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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 38982/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d4Aquino, il quale ha chiesto pronunciarsi liìinammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 15 novembre 2016, il Tribunale di Udine aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per concorso nei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, condannandolo alla pena detentiva di anni tre di reclusione e alle pene accessorie, di cui all'art. 216, u.c.

I. fall., per la durata di anni dieci.

Confermando il giudizio di responsabilità per i reati ascritti, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione del Tribunale unicamente in punto di pene accessorie, decurtandone la durata in anni tre.

Secondo il capo d'imputazione 1), [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e in qualità di amministratore di fatto dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 6 maggio 2013, ha distratto, occultato o comunque dissipato euro 133.640 mediante diversi prelievi dai conti correnti della predetta impresa, effettuati nel corso dell'anno 2011.

Secondo il capo d'imputazione 2), i predetti concorrenti tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio dell'impresa, con particolare riguardo alle scritture contabili a partire dall'anno 2011.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, variamente articolato, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale qualificato il fatto descritto dal capo 2) come bancarotta documentale fraudolenta, anziché bancarotta documentale semplice.

A parere della difesa non sarebbero stati accertati fatti di reato antecedenti al 2011, avendo il curatore fallimentare espresso un giudizio di mera presunzione di inattendibilità dei dati contabili rinvenuti al 31.12.2010.

In coerenza con l'art. 217, comma 2,

I. fall., che prevede il reato di bancarotta documentale semplice per colui il quale, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili, o li abbia tenuti in maniera irregolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto nei margini di tale fattispecie normativa.

Quanto alla bancarotta distrattiva, la difesa contesta la valutazione della Corte territoriale, che avrebbe trascurato la rilevanza della testimonianza in atti, resa dal brigadiere Manin della Guardia di Finanza di Udine, secondo il quale i prelievi contestati nel capo a) dell'imputazione sarebbero stati utilizzati per scopi personali o familiari.

Inoltre, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe del tutto carente in punto di dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.3.

Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il motivo è manifestamente infondato, attesa la genericità delle deduzioni difensive riguardo a entrambi i reati contestati. 1.1 Quanto al reato di bancarotta distrattiva, la difesa pretenderebbe di censurare la decisione impugnata per avere la Corte triestina trascurato la rilevanza di una testimonianza (resa dal brigadiere Manin della Guardia di Finanza di Udine, secondo il quale i prelievi contestati nel capo a) dell'imputazione sarebbero stati utilizzati per scopi personali o familiari), il cui contenuto rafforza, a ben vedere, l'ipotesi accusatoria.

Che i prelievi ascritti siano stati utilizzati "a scopo personale o familiare" è infatti notazione che non soltanto non risolve il nodo della mancata ragione giustificatrice di quei prelievi, ma indebolisce ulteriormente la già claudicante tesi difensiva.

Né la difesa contro-deduce alcunché in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto dell'imputato.

Deve pertanto concludersi che la Corte territoriale abbia correttamente fatto discendere la responsabilità dell'imputato dalla mancata prova della destinazione delle somme prelevate, coerentemente applicando i principi elaborati da questa Corte in tema di prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita, prova che può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710: «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti»; nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).A ben guardare, infatti, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico, ciò che la difesa ha mancato di fornire (Cfr. anche Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411.

Più di recente, v.

Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali -nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali-, trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità»).

Nel caso di specie, i Giudici del merito hanno appunto dimostrato che le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, non sono state specifiche e non hanno pertanto consentito il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della loro effettiva destinazione.

Quanto all'eccezione difensiva volta a contestare le lacune motivazionali in tema di elemento soggettivo dell'ascritto reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, va ricordato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (ex plur., Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01).

A tal proposito, la Corte territoriale non ha omesso di indicare circostanze, quali "i prelievi di denaro in contanti" (p. 6 della parte motiva), privi di chiare ragioni giustificatrici; circostanze siffatte devono considerarsi quali "indici di fraudolenza", che la giurisprudenza di legittimità valorizza ai fini dell'accertamento non soltanto dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, ma anche del dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).1.2 La seconda articolazione del motivo (relativa al capo d'imputazione 2) è, del pari, inficiata da genericità, non avendo la difesa opposto elementi dotati di pregnanza, tali da sovvertire il ragionamento dei Giudici d'appello.

Questi ultimi hanno invero ricordato come il curatore abbia reperito soltanto parte delle scritture relative agli anni 2009 e 2010, nonostante l'impresa avesse cessato la propria attività solo la fine del 2012.

Il curatore aveva inoltre confermato di non aver trovato documentazione giustificativa dei prelievi relativi al 2010, né gli imputati avevano fornito a tal proposito alcun chiarimento, sicché era risultato impossibile ricostruire il patrimonio dell'impresa a causa della carenza della documentazione contabile.

Soprattutto, i Giudici d'appello hanno ricordato la mancanza, a partire dal 2011, di tutta la documentazione, fatta eccezione per qualche fattura.

A fronte di tale precipua ricostruzione, il ricorrente si limita a opporre che, non essendo estati accertati fatti di reato antecedenti al 2011, e avendo il curatore fallimentare espresso un giudizio di mera presunzione di inattendibilità dei dati contabili rinvenuti al 31.12.2010, i fatti ascritti per il 2011 andrebbero riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 217, secondo comma,

I. fall.

In tal modo, la difesa manca del tutto di controdedurre efficacemente alla rilevata mancanza di tutta la documentazione a partire dal 2011, ciò che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sintomatico non già di un'improvvida o distratta gestione contabile della società, bensì di una precisa scelta, a partire da una certa data (2011, appunto), di non tenere più alcuna documentazione contabile, allo scopo di nascondere i prelievi distrattivi, risalenti proprio all'anno 2011 (v.

Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 - 01, e Rv. 282643 - 01, cit., per la possibilità di desumere il dolo -generico- del reato di bancarotta fraudolenta documentale dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dal momento che «la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale»).

Anche in tal caso, la difesa non ha fornito repliche dotate di qualche consistenza al giudizio formulato dai Giudici del merito, del tutto coerente con la giurisprudenza elaborata da questa Corte sul profilo in parola (in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali: Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01).

Va ricordato, infine, che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili per l'appunto solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19 aprile 2010, Suardi, Rv. 247965).

2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, per i motivi sopra esposti, inammissibile il ricorso.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d4Aquino, il quale ha chiesto pronunciarsi liìinammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 15 novembre 2016, il Tribunale di Udine aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile per concorso nei reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, condannandolo alla pena detentiva di anni tre di reclusione e alle pene accessorie, di cui all'art. 216, u.c. I. fall., per la durata di anni dieci. Confermando il giudizio di responsabilità per i reati ascritti, la Corte d'appello di Trieste, con sentenza indicata in epigrafe, ha riformato la decisione del Tribunale unicamente in punto di pene accessorie, decurtandone la durata in anni tre. Secondo il capo d'imputazione 1), [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], e in qualità di amministratore di fatto dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita il 6 maggio 2013, ha distratto, occultato o comunque dissipato euro 133.640 mediante diversi prelievi dai conti correnti della predetta impresa, effettuati nel corso dell'anno 2011. Secondo il capo d'imputazione 2), i predetti concorrenti tenevano i libri e le altre scritture contabili in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio dell'impresa, con particolare riguardo alle scritture contabili a partire dall'anno 2011. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, variamente articolato, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale qualificato il fatto descritto dal capo 2) come bancarotta documentale fraudolenta, anziché bancarotta documentale semplice. A parere della difesa non sarebbero stati accertati fatti di reato antecedenti al 2011, avendo il curatore fallimentare espresso un giudizio di mera presunzione di inattendibilità dei dati contabili rinvenuti al 31.12.2010. In coerenza con l'art. 217, comma 2, I. fall., che prevede il reato di bancarotta documentale semplice per colui il quale, nei tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento, non abbia tenuto i libri e le altre scritture contabili, o li abbia tenuti in maniera irregolare, la Corte territoriale avrebbe dovuto qualificare il fatto nei margini di tale fattispecie normativa. Quanto alla bancarotta distrattiva, la difesa contesta la valutazione della Corte territoriale, che avrebbe trascurato la rilevanza della testimonianza in atti, resa dal brigadiere Manin della Guardia di Finanza di Udine, secondo il quale i prelievi contestati nel capo a) dell'imputazione sarebbero stati utilizzati per scopi personali o familiari. Inoltre, la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe del tutto carente in punto di dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'ascritto reato di bancarotta fraudolenta distrattiva.3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo è manifestamente infondato, attesa la genericità delle deduzioni difensive riguardo a entrambi i reati contestati. 1.1 Quanto al reato di bancarotta distrattiva, la difesa pretenderebbe di censurare la decisione impugnata per avere la Corte triestina trascurato la rilevanza di una testimonianza (resa dal brigadiere Manin della Guardia di Finanza di Udine, secondo il quale i prelievi contestati nel capo a) dell'imputazione sarebbero stati utilizzati per scopi personali o familiari), il cui contenuto rafforza, a ben vedere, l'ipotesi accusatoria. Che i prelievi ascritti siano stati utilizzati "a scopo personale o familiare" è infatti notazione che non soltanto non risolve il nodo della mancata ragione giustificatrice di quei prelievi, ma indebolisce ulteriormente la già claudicante tesi difensiva. Né la difesa contro-deduce alcunché in relazione alla ritenuta qualifica di amministratore di fatto dell'imputato. Deve pertanto concludersi che la Corte territoriale abbia correttamente fatto discendere la responsabilità dell'imputato dalla mancata prova della destinazione delle somme prelevate, coerentemente applicando i principi elaborati da questa Corte in tema di prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita, prova che può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell'amministratore, della destinazione dei suddetti beni (Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 8260/16 del 22 settembre 2015, Aucello, Rv. 267710: «in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti»; nell'affermare tale principio, la Corte ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati né precisati nel loro dettagliato ammontare).A ben guardare, infatti, non viene in questione un ribaltamento dell'onere probatorio, ma la sollecitazione a fornire elementi idonei a scardinare, introducendo un ragionevole dubbio, le conclusioni altrimenti univocamente raggiungibili sul piano logico, ciò che la difesa ha mancato di fornire (Cfr. anche Sez. 5, n. 19896 del 7 marzo 2014, Ranon, Rv. 259848; Sez. 5, n. 11095 del 13 febbraio 2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17 aprile 2013, Zanettin, RV. 255385; Sez. 5, n. 7048/09 del 27 novembre 2008, Bianchini, Rv. 243295; Sez. 5, n. 3400/05 del 15 dicembre 2004, Sabino, Rv. 231411. Più di recente, v. Sez. 5, n. 669 del 04/10/2021, dep. 2022, Rossi, Rv. 282643 - 01: «in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla condotta dell'amministratore che ometta di indicare al curatore l'esistenza, destinazione ed ubicazione di beni aziendali -nella specie rinvenuti dal curatore solo a seguito di ricerche e verifiche documentali-, trattandosi di una condotta post-fallimentare intrinsecamente e concretamente pericolosa e non già di una iniziativa assunta nel corso della gestione sociale di cui si debba sindacare "ex post" la pericolosità»). Nel caso di specie, i Giudici del merito hanno appunto dimostrato che le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti, non sono state specifiche e non hanno pertanto consentito il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della loro effettiva destinazione. Quanto all'eccezione difensiva volta a contestare le lacune motivazionali in tema di elemento soggettivo dell'ascritto reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, va ricordato che l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è costituito dal dolo generico; è, pertanto, sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o concorre nell'attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sia necessaria l'intenzione di causarlo (ex plur., Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rebuffo, Rv. 261739 - 01). A tal proposito, la Corte territoriale non ha omesso di indicare circostanze, quali "i prelievi di denaro in contanti" (p. 6 della parte motiva), privi di chiare ragioni giustificatrici; circostanze siffatte devono considerarsi quali "indici di fraudolenza", che la giurisprudenza di legittimità valorizza ai fini dell'accertamento non soltanto dell'elemento oggettivo della concreta pericolosità del fatto distrattivo, ma anche del dolo generico (cfr. Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763 - 01).1.2 La seconda articolazione del motivo (relativa al capo d'imputazione 2) è, del pari, inficiata da genericità, non avendo la difesa opposto elementi dotati di pregnanza, tali da sovvertire il ragionamento dei Giudici d'appello. Questi ultimi hanno invero ricordato come il curatore abbia reperito soltanto parte delle scritture relative agli anni 2009 e 2010, nonostante l'impresa avesse cessato la propria attività solo la fine del 2012. Il curatore aveva inoltre confermato di non aver trovato documentazione giustificativa dei prelievi relativi al 2010, né gli imputati avevano fornito a tal proposito alcun chiarimento, sicché era risultato impossibile ricostruire il patrimonio dell'impresa a causa della carenza della documentazione contabile. Soprattutto, i Giudici d'appello hanno ricordato la mancanza, a partire dal 2011, di tutta la documentazione, fatta eccezione per qualche fattura. A fronte di tale precipua ricostruzione, il ricorrente si limita a opporre che, non essendo estati accertati fatti di reato antecedenti al 2011, e avendo il curatore fallimentare espresso un giudizio di mera presunzione di inattendibilità dei dati contabili rinvenuti al 31.12.2010, i fatti ascritti per il 2011 andrebbero riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 217, secondo comma, I. fall. In tal modo, la difesa manca del tutto di controdedurre efficacemente alla rilevata mancanza di tutta la documentazione a partire dal 2011, ciò che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto sintomatico non già di un'improvvida o distratta gestione contabile della società, bensì di una precisa scelta, a partire da una certa data (2011, appunto), di non tenere più alcuna documentazione contabile, allo scopo di nascondere i prelievi distrattivi, risalenti proprio all'anno 2011 (v. Sez. 5, n. 33575 del 08/04/2022, Rv. 283659 - 01, e Rv. 282643 - 01, cit., per la possibilità di desumere il dolo -generico- del reato di bancarotta fraudolenta documentale dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, dal momento che «la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale»). Anche in tal caso, la difesa non ha fornito repliche dotate di qualche consistenza al giudizio formulato dai Giudici del merito, del tutto coerente con la giurisprudenza elaborata da questa Corte sul profilo in parola (in tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali: Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 - 01). Va ricordato, infine, che sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili per l'appunto solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 21588 del 19 aprile 2010, Suardi, Rv. 247965). 2. [OSCURATO:PERSONA] dichiara, per i motivi sopra esposti, inammissibile il ricorso. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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