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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 09472/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è aspecifico e manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo (senza che il ricorrente si confronti appieno con tali riflessioni), valutando ostativa all’applicabilità della causa di non punibilità l’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti anche della stessa indole posti a carico dell’odierno ricorrente (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2025 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, è aspecifico e manifestamente infondato, poiché i giudici di appello hanno fatto corretta applicazione del disposto normativo (senza che il ricorrente si confronti appieno con tali riflessioni), valutando ostativa all’applicabilità della causa di non punibilità l’abitualità della condotta, desumibile dai numerosi e gravi precedenti anche della stessa indole posti a carico dell’odierno ricorrente (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 3, n. 776 del 04/04/2017, dep. 2018, Del, Rv. 271863-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 03/03/2026 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 09472/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris