CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2025
Cassazione n. 36493/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha rigettato l'assunto posto a base dei tre motivi di ricorso sul rilievo che - al di là dell'intervenuta archiviazione del procedimento nei confronti dei sanitari - il reato presupposto può essere escluso solo nel caso in cui l'accusa non rivesta i caratteri di serietà, compendiandosi in circostanze assurde, inverosimili e grottesche (Sez. 6, n. 20064 del 03/04/2024, Rv. 286509), ipotesi nella specie palesemente non ricorrente, essendo stato falsamente e consapevolmente denunciato dal ricorrente - attraverso l'indicazione di soggetti ben individuati - un sostanziale rifiuto di cure da parte dell'ospedale, successivamente alla diagnosi, così dovendosi correttamente escludersi la diversa qualificazione ai sensi dell'art. 367 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delld Cassa delle ammende. Così deciso il 24.10.2025