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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 22561/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per una pluralità di violazioni dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90.

Nel ricorso si deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla quantificazione della pena, non avendo il giudice indicato gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione.

2. L'impugnazione proposta è inammissibile.

Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione.

3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2022 del GIP TRIBUNALE di TRAPANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui il giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Trapani, su concorde richiesta delle parti, ha applicato la pena di anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per una pluralità di violazioni dell'art. 73, comma 1 e 4, d.P.R. 309/90. Nel ricorso si deduce vizio di violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione alla quantificazione della pena, non avendo il giudice indicato gli aumenti stabiliti a titolo di continuazione. 2. L'impugnazione proposta è inammissibile. Occorre rilevare come, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La pena applicata, che rispecchia l'accordo tra le parti, non presenta profili di illegalità, pertanto, alla luce della disciplina richiamata, il motivo di doglianza prospettato dalla difesa non può formare oggetto di impugnazione. 3. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso stesso, nella misura di euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]