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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 14525/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale il 25/01/2021 NRG 33502/2020.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 25 gennaio 2021 dalla Seconda Sezione di questa Corte, NRG 33502/2020, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso del predetto. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge per l'errore consistente nella svista insita nel non aver considerato in alcun modo la mancanza della motivazione - nel provvedimento di rigetto emesso dalla Corte d'appello, nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso contro [OSCURATO:PERSONA] - riguardante un punto decisivo della controversia avente ad oggetto la prova documentale, prodotta e acquisita al fascicolo processuale, dalla quale era possibile evincere che la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile confiscato era risalente al 2014 e quindi non coincideva con il periodo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

4. Deve rilevarsi che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 17/03/2017- Nunziata, Rv. 269790 - 01), deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione intervenga a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente.

Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato.

5. Il presente ricorso è, pertanto, inammissibile, avendo come oggetto una decisione in materia di misure di prevenzione.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] na DEMITATO N CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Albania per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza emessa dalla Seconda Sezione Penale il 25/01/2021 NRG 33502/2020. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], munito di procura speciale, propone tempestivo ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa in data 25 gennaio 2021 dalla Seconda Sezione di questa Corte, NRG 33502/2020, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso del predetto. 2.11 ricorrente deduce la violazione di legge per l'errore consistente nella svista insita nel non aver considerato in alcun modo la mancanza della motivazione - nel provvedimento di rigetto emesso dalla Corte d'appello, nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso contro [OSCURATO:PERSONA] - riguardante un punto decisivo della controversia avente ad oggetto la prova documentale, prodotta e acquisita al fascicolo processuale, dalla quale era possibile evincere che la provvista utilizzata per l'acquisto dell'immobile confiscato era risalente al 2014 e quindi non coincideva con il periodo di pericolosità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. 4. Deve rilevarsi che il rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen., come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016 - dep. 17/03/2017- Nunziata, Rv. 269790 - 01), deve rimanere limitato ai casi in cui la decisione della Corte di cassazione intervenga a stabilizzare il giudicato, anche se formatosi anteriormente. Ne consegue che per tutte le decisioni della Corte di cassazione che intervengano in procedimenti ante iudicatum, come ad esempio i provvedimenti emessi in fase cautelare, le decisioni in materia di misure di prevenzione, quelle in materia di rimessione del processo, nonché le decisioni processuali in materia di estradizione o di mandato di arresto europeo, continuerà a non esservi spazio per la correzione dell'errore di fatto, in quanto si tratta di decisioni che non hanno come destinatario un condannato. 5. Il presente ricorso è, pertanto, inammissibile, avendo come oggetto una decisione in materia di misure di prevenzione. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] na DEMITATO N CANC