Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1992
ECLI:EU:T:1992:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61991B0039 - IT
Avis juridique important
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61991B0039
[OSCURATO:PERSONA] (QUARTA SEZIONE) DEL 25 FEBBRAIO 1992. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - DIPENDENTI - PROMOZIONE - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-39/91.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00233
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Personale del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale - Artt. 43 e 44 del regolamento n. 1859/76 - Applicazione della giurisprudenza relativa agli artt. 90 e 91 dello Statuto
((Statuto del personale, artt. 90 e 91; regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio n. 1859/76, artt. 43 e 44))
2. Dipendenti - Ricorso - Domanda di informazioni definita in seguito dal ricorrente come reclamo - Equiparazione ad un reclamo amministrativo previo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto - Inammissibilità
(Statuto del personale, art. 90, n. 2)
3. Dipendenti - Ricorso - Atto recante pregiudizio - Nota di congratulazioni indirizzata ad un dipendente, non atta ad influire sulla sua situazione giuridica - Esclusione
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
[OSCURATO:PERSONA] causa T-39/91,
[OSCURATO:PERSONA], dipendente del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la SARL [OSCURATO:PERSONA], 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale, rappresentato dal sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentante del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione 30 gennaio 1991, con la quale il direttore del [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale stabiliva il reinquadramento della ricorrente nel grado B 5/1, e, in quanto occorra, della decisione negativa espressa, opposta con nota 21 febbraio 1991 al reclamo amministrativo presentato dall' interessata il 30 gennaio 1991,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dai signori R. García-Valdecasas, presidente, D.A.O. Edward e C. Briët, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 La ricorrente, sig.ra [OSCURATO:PERSONA], entrava in servizio presso il [OSCURATO:PERSONA] europeo per lo sviluppo della formazione professionale (in prosieguo "[OSCURATO:PERSONA]"), col grado C 1/2, nel 1977. Dopo essere stata, dal 1984 al 1989, segretaria del direttore, essa veniva destinata, il 4 settembre 1989, alla sezione "conferenze" nell' ambito di un nuovo servizio "conferenze e interpretazioni" creato nel 1988. Il 10 marzo 1989, nello stato di previsione delle entrate e delle spese relativo al [OSCURATO:PERSONA] per l' esercizio 1990, il direttore del [OSCURATO:PERSONA] chiedeva un nuovo posto B 3 in cambio di un posto C 3. Questa richiesta veniva respinta dalle autorità di bilancio, mentre veniva accolta la successiva richiesta di un posto B 3 in cambio di un posto C 1 per l' esercizio 1991. In una nota manoscritta del 21 dicembre 1990, nella quale si congratulava con la ricorrente per una relazione da questa compilata, il direttore del [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva la seguente frase:
"[OSCURATO:PERSONA] inquadramento in B 3 è definitivamente stabilito nel bilancio 1991 di recente adottato".
2 Con lettera del 3 gennaio 1991, la direzione generale "personale e amministrazione" della [OSCURATO:PERSONA] faceva presente al direttore del [OSCURATO:PERSONA] che "non (era) possibile procedere ad un' assunzione in B 3"; dopodiché, con lettera 30 gennaio 1991, il direttore scriveva alla ricorrente quanto segue:
"Mi pregio comunicarLe che l' autorità di bilancio ha approvato la trasformazione del Suo posto da C in B.
In conformità alle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA], nonché alla prassi finora in vigore presso il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sarà inquadrata nel grado di base della carriera B, cioè nel grado B 5.
[OSCURATO:PERSONA] stipendio continuerà ad essere pagato in C 1; [OSCURATO:PERSONA] non avrà, tuttavia, più diritto all' indennità di segretariato."
3 Con lettera del 30 gennaio 1991, la ricorrente rispondeva nei seguenti termini:
"Sono stata grandemente sorpresa della Sua lettera in data 30 gennaio 1991 (471/98208). Non posso accettare la Sua decisione. Chiedo che il relativo atto amministrativo sia sospeso.
Intendo rivolgermi al mio sindacato a Bruxelles per ottenere il gratuito patrocinio e proporre ricorso ai sensi degli artt. 43, n. 2, e 44, n. 4."
4 Il 1 febbraio 1991 la ricorrente indirizzava al direttore un' altra lettera, del seguente tenore:
"Riferendomi:
- al documento XIV-8 sullo stato di previsione delle entrate e delle spese 1991 (estratto qui allegato),
- alla Sua nota manoscritta del 21 dicembre 1990 (copia allegata),
- e alla Sua lettera del 30 gennaio 1991 (copia allegata),
La prego di volermi precisare i motivi che L' hanno indotto a modificare la Sua decisione, affinché io possa completare il fascicolo".
5 Con nota manoscritta del 21 febbraio 1991, il direttore trasmetteva alla ricorrente copia di una lettera che, in pari data, egli aveva inviato al presidente del comitato del personale, informandolo dell' impossibilità di inquadrare la ricorrente in B 3.
6 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 maggio 1991, l' interessata ha proposto un ricorso inteso a far annullare la decisione del [OSCURATO:PERSONA] in data 30 gennaio 1991, con la quale la ricorrente viene inquadrata nel grado B 5 e, se del caso, la nota 21 febbraio 1991, in quanto espressa decisione di rigetto opposta al suo reclamo del 30 gennaio 1991.
7 A sostegno della domanda, la ricorrente fa valere che, dal 4 settembre 1989, essa aveva esercitato mansioni inerenti ad un posto di grado B 3. A suo avviso, perciò, il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a reinquadrarla in detto grado. Inoltre, essa sostiene che la "revoca" della "decisione" 21 dicembre 1990 era illegittima o, quanto meno, violava il principio del legittimo affidamento.
8 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l' irricevibilità del ricorso, adducendo il motivo della mancanza di un previo reclamo, nonché di una decisione recante pregiudizio. Nel merito, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene d' essersi trovato nell' impossibilità d' inquadrare la ricorrente in B 3.
9 Occorre precisare, preliminarmente, che per i dipendenti sottoposti al regime applicabile al personale del [OSCURATO:PERSONA] ((regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio n. 1859/76, del 29 giugno 1976, GU L 214; in prosieguo "regime [OSCURATO:PERSONA]")), fra i quali la ricorrente, i rimedi disponibili nella fattispecie sono stabiliti negli artt. 43 e 44.
10 L' art. 43 del regime [OSCURATO:PERSONA] dispone:
" (...)
2. Qualsiasi persona cui si applica il presente regime può presentare al consiglio di amministrazione un reclamo avverso un atto che le arrechi pregiudizio, sia che il direttore abbia preso una decisione, sia che egli non abbia preso una misura imposta dal regime. Il reclamo deve essere presentato entro un termine di tre mesi (...)
3. Per quanto riguarda gli agenti, la domanda ed il reclamo devono essere inoltrati per via gerarchica, salvo quando riguardino il superiore gerarchico diretto dell' agente. In tal caso, essi possono essere presentati direttamente all' autorità immediatamente superiore."
L' art. 44 del regime [OSCURATO:PERSONA] dispone:
"1. La Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee è competente a dirimere ogni controversia fra il [OSCURATO:PERSONA] ed una delle persone indicate nel presente regime circa la legalità di un atto che rechi pregiudizio a detta persona, ai sensi dell' articolo 43, paragrafo 2. Nelle controversie di carattere pecuniario, la Corte di giustizia ha una competenza anche di merito.
2. Un ricorso davanti alla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] europee è ricevibile soltanto se:
- il consiglio di amministrazione ha ricevuto un reclamo ai sensi dell' articolo 43, paragrafo 2, nel termine ivi previsto;
- tale reclamo è stato oggetto di una decisione esplicita o implicita di rigetto".
11 Il convenuto considera che le due lettere della ricorrente non possono essere qualificate come reclamo ai sensi dell' art. 43, n. 2. [OSCURATO:PERSONA] prima lettera, del 30 gennaio 1991, la ricorrente annuncia la propria intenzione di consultare i suoi rappresentanti sindacali, prima d' impugnare il provvedimento. ("Ich beabsichtige, den in Artikel 43 Abs. 2 bzw. Artikel 44 Abs. 4 vorgesehenen Beschwerdeweg zu gehen"). Questa lettera non potrebbe, secondo il convenuto, essere qualificata come reclamo. Il convenuto aggiunge che nella stessa non viene dedotto alcun mezzo contro la decisione criticata. [OSCURATO:PERSONA] seconda lettera, del 1 febbraio 1991, la ricorrente chiede al direttore del [OSCURATO:PERSONA] di precisare i motivi della decisione, al fine di "completare il fascicolo". In nessuna delle suddette note la ricorrente ha indicato esattamente quali siano le sue censure nei confronti dell' amministrazione.
12 Perciò, secondo il convenuto, nessuna delle condizioni di cui all' art. 44, n. 2, risulta, nella fattispecie, soddisfatta; esso chiede pertanto che il Tribunale dichiari il ricorso irricevibile.
13 La ricorrente assume che la lettera del direttore in data 30 gennaio 1991, relativa al suo reinquadramento, costituisce l' atto che le arreca pregiudizio, ai sensi dell' art. 43, n. 2, del regime [OSCURATO:PERSONA]. Essa qualifica la propria lettera inviata al direttore il 30 gennaio 1991 come reclamo contro tale atto. La sua lettera del 1 febbraio 1991, mediante la quale venivano inviati i documenti alla stessa allegati, avrebbe completato il suddetto reclamo. La ricorrente considera la nota inviatale dal direttore il 21 febbraio 1991 come una risposta negativa espressa.
14 A norma dell' art. 111 del proprio regolamento di procedura, il Tribunale può, quando il ricorso propostogli è manifestamente irricevibile, statuire con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, ritenendosi sufficientemente informato tramite i documenti contenuti nel fascicolo di causa, il Tribunale decide che non è necessario proseguire il procedimento.
15 Gli artt. 43 e 44 del regime del [OSCURATO:PERSONA] sono redatti, in sostanza, negli stessi termini degli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale delle [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, nella fattispecie trova applicazione la giurisprudenza della Corte relativa a detti artt. 90 e 91. Stando così le cose, nel caso in esame questa giurisprudenza porta a concludere che, qualora esista una decisione adottata dal consiglio di amministrazione del [OSCURATO:PERSONA] e tale decisione costituisca un atto che arreca pregiudizio al dipendente, questi è tenuto, se intende chiedere l' annullamento, la modifica o la revoca della decisione che gli arreca pregiudizio, o il risarcimento del danno, ad avviare il procedimento di reclamo di cui all' art. 43, n. 2 (v., per analogia, la giurisprudenza in merito agli artt. 90 e 91 dello Statuto del personale CE: nel senso indicato, ordinanza della Corte 4 giugno 1987, GP/CES, causa 16/86, Racc. pag. 2409, e sentenza della Corte 3 febbraio 1977, Lacroix/Corte di giustizia, punto 10 della motivazione, causa 91/76, Racc. pag. 225; ordinanze del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/[OSCURATO:PERSONA], causa T-14/91, Racc. pag. II-235, e 1 ottobre 1991, Coussios/[OSCURATO:PERSONA], causa T-38/91, Racc. pag. II-763; sentenze del Tribunale 22 febbraio 1990, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa
T-72/89, Racc. pag. II-57 e 7 febbraio 1991, Williams/Corte dei conti, causa T-58/89, Racc. pag. II-77.
16 Il Tribunale deve quindi procedere alla qualificazione giuridica delle summenzionate lettere della ricorrente, dal momento che, secondo una costante giurisprudenza (v., fra l' altro, ordinanza del Tribunale 7 giugno 1991, Weyrich/[OSCURATO:PERSONA], già citata, e sentenza 20 marzo 1991, Pérez-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], causa T-1/90, Racc. pyag. II-143), la qualificazione di una lettera come reclamo è rimessa all' esclusiva valutazione del giudice, e non alla volontà delle parti.
17 Si deve ricordare che nella lettera inviata al direttore del [OSCURATO:PERSONA] il 30 gennaio 1991, e da essa qualificata come reclamo, la ricorrente si lamenta della lettera del direttore datata 30 gennaio 1991, con la quale questi le comunicava che l' autorità di bilancio aveva approvato la trasformazione del suo posto da C in B, ch' essa sarebbe stata inquadrata nel grado B 5 e che il suo stipendio avrebbe continuato ad essere pagato in C 1 senza indennità di segretariato.
18 Questa prima lettera della ricorrente, in data 30 gennaio 1991, annuncia espressamente l' intenzione dell' interessata di rivolgersi al suo sindacato per ottenere il gratuito patrocinio "e proporre ricorso ai sensi degli artt. 43, n. 2, e 44, n. 4", vale a dire per iniziare il procedimento di reclamo, non quello di ricorso, in senso formale, dinanzi al giudice comunitario. Questa interpretazione della lettera del 30 gennaio 1991 è confermata dalla lettera successiva, del 1 febbraio 1991, nella quale la ricorrente si rivolge al direttore del [OSCURATO:PERSONA] per pregarlo "di volermi precisare i motivi che L' hanno indotto a modificare la Sua decisione, affinché io possa completare il fascicolo". In effetti, le lettere in data 30 gennaio 1991 e 1 febbraio 1991 costituivano una previa domanda d' informazioni affinché la ricorrente venisse posta in grado di completare il fascicolo e di presentare un reclamo. Dette lettere non possono essere qualificate "reclamo".
19 Si deve inoltre sottolineare che la nota manoscritta di congratulazioni datata 21 dicembre 1990 non era, né in sostanza né in apparenza, una decisione atta a creare diritti soggettivi a favore della ricorrente.
20 Dal complesso delle precedenti considerazioni risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 88 dello stesso regolamento, nelle cause fra le [OSCURATO:PERSONA] e i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Lussemburgo, 25 febbraio 1992.