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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 22542/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28906/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C71 F839K), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio associato GAP Service; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli cron. n. 2260/2022, pubblicato il 10 giugno 2022; R.G.N. 28906/22 C.C.19/6/2023 Equa riparazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 25 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Napoli, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile presupposto, parimenti avente ad oggetto l’equa riparazione (c.d. procedimento Pinto su Pinto o Pinto-bis), incardinato davanti alla Corte d’appello di Napoli in data 26 ottobre 2018 e definito in data 16 novembre 2018, con la conseguente durata di 21 giorni, cui seguiva il giudizio di ottemperanza innanzi al [OSCURATO:PERSONA], iniziato in data 15 ottobre 2019 e terminato in data 24 maggio 2021. 2.–Con decreto n. 1020/2022, depositato il 18 marzo 2022, il Giudice monocratico designato respingeva l’istanza, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, sostenendo che si sarebbe imposta la verifica circa la sussistenza del presuppostodi ammissibilità, integrato dal debito esperimento dei rimedi preventivi, nella specie non assolto.

E anche ove si fosse ritenuto assolto tale onere con l’istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione, depositata innanzi al G.A. in data 15 ottobre 2019, in ogni caso, la durata complessiva del procedimento presupposto, pari ad anni 1 e mesi 8, non avrebbe superato il termine ragionevole di durata di anni 3. 3.– Con ricorso depositato il 30 marzo 2022, proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], la quale deduceva: che nel caso in esame (ossia di un procedimento Pinto su Pinto) non avrebbe trovato applicazione la disciplina sull’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo; che, ad ogni modo, tale istanza di prelievo era stata presentata; che la durata ragionevole del procedimento presupposto sarebbe stata pari ad un anno, con la conseguente spettanza dell’indennizzo, per sforamento di detto limite.

Non si costituivano il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente evocati in giudizio.

La Corte d’appello di Napoli, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, previa revoca del provvedimento monocratico opposto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, senza dilazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 400,00, oltre interessi, con la condanna dello stesso Ministero alla refusione delle spese di lite, che si liquidavano in complessivi euro 616,25, di cui euro 158,00 per esborsi ed euro 458,25 per compensi, oltre accessori di legge.

A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che la durata ragionevole del processo presupposto, articolatosi nelle due fasi del procedimento monitorio dinanzi alla Corte d’appello e del giudizio di ottemperanza davanti al G.A., era pari ad un anno, contrariamente all’assunto del Giudice monocratico; b) che nella specie la durata complessiva del procedimento era stata pari, invece, ad anni 2 e mesi 7, da cui doveva essere detratto il lasso temporale di mesi 10 decorso tra la data di acquisita definitività del decreto monocratico e la data di proposizione del ricorso per il giudizio di ottemperanza nonché il periodo di durata ragionevole di un anno, con l’effetto che l’eccedenza rispetto alla durata ragionevole corrispondeva a mesi 9; c ) che doveva essere riconosciuto per tale periodo di durata non ragionevole il valore minimo di euro 400,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda; d) che – conformemente alla domanda dell’opponente, che aveva richiesto la condanna, in via principale, del Ministero della Giustizia e, in via subordinata, del Ministero della Giustizia in solido con il M.E.F. – l’accoglimento della domanda verso il Ministero della Giustizia doveva reputarsi assorbente; e) che doveva essere disposta la condanna unitaria alla refusione delle spese del complessivo giudizio, comprensivo della fase monitoria e di quella di opposizione, su un valore pari ad euro 400,00 ed applicando le tabelle vigenti in ordine al procedimento contenzioso, con attestazione su una misura intermedia tra i minimi e i medi per i compensi relativi alle fasi di studio, di introduzione e di decisione (attesa la non particolare complessità della prestazione professionale resa) e con esclusione della liquidazione per la fase istruttoria, per difetto di alcuna incombenza rientrante nel genere, con l’aumento del 30% per la redazione degli atti mediante modalità telematiche. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA].

Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia, che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in due motivi.

La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con ulteriore controricorso. 5.– Inoltre, l a ricorrente ha proposto istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite, in ragione di un ipotizzato contrasto tra Sezioni semplici.

Il PrimoPresidente, con provvedimento depositato il 23 marzo 2023, ha rigettato l’istanza per difetto di alcuna difformità tra Sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c. 6.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto collegiale e del procedimento, l’anomalia motivazionale, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione e, in particolare, in relazione all’avvenuta liquidazione e quantificazione del compenso del procedimento di opposizione, nel quale la Corte di merito avrebbe assorbito e ricompreso quello inerente all’attività svolta in sede monitoria, per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per motivazione perplessa, per motivazione incomprensibile nonché per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.E ciò in ordine alla disposta liquidazione unitaria dei compensi della fase monitoria e della fase di opposizione. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c., 24, primo comma, della legge n. 794/1942, 13, sesto comma, della legge n. 247/2012, 2, primo e quarto comma, del d.m. n. 55/2014, delle tabelle nn. 8 e 12 allegate al d.m. n. 55/2014, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria.

Obietta, in proposito, l’istante che si sarebbe dovuto procedere ad una doppia liquidazione per la fase monitoria e per la fase di opposizione, rispettivamente secondo le tabelle nn. 8 e 12 evocate, e ciò includendo anche la fase di trattazione, regolarmente svolta. 3.–Con il primo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 75 c.p.c., per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza.

Ad avviso del Ministero, questi non poteva ritenersi il titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, unico procedimento rispetto al quale sarebbe stato superato il termine di durata ragionevole, dovendosi rintracciare il legittimato passivo nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive. 4.–Con il secondo motivo il ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per avere la Corte territoriale disposto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo.

E tanto perché, ad avviso del Ministero, quand’anche si fosse potuta ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’Amministrazione della giustizia, non avrebbe potuto comunque ritenersi fondata la pretesa indennitaria di controparte, dal momento che alcun ritardo riparabile sarebbe stato evidenziabile con riguardo al procedimento monitorio presupposto incardinato davanti alla Corte d’appello di Napoli, essendosi lo stesso svolto in un arco temporale di 21 giorni, ben al di sotto del termine di durata ragionevole infra-semestrale nel massimo e comunque nel minimo di 30 giorni. 5.– È preliminare lo scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale.

La critica è fondata.

E ciò dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia il M.E.F., non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro.

Né assume specifico rilievo nella fattispecie il fatto (non precipuamente argomentato) che a dare causa al giudizio di ottemperanza sia stata la condotta inadempiente del Ministero della Giustizia, tenuto al pagamento.

In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1532 del 19/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1201 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 729 del 12/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022; Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006).

Incidendo la condanna su due capitoli diversi di bilancio non sussiste alcun conflitto di interessi dell’Avvocatura nella difesa dei due Ministeri.

Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al Ministero ricorrente, era stata portata all’attenzione della Corte di merito nella fase di opposizione dallo stesso opponente odierno ricorrente.

Infatti, l’opponente, secondo quanto riportato nel corpo del decreto impugnato, aveva richiesto la condanna, in via principale, del Ministero della Giustizia e, in via subordinata, del Ministero della Giustizia, in solido con il M.E.F.

La Corte territoriale ha, invece, repu tato di accogliere la domanda verso il Ministero della Giustizia, considerando assorbente la sua legittimazione processuale e sostanziale.

Per l’effetto, l’interesse all’impugnativa è insorto solo all’esito della decisione della Corte distrettuale, che ha dichiarato la legittimazione esclusiva del Ministero della Giustizia.

Prima di tale momento non vi era alcun onere del Ministero della Giustizia – non costituito nella fase di opposizione – ad eccepire la congiunta legittimazione del M.E.F., appunto perchélo stesso opponente, tenuto conto dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza ai fini di recuperare il dovuto, aveva evocato in causa entrambi i Ministeri.

Nessuna decadenza è dunque maturata, a fronte della instaurazione dell’opposizione verso entrambi i dicasteri, circostanza che non esigeva alcuna attivazione per ripristinare l’integrità del contraddittorio.

In tale fattispecie, conseguentemente, non trova applicazione la regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’attodoveva essere notificato.

Tale indicazione non è più eccepibile.

Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato.

L’eccezione rimette in termini la parte”.

E tanto perché è stato lo stesso opponente ad evocare in causa anche il M.E.F. e il giudice ad escludere la sua legittimazione, sicché alcun onere ricadeva sull’Avvocatura.

Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro (o come nel caso di specie l’esclusione della sua legittimazione a cura del giudice) comporta la necessità di rivalutare tale carenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021).

Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 della legge n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Nondimeno, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività ècircoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio).

Ora, detti principi possono estendersi anche all’ipotesi in esame, incui il motivo del ricorso incidentale è volto a contestare integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, e non solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso la pronuncia nei confronti di entrambi i dicasteri, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione dei soggetti ritenuti, invece, passivamente legittimati.

Anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la statuizione di condanna anche (o solo) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente evocato in causa dall’opponente, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum do vuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 6.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale mentre i due motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti, in quanto dipendenti dalle ragioni accolte con la doglianza indicata.

Il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 28906/2022) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 62C71 F839K), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 45, presso lo studio associato GAP Service; -ricorrente - contro Ministero della GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro – tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nella cui sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12, è elettivamente domiciliato ex lege; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli cron. n. 2260/2022, pubblicato il 10 giugno 2022; R.G.N. 28906/22 C.C.19/6/2023 Equa riparazione udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 giugno 2023 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lettala memoria depositata nell’interesse della ricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con ricorso depositato il 25 febbraio 2022, ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA] adiva la Corte d’appello di Napoli, al fine di vedersi riconoscere l’equo indennizzo spettante per la durata non ragionevole del procedimento civile presupposto, parimenti avente ad oggetto l’equa riparazione (c.d. procedimento Pinto su Pinto o Pinto-bis), incardinato davanti alla Corte d’appello di Napoli in data 26 ottobre 2018 e definito in data 16 novembre 2018, con la conseguente durata di 21 giorni, cui seguiva il giudizio di ottemperanza innanzi al [OSCURATO:PERSONA], iniziato in data 15 ottobre 2019 e terminato in data 24 maggio 2021. 2.–Con decreto n. 1020/2022, depositato il 18 marzo 2022, il Giudice monocratico designato respingeva l’istanza, al termine della fase monitoria, per il titolo indicato, sostenendo che si sarebbe imposta la verifica circa la sussistenza del presuppostodi ammissibilità, integrato dal debito esperimento dei rimedi preventivi, nella specie non assolto. E anche ove si fosse ritenuto assolto tale onere con l’istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione, depositata innanzi al G.A. in data 15 ottobre 2019, in ogni caso, la durata complessiva del procedimento presupposto, pari ad anni 1 e mesi 8, non avrebbe superato il termine ragionevole di durata di anni 3. 3.– Con ricorso depositato il 30 marzo 2022, proponeva opposizione avverso tale decreto, ai sensi dell’art. 5-ter della legge n. 89/2001, [OSCURATO:PERSONA], la quale deduceva: che nel caso in esame (ossia di un procedimento Pinto su Pinto) non avrebbe trovato applicazione la disciplina sull’istanza di prelievo nel giudizio amministrativo; che, ad ogni modo, tale istanza di prelievo era stata presentata; che la durata ragionevole del procedimento presupposto sarebbe stata pari ad un anno, con la conseguente spettanza dell’indennizzo, per sforamento di detto limite. Non si costituivano il Ministero della Giustizia e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente evocati in giudizio. La Corte d’appello di Napoli, in composizione collegiale, con il decreto di cui in epigrafe, accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, previa revoca del provvedimento monocratico opposto, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento, senza dilazione, in favore di [OSCURATO:PERSONA], della somma di euro 400,00, oltre interessi, con la condanna dello stesso Ministero alla refusione delle spese di lite, che si liquidavano in complessivi euro 616,25, di cui euro 158,00 per esborsi ed euro 458,25 per compensi, oltre accessori di legge. A sostegno della decisione, la Corte territoriale evidenziava per quanto interessa in questa sede: a) che la durata ragionevole del processo presupposto, articolatosi nelle due fasi del procedimento monitorio dinanzi alla Corte d’appello e del giudizio di ottemperanza davanti al G.A., era pari ad un anno, contrariamente all’assunto del Giudice monocratico; b) che nella specie la durata complessiva del procedimento era stata pari, invece, ad anni 2 e mesi 7, da cui doveva essere detratto il lasso temporale di mesi 10 decorso tra la data di acquisita definitività del decreto monocratico e la data di proposizione del ricorso per il giudizio di ottemperanza nonché il periodo di durata ragionevole di un anno, con l’effetto che l’eccedenza rispetto alla durata ragionevole corrispondeva a mesi 9; c ) che doveva essere riconosciuto per tale periodo di durata non ragionevole il valore minimo di euro 400,00, oltre interessi decorrenti dalla domanda; d) che – conformemente alla domanda dell’opponente, che aveva richiesto la condanna, in via principale, del Ministero della Giustizia e, in via subordinata, del Ministero della Giustizia in solido con il M.E.F. – l’accoglimento della domanda verso il Ministero della Giustizia doveva reputarsi assorbente; e) che doveva essere disposta la condanna unitaria alla refusione delle spese del complessivo giudizio, comprensivo della fase monitoria e di quella di opposizione, su un valore pari ad euro 400,00 ed applicando le tabelle vigenti in ordine al procedimento contenzioso, con attestazione su una misura intermedia tra i minimi e i medi per i compensi relativi alle fasi di studio, di introduzione e di decisione (attesa la non particolare complessità della prestazione professionale resa) e con esclusione della liquidazione per la fase istruttoria, per difetto di alcuna incombenza rientrante nel genere, con l’aumento del 30% per la redazione degli atti mediante modalità telematiche. 4.– Avverso il decreto d’appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. Ha resistito con controricorso il Ministero della Giustizia, che ha proposto, a sua volta, ricorso incidentale, articolato in due motivi. La ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con ulteriore controricorso. 5.– Inoltre, l a ricorrente ha proposto istanza di rimessione della causa alle Sezioni Unite, in ragione di un ipotizzato contrasto tra Sezioni semplici. Il PrimoPresidente, con provvedimento depositato il 23 marzo 2023, ha rigettato l’istanza per difetto di alcuna difformità tra Sezioni semplici, ai sensi dell’art. 374, secondo comma, c.p.c. 6.–La ricorrente ha presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente principale lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità del decreto collegiale e del procedimento, l’anomalia motivazionale, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione e, in particolare, in relazione all’avvenuta liquidazione e quantificazione del compenso del procedimento di opposizione, nel quale la Corte di merito avrebbe assorbito e ricompreso quello inerente all’attività svolta in sede monitoria, per mancanza di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, per motivazione apparente, per motivazione perplessa, per motivazione incomprensibile nonché per la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.E ciò in ordine alla disposta liquidazione unitaria dei compensi della fase monitoria e della fase di opposizione. 2.–Con il secondo motivo la ricorrente principale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 c.p.c., 2233, secondo comma, c.c., 24, primo comma, della legge n. 794/1942, 13, sesto comma, della legge n. 247/2012, 2, primo e quarto comma, del d.m. n. 55/2014, delle tabelle nn. 8 e 12 allegate al d.m. n. 55/2014, in relazione alla liquidazione e quantificazione dei compensi del procedimento monitorio e del procedimento di opposizione, con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisoria. Obietta, in proposito, l’istante che si sarebbe dovuto procedere ad una doppia liquidazione per la fase monitoria e per la fase di opposizione, rispettivamente secondo le tabelle nn. 8 e 12 evocate, e ciò includendo anche la fase di trattazione, regolarmente svolta. 3.–Con il primo motivo il ricorrente incidentale prospetta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, secondo comma, della legge n. 89/2001 nonché dell’art. 75 c.p.c., per avere la Corte distrettuale negato la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per l’irragionevole durata del giudizio di ottemperanza. Ad avviso del Ministero, questi non poteva ritenersi il titolare del rapporto relativamente alla durata del giudizio di ottemperanza, unico procedimento rispetto al quale sarebbe stato superato il termine di durata ragionevole, dovendosi rintracciare il legittimato passivo nel Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla scorta della differenza tra il diritto alla ragionevole durata del processo e il diritto all’esecuzione delle decisioni interne esecutive. 4.–Con il secondo motivo il ricorrente incidentale contesta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della legge n. 89/2001, per avere la Corte territoriale disposto la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell’equo indennizzo. E tanto perché, ad avviso del Ministero, quand’anche si fosse potuta ritenere sussistente la legittimazione passiva dell’Amministrazione della giustizia, non avrebbe potuto comunque ritenersi fondata la pretesa indennitaria di controparte, dal momento che alcun ritardo riparabile sarebbe stato evidenziabile con riguardo al procedimento monitorio presupposto incardinato davanti alla Corte d’appello di Napoli, essendosi lo stesso svolto in un arco temporale di 21 giorni, ben al di sotto del termine di durata ragionevole infra-semestrale nel massimo e comunque nel minimo di 30 giorni. 5.– È preliminare lo scrutinio del primo motivo del ricorso incidentale. La critica è fondata. E ciò dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte, che ha già affermato che, in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la parte che intende accampare pretese riparatorie del pregiudizio derivatole dalla non ragionevole durata di giudizi svoltisi, in relazione alla medesima vicenda, davanti a giudici ordinari e a giudici amministrativi, deve convenire in giudizio sia il Ministero della Giustizia sia il M.E.F., non potendo valere la regola della prevalenza, nella formazione del termine irragionevole, di un tipo di giudizio rispetto ad un altro. Né assume specifico rilievo nella fattispecie il fatto (non precipuamente argomentato) che a dare causa al giudizio di ottemperanza sia stata la condotta inadempiente del Ministero della Giustizia, tenuto al pagamento. In tal caso il giudice, ove ritenga fondata la domanda in riferimento a ciascun processo, dovrà determinare separatamente l’importo gravante su ognuna delle amministrazioni convenute per il ritardo dei giudizi di rispettiva competenza, posto che la legge individua in maniera disgiunta i soggetti passivamente legittimati per l’eccessiva durata di procedimenti diversi, seppur collegati, la cui durata deve formare oggetto di esame e valutazione autonomi (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1532 del 19/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1201 del 17/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 729 del 12/01/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 33764 del 16/11/2022; Sez. 1, Sentenza n. 15603 del 07/07/2006). Incidendo la condanna su due capitoli diversi di bilancio non sussiste alcun conflitto di interessi dell’Avvocatura nella difesa dei due Ministeri. Nella specie, peraltro, la questione in punto di titolarità passiva dell’obbligazione indennitaria, non interamente ascrivibile al Ministero ricorrente, era stata portata all’attenzione della Corte di merito nella fase di opposizione dallo stesso opponente odierno ricorrente. Infatti, l’opponente, secondo quanto riportato nel corpo del decreto impugnato, aveva richiesto la condanna, in via principale, del Ministero della Giustizia e, in via subordinata, del Ministero della Giustizia, in solido con il M.E.F. La Corte territoriale ha, invece, repu tato di accogliere la domanda verso il Ministero della Giustizia, considerando assorbente la sua legittimazione processuale e sostanziale. Per l’effetto, l’interesse all’impugnativa è insorto solo all’esito della decisione della Corte distrettuale, che ha dichiarato la legittimazione esclusiva del Ministero della Giustizia. Prima di tale momento non vi era alcun onere del Ministero della Giustizia – non costituito nella fase di opposizione – ad eccepire la congiunta legittimazione del M.E.F., appunto perchélo stesso opponente, tenuto conto dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza ai fini di recuperare il dovuto, aveva evocato in causa entrambi i Ministeri. Nessuna decadenza è dunque maturata, a fronte della instaurazione dell’opposizione verso entrambi i dicasteri, circostanza che non esigeva alcuna attivazione per ripristinare l’integrità del contraddittorio. In tale fattispecie, conseguentemente, non trova applicazione la regola posta dall’art. 4 della legge n. 260/1958, a mente del quale “l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’attodoveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l’atto deve essere rinnovato. L’eccezione rimette in termini la parte”. E tanto perché è stato lo stesso opponente ad evocare in causa anche il M.E.F. e il giudice ad escludere la sua legittimazione, sicché alcun onere ricadeva sull’Avvocatura. Pertanto, l’erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro (o come nel caso di specie l’esclusione della sua legittimazione a cura del giudice) comporta la necessità di rivalutare tale carenza (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15219 del 12/05/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 25499 del 21/09/2021). Con specifico riferimento alla materia di cui alla legge n. 89/2001, è stato poi affermato (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 8049 del 21/03/2019) che l’art. 4 della legge n. 260/1958 deve ritenersi applicabile anche quando l’errore d’identificazione riguardi distinte ed autonome soggettività di diritto pubblico ammesse al patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Nondimeno, in forza del principio dell’effettività del contraddittorio, la sua operatività ècircoscritta al profilo della rimessione in termini, con esclusione, dunque, di ogni possibilità di “stabilizzazione” nei confronti del reale destinatario, in funzione della comune difesa, degli effetti di un atto giudiziario notificato ad altro soggetto e del conseguente giudizio (nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile un ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, senza disporre la rinnovazione della notifica al Ministero della Giustizia, amministrazione che, invece, avrebbe dovuto essere parte del giudizio). Ora, detti principi possono estendersi anche all’ipotesi in esame, incui il motivo del ricorso incidentale è volto a contestare integralmente la titolarità dell’obbligazione dedotta in giudizio, e non solo il parziale difetto di titolarità, imponendosi anche in tal caso la pronuncia nei confronti di entrambi i dicasteri, a fronte della tempestiva deduzione con l’indicazione dei soggetti ritenuti, invece, passivamente legittimati. Anche in detta evenienza deve pervenirsi alla cassazione della decisione gravata, per non avere provveduto la Corte di merito a disporre la statuizione di condanna anche (o solo) nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, debitamente evocato in causa dall’opponente, dovendo il giudizio di rinvio, previa evocazione in giudizio anche di quest’ultimo Ministero, determinare il quantum do vuto dai due dicasteri, in relazione ai ritardi separatamente ascrivibili ai plessi giurisdizionali di riferimento. 6.– Alle considerazioni innanzi espresse consegue l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale mentre i due motivi del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale sono assorbiti, in quanto dipendenti dalle ragioni accolte con la doglianza indicata. Il decreto impugnato va cassato, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto enunciati e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i rimanenti motivi del ricorso principa
Decreto Cassazione n. 22542/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris