CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 2023
Cassazione n. 45228/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt • 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta: 1. Difetto di motivazione sul punto relativo alla prova del collaudo e della omologazione dell'apparecchiatura utilizzata per l'alcoltest; 2. Omesso avviso al ricorrente della facoltà di farsi assistere da difensore all'atto della prova. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che i rilievi difensivi risultano reiterativi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte di merito con adeguata motivazione. Come è noto, infatti, secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire prova contraria a detto accertamento, dimostrando la sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio e all'assenza dei controlli periodici prescritti dalla legge (cfr. Sez. 4, n. 46146 del 13/10/2021, Rv. 282550 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la questione non ha formato oggetto di impugnazione davanti alla Corte d'appello. E' ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio in base al quale non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così ex multis Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Rv. 269745). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore I