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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25583/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 gennaio 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di rapina e lesioni ai danni' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (quest'ultimo commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) e resistenza a pubblico ufficiale 1.1 Al riguardo il difensore osserva che alla Corte di appello era stato devoluto il tema della nullità della sentenza di primo grado in virtù della presenza di profili di divergenza tra i fatti contestati e quelli per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna senza aver provveduto alla dovuta contestazione in sede di istruttoria dibattimentale: infatti il Tribunale aveva condannato l'imputato per un fatto diverso da quella contestato, giacchè mentre nel capo di imputazione era indicato Hafidi come autore della violenza perpetrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza veniva indicato [OSCURATO:PERSONA] come autore della testata allo zigomo della suddetta persona offesa: la Corte di merito, anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, aveva cercato di "recuperare" tale nullità, offrendo una ricostruzione degli accadimenti conformi al capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Premesso che questa Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/015/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando JA non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di appello si dà atto tce comunque 4a violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto di quale soggetto (EI Amraoui o Hafdi) abbia colpito [OSCURATO:PERSONA] con una testata:ventrambi avevano continuato ad infierire sulla persona offesa facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo per sottrargli lo zaino e tentare di sottrargli anche il telefono cellulare, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, con conseguente inammissibilità del ricorso; sono infatti stati realizzati tutti i requisiti del reato di rapina aggravata contestato, e cioè la violenza (l'avere [OSCURATO:PERSONA] e Hafdi colpito con pungi [OSCURATO:PERSONA] facendolo cadere a terra) rivolta verso la persona per impossessarsi del suo zaino, per cui l'episodio della testata risulta del tutto irrilevante ai fini della avvenuta commissione del reato.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che Io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cessazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 13 gennaio 2021, che aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di rapina e lesioni ai danni' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], (quest'ultimo commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) e resistenza a pubblico ufficiale 1.1 Al riguardo il difensore osserva che alla Corte di appello era stato devoluto il tema della nullità della sentenza di primo grado in virtù della presenza di profili di divergenza tra i fatti contestati e quelli per i quali era stata pronunciata sentenza di condanna senza aver provveduto alla dovuta contestazione in sede di istruttoria dibattimentale: infatti il Tribunale aveva condannato l'imputato per un fatto diverso da quella contestato, giacchè mentre nel capo di imputazione era indicato Hafidi come autore della violenza perpetrata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza veniva indicato [OSCURATO:PERSONA] come autore della testata allo zigomo della suddetta persona offesa: la Corte di merito, anziché dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, aveva cercato di "recuperare" tale nullità, offrendo una ricostruzione degli accadimenti conformi al capo di imputazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1.Premesso che questa Corte intende dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale in tema di correlazione fra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e oggetto della statuizione di sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (cfr. Cass., sez. un., 19/015/1996, n.16, [OSCURATO:PERSONA]); infatti, non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando JA non muta il fatto storico sussunto nell'ambito della contestazione (vedi sez. 3, Sentenza n. 5463 del 05/12/2013, [OSCURATO:PERSONA]. 258975 - 01) Nel caso in esame, il ricorrente aveva la possibilità di difendersi sin dall'inizio dalla contestazione a lui mossa, senza che si possa dire di trovarsi di fronte ad un mutamento del fatto che renda impossibile la difesa, posto che nella sentenza di appello si dà atto tce comunque 4a violenza esercitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indipendentemente dal fatto di quale soggetto (EI Amraoui o Hafdi) abbia colpito [OSCURATO:PERSONA] con una testata:ventrambi avevano continuato ad infierire sulla persona offesa facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo per sottrargli lo zaino e tentare di sottrargli anche il telefono cellulare, motivazione con la quale il ricorrente non si confronta affatto, con conseguente inammissibilità del ricorso; sono infatti stati realizzati tutti i requisiti del reato di rapina aggravata contestato, e cioè la violenza (l'avere [OSCURATO:PERSONA] e Hafdi colpito con pungi [OSCURATO:PERSONA] facendolo cadere a terra) rivolta verso la persona per impossessarsi del suo zaino, per cui l'episodio della testata risulta del tutto irrilevante ai fini della avvenuta commissione del reato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che Io ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d
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