CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022
Cassazione n. 27045/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 del TRIBUNALE di SAVONAt dato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Savona il 28 ottobre 2021, con la quale gli è stata applicata la pena concordata di 7 mesi di reclusione e 1.600 euro di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.P.R. n. 309 del 1990, a lui contestato per aver detenuto illecitamente 28,50 grammi di cocaina; in Boissano il 21 aprile 2020. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui la difesa contesta la erronea qualificazione giuridica del fatto, con riferimento al mancato riconoscimento dell'uso personale della sostanza stupefacente. 3. Orbene, l'odierno ricorso risulta inammissibile, poiché si pone ben oltre i confini tracciati dall'art. 448, comma 2 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ipotesi queste che esulano dall'oggetto del ricorso, con il quale si contesta, con considerazioni non adeguatamente specifiche, il mancato riconoscimento dell'irrilevanza penale del fatto (esclusa invero dalle parti nell'accordo sottoposto al giudice), a fronte del pertinente richiamo del Tribunale ai verbali di perquisizione e sequestro e al narcotest. Quanto poi alle forme della decisione, deve ribadirsi (cfr. ex multis Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018), il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di applicazione pena, l'inammissibilità dell'impugnazione proposta per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., va pronunciata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata. Da ciò consegue che l'odierno ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 Il qpngiere(estenso