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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 26888/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto con strappo (così riqualificata l'originaria imputazione per rapina) e lesioni aggravate; - che il ricorrente, il 29 marzo 2023, ha depositato un'ulteriore memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alle contestazioni nell'esame testimoniale ex art. 500 cod. proc. pen. e al conseguente contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 maggio 2023 Il sigl re estr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che ha confermato la responsabilità del suddetto imputato per il reato di furto con strappo (così riqualificata l'originaria imputazione per rapina) e lesioni aggravate; - che il ricorrente, il 29 marzo 2023, ha depositato un'ulteriore memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alle contestazioni nell'esame testimoniale ex art. 500 cod. proc. pen. e al conseguente contrasto tra le dichiarazioni rese dai testimoni esaminati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; - che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione alla sussistenza del reato di furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 maggio 2023 Il sigl re estr
Sentenza Cassazione n. 26888/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris