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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2023

Cassazione n. 10940/2023

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ORDINANZA sul ricorso 12828/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 358/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; L23 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha preteso i danni subiti per essere scivolata sulle scale nella abitazione del convenuto, a causa di cera presente sui gradini. 2.-Nel giudizio per il risarcimento del danno, il Pedulla ha chiamato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] spa, cui poi è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] spa, per essere manlevato di quanto avrebbe dovuto pagare, se condannato al risarcimento dei danni. 3.-11 Tribunale di l'Aquila, in primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 62.367,71 C, ed ha altresì dichiarato la [OSCURATO:PERSONA] spa, che era rimasta contumace, a tenere indenne l'assicurato, ossia [OSCURATO:PERSONA], di quanto costui avrebbe dovuto pagare in conseguenza della sentenza.

Ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma ha compensato le spese di lite tra il Pedulla e la compagnia di assicurazioni.

Avverso tale sentenza è stato proposto appello principale dal [OSCURATO:PERSONA], proprio sulle spese, ossia per ottenere la riforma della decisione che ha compensato le spese tra lui e l'assicurazione.

Ha pure proposto ricorso incidentale la Helvetia Italia assicurazioni spa, nel frattempo succeduta alla Chiara assicurazioni quanto al merito della decisione.

La Corte d'appello di l'Aquila ha rigettato entrambe le impugnazioni. 4.-Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo di ricorso, di cui chiede il rigetto la compagnia di assicurazione con controricorso.

Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 112 nonché 91 e 92 del codice di procedura civile.

Il ricorrente si duole del fatto che, sia in primo che in secondo grado, sono state compensate le spese tra lui e la sua compagnia di assicurazione, nonostante la sua domanda di manleva verso quest'ultima sia stata accolta.

Egli, in particolare, contesta la ratio della decisione di secondo grado secondo la quale "nulla è dovuto da parte della società assicuratrice nei confronti diretti di [OSCURATO:PERSONA] per le spese processuali dallo stesso sopportate per la propria difesa, conseguendo alla domanda di manleva solo quanto già statuito nella sentenza di primo grado, risultando l'appellante soccombente sostanziale, cosi come l'assicurazione, terza chiamata in causa, entrambe parti che non hanno diritto ad essere rimborsate delle proprie spese di lite".

Sostiene il ricorrente che questa ratio è errata/ in quanto le spese di lite che egli rivendica non sono ovviamente conseguenti alla sua soccombenza verso l'attore, ma sono conseguenti alla sua domanda accolta nei confronti della compagnia di assicurazione, che quindi nei suoi confronti deve dirsi parte soccombente. c,LJ4ti`-- In particolare, gli si duole del fatto che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulle spese di lite nel rapporto tra lui e la sua assicurazione.

La risposta della Corte d'appello è che il giudice di primo grado, data la soccombenza del ricorrente, ha condannato costui alle spese nei confronti dell'attrice ed ha condannato l'assicurazione a rnanlevarlo anche del pagamento di tali spese, e questa decisione costituisce pronuncia sulle spese di lite secondo la regola della soccombenza sostanziale.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente si duole della mancata regolamentazione delle spese nei confronti della assicurazione chiamata da lui in garanzia.

E tuttavia, la compagnia era tenuta alle spese di lite nei confronti della parte attrice vittoriosa, che sono state effettivamente liquidate: nella decisione impugnata si legge infatti che la manleva ha coperto anche le spese verso la parte attrice vittoriosa.

Invece, alcunché è dovuto al ricorrente, convenuto nel giudizio di merito, quanto alle spese della chiamata in giudizio, posto che non può egli ritenersi vwc(roge- isoccombent so a compagnia di assicurazioni.

In altri termini il ricorrente ha diritto, z, gli è stato riconosciuto, a vedersi C manlevato da parte dell'assicurazione delle spese sopportate per difendersi da parte attrice, ma non a vincere le spese verso l'assicurazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 2500,00 euro, oltre 200,00 euro spese/ i generali. ce.z Je.A: (tx [OSCURATO:PERSONA]S-vU Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della

I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~gdg dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12828/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 358/2022 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; L23 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-[OSCURATO:PERSONA] è stato convenuto in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], la quale ha preteso i danni subiti per essere scivolata sulle scale nella abitazione del convenuto, a causa di cera presente sui gradini. 2.-Nel giudizio per il risarcimento del danno, il Pedulla ha chiamato in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] spa, cui poi è subentrata la [OSCURATO:PERSONA] spa, per essere manlevato di quanto avrebbe dovuto pagare, se condannato al risarcimento dei danni. 3.-11 Tribunale di l'Aquila, in primo grado, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per la somma di 62.367,71 C, ed ha altresì dichiarato la [OSCURATO:PERSONA] spa, che era rimasta contumace, a tenere indenne l'assicurato, ossia [OSCURATO:PERSONA], di quanto costui avrebbe dovuto pagare in conseguenza della sentenza. Ha altresì condannato [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ma ha compensato le spese di lite tra il Pedulla e la compagnia di assicurazioni. Avverso tale sentenza è stato proposto appello principale dal [OSCURATO:PERSONA], proprio sulle spese, ossia per ottenere la riforma della decisione che ha compensato le spese tra lui e l'assicurazione. Ha pure proposto ricorso incidentale la Helvetia Italia assicurazioni spa, nel frattempo succeduta alla Chiara assicurazioni quanto al merito della decisione. La Corte d'appello di l'Aquila ha rigettato entrambe le impugnazioni. 4.-Avverso tale decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA] con un solo motivo di ricorso, di cui chiede il rigetto la compagnia di assicurazione con controricorso. Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 112 nonché 91 e 92 del codice di procedura civile. Il ricorrente si duole del fatto che, sia in primo che in secondo grado, sono state compensate le spese tra lui e la sua compagnia di assicurazione, nonostante la sua domanda di manleva verso quest'ultima sia stata accolta. Egli, in particolare, contesta la ratio della decisione di secondo grado secondo la quale "nulla è dovuto da parte della società assicuratrice nei confronti diretti di [OSCURATO:PERSONA] per le spese processuali dallo stesso sopportate per la propria difesa, conseguendo alla domanda di manleva solo quanto già statuito nella sentenza di primo grado, risultando l'appellante soccombente sostanziale, cosi come l'assicurazione, terza chiamata in causa, entrambe parti che non hanno diritto ad essere rimborsate delle proprie spese di lite". Sostiene il ricorrente che questa ratio è errata/ in quanto le spese di lite che egli rivendica non sono ovviamente conseguenti alla sua soccombenza verso l'attore, ma sono conseguenti alla sua domanda accolta nei confronti della compagnia di assicurazione, che quindi nei suoi confronti deve dirsi parte soccombente. c,LJ4ti`-- In particolare, gli si duole del fatto che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciare sulle spese di lite nel rapporto tra lui e la sua assicurazione. La risposta della Corte d'appello è che il giudice di primo grado, data la soccombenza del ricorrente, ha condannato costui alle spese nei confronti dell'attrice ed ha condannato l'assicurazione a rnanlevarlo anche del pagamento di tali spese, e questa decisione costituisce pronuncia sulle spese di lite secondo la regola della soccombenza sostanziale. Il motivo è infondato. Il ricorrente si duole della mancata regolamentazione delle spese nei confronti della assicurazione chiamata da lui in garanzia. E tuttavia, la compagnia era tenuta alle spese di lite nei confronti della parte attrice vittoriosa, che sono state effettivamente liquidate: nella decisione impugnata si legge infatti che la manleva ha coperto anche le spese verso la parte attrice vittoriosa. Invece, alcunché è dovuto al ricorrente, convenuto nel giudizio di merito, quanto alle spese della chiamata in giudizio, posto che non può egli ritenersi vwc(roge- isoccombent so a compagnia di assicurazioni. In altri termini il ricorrente ha diritto, z, gli è stato riconosciuto, a vedersi C manlevato da parte dell'assicurazione delle spese sopportate per difendersi da parte attrice, ma non a vincere le spese verso l'assicurazione. Il ricorso va pertanto rigettato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessive 2500,00 euro, oltre 200,00 euro spese/ i generali. ce.z Je.A: (tx [OSCURATO:PERSONA]S-vU Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ~gdg dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma
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