CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25146/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto, commesso il 18 settembre 2013. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi: su idoneità probatoria dei tabulati telefonici; sussistenza della aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen. 3. Il ricorso non è inammissibile alla luce della disciplina transitoria, in materia di "tabulati telefonici", di cui al comma 1-bis del d.l. n. 132 del 2021 introdotto dalla legge di conversione n. 178 del 2021. Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 2 settembre 2021 è decorso del termine di prescrizione del reato, tenuto conto di 168 giorni di sospensione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il