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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 marzo 2026

Cassazione n. 08288/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8288/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 657/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36927/2025* * MONACO* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d appello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata* le conclusioni del difensore avv. * * nell interesse di ** che ha chiesto l accoglimento del ricorso e l annullamento senza rinvio e insubordine l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento impugnato la Corte d appello di Bari in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30 settembre 2021 ha condannato* * alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 550 di multa peri reati di detenzione e porto illegali aggravati dal nesso teleologico e dalla recidiva specificae reiterata di un arma comune da sparo ex artt. 81 cpv. 99 e 61 n. 2 cod. pen. 2 4 e 7 l. 2ottobre 1967 n. 895 commessi in data anteriore al 9 maggio 2010 e il 9 maggio 2010 capoB essendosi pronunciato il proscioglimento per prescrizione dalla condotta del capo Criqualificata ex art. 660 cod. pen.1.1.

Il giudice di secondo grado in parziale accoglimento dell appello proposto dalpubblico ministero e dopo avere proceduto alla rinnovazione dell istruttoria dibattimentalemediante l esame dei testi * e * ha ritenuto i medesimi attendibili e credibili conriguardo alla riferita detenzione da parte dell imputato di una pistola semiautomatica nonchédel porto della stessa dal medesimo compiuto allo scopo di commettere la condottaminatoria posta in essere ai danni dei dichiaranti.2.

Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento della sentenza impugnata sviluppando quattro motivi.2.1.

Il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali in riferimento agliarticoli 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. con riguardo alla declaratoria di responsabilitàper l episodio di porto della pistola asseritamente commesso il 10 maggio 2010 perché noncompreso nella imputazione.L imputato è stato condannato senza che a suo carico fosse contestata la condotta diporto asseritamente commessa il 10aggio 2010.2.2.

Il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio della motivazione anche pertravisamento delle dichiarazioni del teste * e del teste * poiché dall esame delleacquisizioni probatorie emergeva la palese smentita dell attendibilità delle dichiarazioniaccusatorie rese dai suddetti testi.Il ricorso in particolare indica i seguenti atti oggetto di mancata considerazione daparte dei giudici del merito annotazione di servizio del 9 maggio 2010 referto del 9 maggio2010 del * * verbale di acquisizione dei messaggi telefonici del 10 maggio2010 verbale di perquisizione del 10 maggio 2010.La difesa del ricorrente anche attraverso il richiamo a tali fonti di prova pretermessenello scrutinio effettuato dai giudici di secondo grado pone in evidenza alcune incongruenzelogiche.* la presunta spiegazione del mancato ritrovamento dell arma nell abitazionedell imputato il quale appresa l informazione della denuncia a suo carico si sarebbeprontamente attivato per occultarla è smentita dagli elementi documentali agli atti delprocesso dai quali si desume che quando la denuncia della persona offesa * vennesporta 10 maggio 2010 alle ore 16 la perquisizione era già iniziata 10 maggio 2010 ore14 protraendosi fino alle ore 19 orario successivo a quello nel quale l altra persona offesa* ebbe a presentare la propria denuncia 10 maggio ore 18 20 sicché l imputato nonavrebbe potuto fare sparire l arma perché era all oscuro della denuncia a suo carico.L osservazione ad avviso della difesa sarebbe idonea a disarticolare la motivazionepure logicamente viziata circa il rinvenimento di una scatola vuota per una arma corta il tipodi munizionamento rinvenuto in sede di perquisizione un caricatore a piombini e ladescrizione dell arma che i testimoni hanno effettuato in modo divergente arma di colorenero arma cromata . * il primo elemento appare incerto e insufficiente per desumerela disponibilità in capo al prevenuto di una pistola il caricatore a piombini non è all evidenzaassimilabile al munizionamento per un arma comune da sparo quale quella addebitatagli.* le dichiarazioni accusatorie rese dalla teste * in merito a una serie diespressioni intimidatorie asseritamente ricevute tramite sms risultano essere state reseoggetto di adeguata verifica attraverso l analisi dei testi dei messaggi telefonici del 10maggio 2019 testi che avrebbero potuto confermare ma anche smentire l attendibilità delladichiarante.Né del resto la Corte ha misurato la plausibilità delle dichiarazioni del teste *sull intimidazione che sarebbe stata commessa ai suoi danni con la pistola in occasione del9 maggio 2010 circostanza della quale è omessa ogni menzione nell annotazione di serviziodel * di * prontamente intervenuto su segnalazione dello stesso teste.2.3.

Il quarto motivo denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 530 e 533cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al canone del ragionevole dubbio.La motivazione non raggiunge un livello di sufficiente persuasività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato perché in effetti la Corte d appello nonha affermato la responsabilità dell imputato per la condotta del 10 maggio 2010 che purrisultando dalla narrazione dei testimoni non era stata cristallizzata nell imputazione da partedel pubblico ministero né oggetto di pronuncia da parte del giudice di merito.Il giudice di secondo grado nell affermare la responsabilità dell imputato haesclusivamente fatto riferimento alla condotta di detenzione accertata in data anteriore al 9maggio 2010 alla luce di quanto riferito dai testimoni circa la custodia dell armanell abitazione dell imputato nonché alla condotta di porto abusivo dai medesimi riferita inoccasione della condotta minatoria posta in essere il 9 maggio 2010.L episodio del 10 maggio pur descritto non è stato oggetto di contestazione né dellapronuncia di condanna sicché il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.3.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.È opportuno premettere che la Corte di appello che ha ribaltato la pronunciaassolutoria emessa dal primo giudice ha correttamente proceduto alla rinnovazioneistruttoria assumendo nuovamente la testimonianza delle persone offese * e *È utile anche sottolineare che il giudice di appello nel ribaltare la pronuncia assolutoriadi primo grado si è attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza * U n. 33748 del12/07/2005 * * 231679 01 * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 ** 272430 – 01 estendendo una motivazione rafforzata come neppure il ricorso contesta.3.1.

Il ricorso che contesta l attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali propone inrealtà una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti facendosi scudo di uninsussistente travisamento della prova.Così facendo tuttavia il ricorso esorbita dai limiti del giudizio di legittimità perché non siconfronta con la ritenuta convergenza delle dichiarazioni testimoniali le qualiconcordemente riferiscono dell episodio minaccioso del 9 maggio 2010 posto in esseredall imputato con l uso di una pistola al quale ha fatto seguito l ulteriore episodio del 10maggio 2010 che pur non contestato ha però portato entrambi i dichiaranti a rivolgersiimmediatamente alla polizia giudiziaria.3.2.

In detta occasione come non risulta contestato entrambi hanno riferito aglioperanti che l imputato li aveva minacciati con l uso dell arma che essi stessi in precedenzaavevano potuto osservare all interno dell abitazione dell imputato ove come non ècontroverso per un certo periodo avevano con questi convissuto.3.3.

Anche su tale circostanza concordemente riferita dai testi il ricorso è privo dispecificità poiché si limita a denunciare l inattendibilità dei dichiaranti senza confrontarsi conla motivazione del giudice di appello il quale ha fatto notare che entrambi i testimoni hannoriferito di avere rinvenuto occasionalmente l arma che si trovava custodita all interno di unascatola di colore scuro la quale è stata poi effettivamente rinvenuta dalla polizia giudiziariache ha eseguito la perquisizione in data 10 maggio 2010.Tale obiettiva circostanza che il ricorso trascura è stata sottolineata dal giudice diappello per confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimonialiproprio per quello che riguarda le modalità di conservazione dell arma che si trovavacustodita come accertato dalla polizia giudiziaria in una scatola deputata alla custodia dellearmi da sparo all interno della quale in sede di perquisizione è stato però rinvenuto soltantoun caricatore di munizioni a pallini.Tale rinvenimento del resto non è stato ritenuto idoneo a smentire la attendibilità delledichiarazioni testimoniali poiché la custodia posta sotto sequestro non riguardava affattoun arma a pallini ma piuttosto una pistola semiautomatica di origine russa mai rinvenutagiudicata del tutto simile a quella utilizzata dall imputato per minacciare * e *3.4.

Anche per quello che riguarda il colore dell arma il ricorso è privo di capacità criticapoiché la parziale divergenza è stata superata in sede di rinnovazione dell istruttoriaallorquando il teste * ha chiarito che la pistola era cioè grigia e non cromata e avevala “maniglia” nera similmente a quanto riferito dal teste *3.5.

È d altra parte priva di capacità critica l argomentazione difensiva secondo laquale sarebbe illogica la spiegazione fornita dal giudice d appello circa il mancatorinvenimento della pistola che il detto giudice opina sia stata fatta sparire dall imputato dopoavere minacciato le persone offese il 10 maggio 2010 ma prima di subire la perquisizione.Quale che sia stata la condotta posta in essere dall imputato per far sparire la pistolaresta non contestato che l arma non è stata trovata mentre proprio dove avevano riferito itestimoni è stata rinvenuta la custodia di essa elemento giudicato non illogicamentedimostrativo della veridicità del narrato.D altra parte non risulta contestato che tra la minaccia compiuta il 10 maggio 2010 e laperquisizione successivamente eseguita l imputato ha avuto un sufficiente margine di libertàper occultare la pistola avendo appreso nell immediatezza proprio dalla reazione dellepersone offese che le stesse si sarebbero recate a denunciare l episodio.3.6.

Del tutto inconferenti sono poi le doglianze che riguardano il mancato esame deimessaggi scambiati tra le persone offese e l imputato in quanto essi formavano il substratoprobatorio della diversa contestazione capo A per la quale il pubblico ministero non avevaproposto appello a fronte della assoluzione in primo grado.4.

Il quarto motivo sul ragionevole dubbio è generico.Il ricorso si limita ad affermare che la sentenza non sia stata adeguatamente motivatama non sviluppa alcuna specifica critica.D altra parte la decisione del giudice di appello come già si è detto sopra è rispettosadell obbligo motivazionale rafforzato che è richiesto in caso di ribaltamento del giudizioassolutorio.5.

All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000 anche la condanna al versamento di una somma in favore della* delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000 00.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 8288/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 657/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36927/2025* * MONACO* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d appello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata* le conclusioni del difensore avv. * * nell interesse di ** che ha chiesto l accoglimento del ricorso e l annullamento senza rinvio e insubordine l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1.

Con il provvedimento impugnato la Corte d appello di Bari in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30 settembre 2021 ha condannato* * alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 550 di multa peri reati di detenzione e porto illegali aggravati dal nesso teleologico e dalla recidiva specificae reiterata di un arma comune da sparo ex artt. 81 cpv. 99 e 61 n. 2 cod. pen. 2 4 e 7 l. 2ottobre 1967 n. 895 commessi in data anteriore al 9 maggio 2010 e il 9 maggio 2010 capoB essendosi pronunciato il proscioglimento per prescrizione dalla condotta del capo Criqualificata ex art. 660 cod. pen.1.1.

Il giudice di secondo grado in parziale accoglimento dell appello proposto dalpubblico ministero e dopo avere proceduto alla rinnovazione dell istruttoria dibattimentalemediante l esame dei testi * e * ha ritenuto i medesimi attendibili e credibili conriguardo alla riferita detenzione da parte dell imputato di una pistola semiautomatica nonchédel porto della stessa dal medesimo compiuto allo scopo di commettere la condottaminatoria posta in essere ai danni dei dichiaranti.2.

Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento della sentenza impugnata sviluppando quattro motivi.2.1.

Il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali in riferimento agliarticoli 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. con riguardo alla declaratoria di responsabilitàper l episodio di porto della pistola asseritamente commesso il 10 maggio 2010 perché noncompreso nella imputazione.L imputato è stato condannato senza che a suo carico fosse contestata la condotta diporto asseritamente commessa il 10aggio 2010.2.2.

Il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio della motivazione anche pertravisamento delle dichiarazioni del teste * e del teste * poiché dall esame delleacquisizioni probatorie emergeva la palese smentita dell attendibilità delle dichiarazioniaccusatorie rese dai suddetti testi.Il ricorso in particolare indica i seguenti atti oggetto di mancata considerazione daparte dei giudici del merito annotazione di servizio del 9 maggio 2010 referto del 9 maggio2010 del * * verbale di acquisizione dei messaggi telefonici del 10 maggio2010 verbale di perquisizione del 10 maggio 2010.La difesa del ricorrente anche attraverso il richiamo a tali fonti di prova pretermessenello scrutinio effettuato dai giudici di secondo grado pone in evidenza alcune incongruenzelogiche.* la presunta spiegazione del mancato ritrovamento dell arma nell abitazionedell imputato il quale appresa l informazione della denuncia a suo carico si sarebbeprontamente attivato per occultarla è smentita dagli elementi documentali agli atti delprocesso dai quali si desume che quando la denuncia della persona offesa * vennesporta 10 maggio 2010 alle ore 16 la perquisizione era già iniziata 10 maggio 2010 ore14 protraendosi fino alle ore 19 orario successivo a quello nel quale l altra persona offesa* ebbe a presentare la propria denuncia 10 maggio ore 18 20 sicché l imputato nonavrebbe potuto fare sparire l arma perché era all oscuro della denuncia a suo carico.L osservazione ad avviso della difesa sarebbe idonea a disarticolare la motivazionepure logicamente viziata circa il rinvenimento di una scatola vuota per una arma corta il tipodi munizionamento rinvenuto in sede di perquisizione un caricatore a piombini e ladescrizione dell arma che i testimoni hanno effettuato in modo divergente arma di colorenero arma cromata . * il primo elemento appare incerto e insufficiente per desumerela disponibilità in capo al prevenuto di una pistola il caricatore a piombini non è all evidenzaassimilabile al munizionamento per un arma comune da sparo quale quella addebitatagli.* le dichiarazioni accusatorie rese dalla teste * in merito a una serie diespressioni intimidatorie asseritamente ricevute tramite sms risultano essere state reseoggetto di adeguata verifica attraverso l analisi dei testi dei messaggi telefonici del 10maggio 2019 testi che avrebbero potuto confermare ma anche smentire l attendibilità delladichiarante.Né del resto la Corte ha misurato la plausibilità delle dichiarazioni del teste *sull intimidazione che sarebbe stata commessa ai suoi danni con la pistola in occasione del9 maggio 2010 circostanza della quale è omessa ogni menzione nell annotazione di serviziodel * di * prontamente intervenuto su segnalazione dello stesso teste.2.3.

Il quarto motivo denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 530 e 533cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al canone del ragionevole dubbio.La motivazione non raggiunge un livello di sufficiente persuasività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato perché in effetti la Corte d appello nonha affermato la responsabilità dell imputato per la condotta del 10 maggio 2010 che purrisultando dalla narrazione dei testimoni non era stata cristallizzata nell imputazione da partedel pubblico ministero né oggetto di pronuncia da parte del giudice di merito.Il giudice di secondo grado nell affermare la responsabilità dell imputato haesclusivamente fatto riferimento alla condotta di detenzione accertata in data anteriore al 9maggio 2010 alla luce di quanto riferito dai testimoni circa la custodia dell armanell abitazione dell imputato nonché alla condotta di porto abusivo dai medesimi riferita inoccasione della condotta minatoria posta in essere il 9 maggio 2010.L episodio del 10 maggio pur descritto non è stato oggetto di contestazione né dellapronuncia di condanna sicché il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.3.

Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.È opportuno premettere che la Corte di appello che ha ribaltato la pronunciaassolutoria emessa dal primo giudice ha correttamente proceduto alla rinnovazioneistruttoria assumendo nuovamente la testimonianza delle persone offese * e *È utile anche sottolineare che il giudice di appello nel ribaltare la pronuncia assolutoriadi primo grado si è attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza * U n. 33748 del12/07/2005 * * 231679 01 * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 ** 272430 – 01 estendendo una motivazione rafforzata come neppure il ricorso contesta.3.1.

Il ricorso che contesta l attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali propone inrealtà una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti facendosi scudo di uninsussistente travisamento della prova.Così facendo tuttavia il ricorso esorbita dai limiti del giudizio di legittimità perché non siconfronta con la ritenuta convergenza delle dichiarazioni testimoniali le qualiconcordemente riferiscono dell episodio minaccioso del 9 maggio 2010 posto in esseredall imputato con l uso di una pistola al quale ha fatto seguito l ulteriore episodio del 10maggio 2010 che pur non contestato ha però portato entrambi i dichiaranti a rivolgersiimmediatamente alla polizia giudiziaria.3.2.

In detta occasione come non risulta contestato entrambi hanno riferito aglioperanti che l imputato li aveva minacciati con l uso dell arma che essi stessi in precedenzaavevano potuto osservare all interno dell abitazione dell imputato ove come non ècontroverso per un certo periodo avevano con questi convissuto.3.3.

Anche su tale circostanza concordemente riferita dai testi il ricorso è privo dispecificità poiché si limita a denunciare l inattendibilità dei dichiaranti senza confrontarsi conla motivazione del giudice di appello il quale ha fatto notare che entrambi i testimoni hannoriferito di avere rinvenuto occasionalmente l arma che si trovava custodita all interno di unascatola di colore scuro la quale è stata poi effettivamente rinvenuta dalla polizia giudiziariache ha eseguito la perquisizione in data 10 maggio 2010.Tale obiettiva circostanza che il ricorso trascura è stata sottolineata dal giudice diappello per confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimonialiproprio per quello che riguarda le modalità di conservazione dell arma che si trovavacustodita come accertato dalla polizia giudiziaria in una scatola deputata alla custodia dellearmi da sparo all interno della quale in sede di perquisizione è stato però rinvenuto soltantoun caricatore di munizioni a pallini.Tale rinvenimento del resto non è stato ritenuto idoneo a smentire la attendibilità delledichiarazioni testimoniali poiché la custodia posta sotto sequestro non riguardava affattoun arma a pallini ma piuttosto una pistola semiautomatica di origine russa mai rinvenutagiudicata del tutto simile a quella utilizzata dall imputato per minacciare * e *3.4.

Anche per quello che riguarda il colore dell arma il ricorso è privo di capacità criticapoiché la parziale divergenza è stata superata in sede di rinnovazione dell istruttoriaallorquando il teste * ha chiarito che la pistola era cioè grigia e non cromata e avevala “maniglia” nera similmente a quanto riferito dal teste *3.5.

È d altra parte priva di capacità critica l argomentazione difensiva secondo laquale sarebbe illogica la spiegazione fornita dal giudice d appello circa il mancatorinvenimento della pistola che il detto giudice opina sia stata fatta sparire dall imputato dopoavere minacciato le persone offese il 10 maggio 2010 ma prima di subire la perquisizione.Quale che sia stata la condotta posta in essere dall imputato per far sparire la pistolaresta non contestato che l arma non è stata trovata mentre proprio dove avevano riferito itestimoni è stata rinvenuta la custodia di essa elemento giudicato non illogicamentedimostrativo della veridicità del narrato.D altra parte non risulta contestato che tra la minaccia compiuta il 10 maggio 2010 e laperquisizione successivamente eseguita l imputato ha avuto un sufficiente margine di libertàper occultare la pistola avendo appreso nell immediatezza proprio dalla reazione dellepersone offese che le stesse si sarebbero recate a denunciare l episodio.3.6.

Del tutto inconferenti sono poi le doglianze che riguardano il mancato esame deimessaggi scambiati tra le persone offese e l imputato in quanto essi formavano il substratoprobatorio della diversa contestazione capo A per la quale il pubblico ministero non avevaproposto appello a fronte della assoluzione in primo grado.4.

Il quarto motivo sul ragionevole dubbio è generico.Il ricorso si limita ad affermare che la sentenza non sia stata adeguatamente motivatama non sviluppa alcuna specifica critica.D altra parte la decisione del giudice di appello come già si è detto sopra è rispettosadell obbligo motivazionale rafforzato che è richiesto in caso di ribaltamento del giudizioassolutorio.5.

All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000 anche la condanna al versamento di una somma in favore della* delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000

00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8288/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 657/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36927/2025* * MONACO* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d appello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata* le conclusioni del difensore avv. * * nell interesse di ** che ha chiesto l accoglimento del ricorso e l annullamento senza rinvio e insubordine l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato la Corte d appello di Bari in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30 settembre 2021 ha condannato* * alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 550 di multa peri reati di detenzione e porto illegali aggravati dal nesso teleologico e dalla recidiva specificae reiterata di un arma comune da sparo ex artt. 81 cpv. 99 e 61 n. 2 cod. pen. 2 4 e 7 l. 2ottobre 1967 n. 895 commessi in data anteriore al 9 maggio 2010 e il 9 maggio 2010 capoB essendosi pronunciato il proscioglimento per prescrizione dalla condotta del capo Criqualificata ex art. 660 cod. pen.1.1. Il giudice di secondo grado in parziale accoglimento dell appello proposto dalpubblico ministero e dopo avere proceduto alla rinnovazione dell istruttoria dibattimentalemediante l esame dei testi * e * ha ritenuto i medesimi attendibili e credibili conriguardo alla riferita detenzione da parte dell imputato di una pistola semiautomatica nonchédel porto della stessa dal medesimo compiuto allo scopo di commettere la condottaminatoria posta in essere ai danni dei dichiaranti.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento della sentenza impugnata sviluppando quattro motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali in riferimento agliarticoli 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. con riguardo alla declaratoria di responsabilitàper l episodio di porto della pistola asseritamente commesso il 10 maggio 2010 perché noncompreso nella imputazione.L imputato è stato condannato senza che a suo carico fosse contestata la condotta diporto asseritamente commessa il 10aggio 2010.2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio della motivazione anche pertravisamento delle dichiarazioni del teste * e del teste * poiché dall esame delleacquisizioni probatorie emergeva la palese smentita dell attendibilità delle dichiarazioniaccusatorie rese dai suddetti testi.Il ricorso in particolare indica i seguenti atti oggetto di mancata considerazione daparte dei giudici del merito annotazione di servizio del 9 maggio 2010 referto del 9 maggio2010 del * * verbale di acquisizione dei messaggi telefonici del 10 maggio2010 verbale di perquisizione del 10 maggio 2010.La difesa del ricorrente anche attraverso il richiamo a tali fonti di prova pretermessenello scrutinio effettuato dai giudici di secondo grado pone in evidenza alcune incongruenzelogiche.* la presunta spiegazione del mancato ritrovamento dell arma nell abitazionedell imputato il quale appresa l informazione della denuncia a suo carico si sarebbeprontamente attivato per occultarla è smentita dagli elementi documentali agli atti delprocesso dai quali si desume che quando la denuncia della persona offesa * vennesporta 10 maggio 2010 alle ore 16 la perquisizione era già iniziata 10 maggio 2010 ore14 protraendosi fino alle ore 19 orario successivo a quello nel quale l altra persona offesa* ebbe a presentare la propria denuncia 10 maggio ore 18 20 sicché l imputato nonavrebbe potuto fare sparire l arma perché era all oscuro della denuncia a suo carico.L osservazione ad avviso della difesa sarebbe idonea a disarticolare la motivazionepure logicamente viziata circa il rinvenimento di una scatola vuota per una arma corta il tipodi munizionamento rinvenuto in sede di perquisizione un caricatore a piombini e ladescrizione dell arma che i testimoni hanno effettuato in modo divergente arma di colorenero arma cromata . * il primo elemento appare incerto e insufficiente per desumerela disponibilità in capo al prevenuto di una pistola il caricatore a piombini non è all evidenzaassimilabile al munizionamento per un arma comune da sparo quale quella addebitatagli.* le dichiarazioni accusatorie rese dalla teste * in merito a una serie diespressioni intimidatorie asseritamente ricevute tramite sms risultano essere state reseoggetto di adeguata verifica attraverso l analisi dei testi dei messaggi telefonici del 10maggio 2019 testi che avrebbero potuto confermare ma anche smentire l attendibilità delladichiarante.Né del resto la Corte ha misurato la plausibilità delle dichiarazioni del teste *sull intimidazione che sarebbe stata commessa ai suoi danni con la pistola in occasione del9 maggio 2010 circostanza della quale è omessa ogni menzione nell annotazione di serviziodel * di * prontamente intervenuto su segnalazione dello stesso teste.2.3. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 530 e 533cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al canone del ragionevole dubbio.La motivazione non raggiunge un livello di sufficiente persuasività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché in effetti la Corte d appello nonha affermato la responsabilità dell imputato per la condotta del 10 maggio 2010 che purrisultando dalla narrazione dei testimoni non era stata cristallizzata nell imputazione da partedel pubblico ministero né oggetto di pronuncia da parte del giudice di merito.Il giudice di secondo grado nell affermare la responsabilità dell imputato haesclusivamente fatto riferimento alla condotta di detenzione accertata in data anteriore al 9maggio 2010 alla luce di quanto riferito dai testimoni circa la custodia dell armanell abitazione dell imputato nonché alla condotta di porto abusivo dai medesimi riferita inoccasione della condotta minatoria posta in essere il 9 maggio 2010.L episodio del 10 maggio pur descritto non è stato oggetto di contestazione né dellapronuncia di condanna sicché il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.3. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.È opportuno premettere che la Corte di appello che ha ribaltato la pronunciaassolutoria emessa dal primo giudice ha correttamente proceduto alla rinnovazioneistruttoria assumendo nuovamente la testimonianza delle persone offese * e *È utile anche sottolineare che il giudice di appello nel ribaltare la pronuncia assolutoriadi primo grado si è attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza * U n. 33748 del12/07/2005 * * 231679 01 * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 ** 272430 – 01 estendendo una motivazione rafforzata come neppure il ricorso contesta.3.1. Il ricorso che contesta l attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali propone inrealtà una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti facendosi scudo di uninsussistente travisamento della prova.Così facendo tuttavia il ricorso esorbita dai limiti del giudizio di legittimità perché non siconfronta con la ritenuta convergenza delle dichiarazioni testimoniali le qualiconcordemente riferiscono dell episodio minaccioso del 9 maggio 2010 posto in esseredall imputato con l uso di una pistola al quale ha fatto seguito l ulteriore episodio del 10maggio 2010 che pur non contestato ha però portato entrambi i dichiaranti a rivolgersiimmediatamente alla polizia giudiziaria.3.2. In detta occasione come non risulta contestato entrambi hanno riferito aglioperanti che l imputato li aveva minacciati con l uso dell arma che essi stessi in precedenzaavevano potuto osservare all interno dell abitazione dell imputato ove come non ècontroverso per un certo periodo avevano con questi convissuto.3.3. Anche su tale circostanza concordemente riferita dai testi il ricorso è privo dispecificità poiché si limita a denunciare l inattendibilità dei dichiaranti senza confrontarsi conla motivazione del giudice di appello il quale ha fatto notare che entrambi i testimoni hannoriferito di avere rinvenuto occasionalmente l arma che si trovava custodita all interno di unascatola di colore scuro la quale è stata poi effettivamente rinvenuta dalla polizia giudiziariache ha eseguito la perquisizione in data 10 maggio 2010.Tale obiettiva circostanza che il ricorso trascura è stata sottolineata dal giudice diappello per confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimonialiproprio per quello che riguarda le modalità di conservazione dell arma che si trovavacustodita come accertato dalla polizia giudiziaria in una scatola deputata alla custodia dellearmi da sparo all interno della quale in sede di perquisizione è stato però rinvenuto soltantoun caricatore di munizioni a pallini.Tale rinvenimento del resto non è stato ritenuto idoneo a smentire la attendibilità delledichiarazioni testimoniali poiché la custodia posta sotto sequestro non riguardava affattoun arma a pallini ma piuttosto una pistola semiautomatica di origine russa mai rinvenutagiudicata del tutto simile a quella utilizzata dall imputato per minacciare * e *3.4. Anche per quello che riguarda il colore dell arma il ricorso è privo di capacità criticapoiché la parziale divergenza è stata superata in sede di rinnovazione dell istruttoriaallorquando il teste * ha chiarito che la pistola era cioè grigia e non cromata e avevala “maniglia” nera similmente a quanto riferito dal teste *3.5. È d altra parte priva di capacità critica l argomentazione difensiva secondo laquale sarebbe illogica la spiegazione fornita dal giudice d appello circa il mancatorinvenimento della pistola che il detto giudice opina sia stata fatta sparire dall imputato dopoavere minacciato le persone offese il 10 maggio 2010 ma prima di subire la perquisizione.Quale che sia stata la condotta posta in essere dall imputato per far sparire la pistolaresta non contestato che l arma non è stata trovata mentre proprio dove avevano riferito itestimoni è stata rinvenuta la custodia di essa elemento giudicato non illogicamentedimostrativo della veridicità del narrato.D altra parte non risulta contestato che tra la minaccia compiuta il 10 maggio 2010 e laperquisizione successivamente eseguita l imputato ha avuto un sufficiente margine di libertàper occultare la pistola avendo appreso nell immediatezza proprio dalla reazione dellepersone offese che le stesse si sarebbero recate a denunciare l episodio.3.6. Del tutto inconferenti sono poi le doglianze che riguardano il mancato esame deimessaggi scambiati tra le persone offese e l imputato in quanto essi formavano il substratoprobatorio della diversa contestazione capo A per la quale il pubblico ministero non avevaproposto appello a fronte della assoluzione in primo grado.4. Il quarto motivo sul ragionevole dubbio è generico.Il ricorso si limita ad affermare che la sentenza non sia stata adeguatamente motivatama non sviluppa alcuna specifica critica.D altra parte la decisione del giudice di appello come già si è detto sopra è rispettosadell obbligo motivazionale rafforzato che è richiesto in caso di ribaltamento del giudizioassolutorio.5. All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000 anche la condanna al versamento di una somma in favore della* delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000 00.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 8288/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 03/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 657/2026* * Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * * 36927/2025* * MONACO* *ha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/11/2024 della Corte d appello di BariUdita la relazione svolta dal Consigliere * ** le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale * * che ha chiestol annullamento della sentenza impugnata* le conclusioni del difensore avv. * * nell interesse di ** che ha chiesto l accoglimento del ricorso e l annullamento senza rinvio e insubordine l annullamento con rinvioRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento impugnato la Corte d appello di Bari in parziale riforma dellasentenza pronunciata dal Tribunale di Foggia in data 30 settembre 2021 ha condannato* * alla pena di due anni e otto mesi di reclusione ed euro 550 di multa peri reati di detenzione e porto illegali aggravati dal nesso teleologico e dalla recidiva specificae reiterata di un arma comune da sparo ex artt. 81 cpv. 99 e 61 n. 2 cod. pen. 2 4 e 7 l. 2ottobre 1967 n. 895 commessi in data anteriore al 9 maggio 2010 e il 9 maggio 2010 capoB essendosi pronunciato il proscioglimento per prescrizione dalla condotta del capo Criqualificata ex art. 660 cod. pen.1.1. Il giudice di secondo grado in parziale accoglimento dell appello proposto dalpubblico ministero e dopo avere proceduto alla rinnovazione dell istruttoria dibattimentalemediante l esame dei testi * e * ha ritenuto i medesimi attendibili e credibili conriguardo alla riferita detenzione da parte dell imputato di una pistola semiautomatica nonchédel porto della stessa dal medesimo compiuto allo scopo di commettere la condottaminatoria posta in essere ai danni dei dichiaranti.2. Ricorre * * a mezzo del difensore avv. * * che chiedel annullamento della sentenza impugnata sviluppando quattro motivi.2.1. Il primo motivo denuncia la violazione delle norme processuali in riferimento agliarticoli 521 comma 2 e 522 cod. proc. pen. con riguardo alla declaratoria di responsabilitàper l episodio di porto della pistola asseritamente commesso il 10 maggio 2010 perché noncompreso nella imputazione.L imputato è stato condannato senza che a suo carico fosse contestata la condotta diporto asseritamente commessa il 10aggio 2010.2.2. Il secondo e il terzo motivo denunciano il vizio della motivazione anche pertravisamento delle dichiarazioni del teste * e del teste * poiché dall esame delleacquisizioni probatorie emergeva la palese smentita dell attendibilità delle dichiarazioniaccusatorie rese dai suddetti testi.Il ricorso in particolare indica i seguenti atti oggetto di mancata considerazione daparte dei giudici del merito annotazione di servizio del 9 maggio 2010 referto del 9 maggio2010 del * * verbale di acquisizione dei messaggi telefonici del 10 maggio2010 verbale di perquisizione del 10 maggio 2010.La difesa del ricorrente anche attraverso il richiamo a tali fonti di prova pretermessenello scrutinio effettuato dai giudici di secondo grado pone in evidenza alcune incongruenzelogiche.* la presunta spiegazione del mancato ritrovamento dell arma nell abitazionedell imputato il quale appresa l informazione della denuncia a suo carico si sarebbeprontamente attivato per occultarla è smentita dagli elementi documentali agli atti delprocesso dai quali si desume che quando la denuncia della persona offesa * vennesporta 10 maggio 2010 alle ore 16 la perquisizione era già iniziata 10 maggio 2010 ore14 protraendosi fino alle ore 19 orario successivo a quello nel quale l altra persona offesa* ebbe a presentare la propria denuncia 10 maggio ore 18 20 sicché l imputato nonavrebbe potuto fare sparire l arma perché era all oscuro della denuncia a suo carico.L osservazione ad avviso della difesa sarebbe idonea a disarticolare la motivazionepure logicamente viziata circa il rinvenimento di una scatola vuota per una arma corta il tipodi munizionamento rinvenuto in sede di perquisizione un caricatore a piombini e ladescrizione dell arma che i testimoni hanno effettuato in modo divergente arma di colorenero arma cromata . * il primo elemento appare incerto e insufficiente per desumerela disponibilità in capo al prevenuto di una pistola il caricatore a piombini non è all evidenzaassimilabile al munizionamento per un arma comune da sparo quale quella addebitatagli.* le dichiarazioni accusatorie rese dalla teste * in merito a una serie diespressioni intimidatorie asseritamente ricevute tramite sms risultano essere state reseoggetto di adeguata verifica attraverso l analisi dei testi dei messaggi telefonici del 10maggio 2019 testi che avrebbero potuto confermare ma anche smentire l attendibilità delladichiarante.Né del resto la Corte ha misurato la plausibilità delle dichiarazioni del teste *sull intimidazione che sarebbe stata commessa ai suoi danni con la pistola in occasione del9 maggio 2010 circostanza della quale è omessa ogni menzione nell annotazione di serviziodel * di * prontamente intervenuto su segnalazione dello stesso teste.2.3. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge in riferimento agli artt. 530 e 533cod. proc. pen. e il vizio della motivazione con riguardo al canone del ragionevole dubbio.La motivazione non raggiunge un livello di sufficiente persuasività.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché in effetti la Corte d appello nonha affermato la responsabilità dell imputato per la condotta del 10 maggio 2010 che purrisultando dalla narrazione dei testimoni non era stata cristallizzata nell imputazione da partedel pubblico ministero né oggetto di pronuncia da parte del giudice di merito.Il giudice di secondo grado nell affermare la responsabilità dell imputato haesclusivamente fatto riferimento alla condotta di detenzione accertata in data anteriore al 9maggio 2010 alla luce di quanto riferito dai testimoni circa la custodia dell armanell abitazione dell imputato nonché alla condotta di porto abusivo dai medesimi riferita inoccasione della condotta minatoria posta in essere il 9 maggio 2010.L episodio del 10 maggio pur descritto non è stato oggetto di contestazione né dellapronuncia di condanna sicché il motivo è inammissibile perché manifestamente infondato.3. Anche il secondo e il terzo motivo sono inammissibili.È opportuno premettere che la Corte di appello che ha ribaltato la pronunciaassolutoria emessa dal primo giudice ha correttamente proceduto alla rinnovazioneistruttoria assumendo nuovamente la testimonianza delle persone offese * e *È utile anche sottolineare che il giudice di appello nel ribaltare la pronuncia assolutoriadi primo grado si è attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza * U n. 33748 del12/07/2005 * * 231679 01 * U n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018 ** 272430 – 01 estendendo una motivazione rafforzata come neppure il ricorso contesta.3.1. Il ricorso che contesta l attendibilità di tali dichiarazioni testimoniali propone inrealtà una diversa valutazione degli elementi probatori acquisiti facendosi scudo di uninsussistente travisamento della prova.Così facendo tuttavia il ricorso esorbita dai limiti del giudizio di legittimità perché non siconfronta con la ritenuta convergenza delle dichiarazioni testimoniali le qualiconcordemente riferiscono dell episodio minaccioso del 9 maggio 2010 posto in esseredall imputato con l uso di una pistola al quale ha fatto seguito l ulteriore episodio del 10maggio 2010 che pur non contestato ha però portato entrambi i dichiaranti a rivolgersiimmediatamente alla polizia giudiziaria.3.2. In detta occasione come non risulta contestato entrambi hanno riferito aglioperanti che l imputato li aveva minacciati con l uso dell arma che essi stessi in precedenzaavevano potuto osservare all interno dell abitazione dell imputato ove come non ècontroverso per un certo periodo avevano con questi convissuto.3.3. Anche su tale circostanza concordemente riferita dai testi il ricorso è privo dispecificità poiché si limita a denunciare l inattendibilità dei dichiaranti senza confrontarsi conla motivazione del giudice di appello il quale ha fatto notare che entrambi i testimoni hannoriferito di avere rinvenuto occasionalmente l arma che si trovava custodita all interno di unascatola di colore scuro la quale è stata poi effettivamente rinvenuta dalla polizia giudiziariache ha eseguito la perquisizione in data 10 maggio 2010.Tale obiettiva circostanza che il ricorso trascura è stata sottolineata dal giudice diappello per confermare la piena attendibilità e credibilità delle dichiarazioni testimonialiproprio per quello che riguarda le modalità di conservazione dell arma che si trovavacustodita come accertato dalla polizia giudiziaria in una scatola deputata alla custodia dellearmi da sparo all interno della quale in sede di perquisizione è stato però rinvenuto soltantoun caricatore di munizioni a pallini.Tale rinvenimento del resto non è stato ritenuto idoneo a smentire la attendibilità delledichiarazioni testimoniali poiché la custodia posta sotto sequestro non riguardava affattoun arma a pallini ma piuttosto una pistola semiautomatica di origine russa mai rinvenutagiudicata del tutto simile a quella utilizzata dall imputato per minacciare * e *3.4. Anche per quello che riguarda il colore dell arma il ricorso è privo di capacità criticapoiché la parziale divergenza è stata superata in sede di rinnovazione dell istruttoriaallorquando il teste * ha chiarito che la pistola era cioè grigia e non cromata e avevala “maniglia” nera similmente a quanto riferito dal teste *3.5. È d altra parte priva di capacità critica l argomentazione difensiva secondo laquale sarebbe illogica la spiegazione fornita dal giudice d appello circa il mancatorinvenimento della pistola che il detto giudice opina sia stata fatta sparire dall imputato dopoavere minacciato le persone offese il 10 maggio 2010 ma prima di subire la perquisizione.Quale che sia stata la condotta posta in essere dall imputato per far sparire la pistolaresta non contestato che l arma non è stata trovata mentre proprio dove avevano riferito itestimoni è stata rinvenuta la custodia di essa elemento giudicato non illogicamentedimostrativo della veridicità del narrato.D altra parte non risulta contestato che tra la minaccia compiuta il 10 maggio 2010 e laperquisizione successivamente eseguita l imputato ha avuto un sufficiente margine di libertàper occultare la pistola avendo appreso nell immediatezza proprio dalla reazione dellepersone offese che le stesse si sarebbero recate a denunciare l episodio.3.6. Del tutto inconferenti sono poi le doglianze che riguardano il mancato esame deimessaggi scambiati tra le persone offese e l imputato in quanto essi formavano il substratoprobatorio della diversa contestazione capo A per la quale il pubblico ministero non avevaproposto appello a fronte della assoluzione in primo grado.4. Il quarto motivo sul ragionevole dubbio è generico.Il ricorso si limita ad affermare che la sentenza non sia stata adeguatamente motivatama non sviluppa alcuna specifica critica.D altra parte la decisione del giudice di appello come già si è detto sopra è rispettosadell obbligo motivazionale rafforzato che è richiesto in caso di ribaltamento del giudizioassolutorio.5. All inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell art. 616 cod. proc. pen. lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e in mancanza di elementisentenza n. 186 del 2000 anche la condanna al versamento di una somma in favore della* delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000 00. *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende.Così è deciso 18/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
Sentenza Cassazione n. 08288/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris