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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10491/2026

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LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione, di cui all’art. 81 cod. pen., fra i delitti di cui agli artt. 416, 640 e 61 n. 7, cod. pen., commessi tra il 2012 e il 2013 oggetto della sentenza n. 15) e i delitti di cui ai n. 5), 6) e 14) del certificato del casellario giudiziale, già uniti in continuazione, commessi nel 2015; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a quasi due anni di distanza e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che il Giudice dell’esecuzione dà rilievo all’assenza di elementi idonei a far ritenere che il ricorrente ipotizzasse, al momento in cui tra il 2012 e il 2013 aveva deciso di associarsi con altri soggetti per commettere le truffe, di commettere due anni dopo altri reati di truffa con complici diversi; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una utodiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LINI ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione, di cui all’art. 81 cod. pen., fra i delitti di cui agli artt. 416, 640 e 61 n. 7, cod. pen., commessi tra il 2012 e il 2013 oggetto della sentenza n. 15) e i delitti di cui ai n. 5), 6) e 14) del certificato del casellario giudiziale, già uniti in continuazione, commessi nel 2015; che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen., evidenziando che il Tribunale, pur rimarcando che si tratta di fattispecie omogenee realizzate con modalità esecutiva analoghe, avrebbe illogicamente enfatizzato il dato temporale. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l’identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali emerge che i reati sono stati commessi a quasi due anni di distanza e che tale elemento, in assenza di significative e consistenti circostanze di segno contrario, è da solo sufficiente a escludere la sussistenza della continuazione (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 – 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 – 01); che il Giudice dell’esecuzione dà rilievo all’assenza di elementi idonei a far ritenere che il ricorrente ipotizzasse, al momento in cui tra il 2012 e il 2013 aveva deciso di associarsi con altri soggetti per commettere le truffe, di commettere due anni dopo altri reati di truffa con complici diversi; che, pertanto, il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una utodiversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
Sentenza Cassazione n. 10491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris