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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:157
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996C0313 - IT Avviso legale importante | 61996C0313 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 13 marzo 1997. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento - Mancata trasposizione delle direttive 91/410/CEE, 93/21/CEE e 93/90/CEE. - Cause riunite C-313/96, C-356/96 e C-358/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02953 Conclusioni dell avvocato generale 1 In queste tre cause riunite la Commissione chiede che si dichiari, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per attuare talune direttive relative alle sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato. 2 La causa C-356/96 riguarda la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1). 3 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/410 dispone che: «Entro il 1_ agosto 1992 gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano i testi delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione.

Tali disposizioni saranno d'applicazione al più tardi entro il 1_ novembre 1992». 4 La causa C-313/96 riguarda la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (2). 5 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/21 dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore entro il 1_ luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tranne quelle relative ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio.

Essi ne informano immediatamente la Commissione». 6 La causa C-358/96 riguarda la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (3). 7 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/90 dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri emanano e pubblicano le disposizioni necessarie ai fini dell'osservanza della presente direttiva entro il 31 ottobre 1993 dandone immediata comunicazione alla Commissione». 8 [OSCURATO:PERSONA] non contesta la sua mancata attuazione delle direttive ed eccepisce in ciascuna causa che adotterà presto le misure necessarie. 9 Ne consegue che la Commissione ha diritto di ottenere quanto chiede.

Conclusioni 10 Di conseguenza ritengo che la Corte debba: 1) dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per attuare: - la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; - la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e - la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal Trattato; 2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento. (1) - GU L 228, pag.

67. (2) - GU L 110, pag.

20. (3) - GU L 277, pag. 33.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996C0313 - IT Avviso legale importante | 61996C0313 Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 13 marzo 1997. - Commissione delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]. - Inadempimento - Mancata trasposizione delle direttive 91/410/CEE, 93/21/CEE e 93/90/CEE. - Cause riunite C-313/96, C-356/96 e C-358/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-02953 Conclusioni dell avvocato generale 1 In queste tre cause riunite la Commissione chiede che si dichiari, ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE, che il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per attuare talune direttive relative alle sostanze pericolose, è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza del Trattato. 2 La causa C-356/96 riguarda la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1). 3 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 91/410 dispone che: «Entro il 1_ agosto 1992 gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano e pubblicano i testi delle disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni saranno d'applicazione al più tardi entro il 1_ novembre 1992». 4 La causa C-313/96 riguarda la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (2). 5 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/21 dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri mettono in vigore entro il 1_ luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, tranne quelle relative ai contenitori mobili di gas contenenti butano, propano o gas liquefatto di petrolio. Essi ne informano immediatamente la Commissione». 6 La causa C-358/96 riguarda la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva del Consiglio 67/548/CEE (3). 7 L'articolo 2, n. 1, della direttiva 93/90 dispone che: «[OSCURATO:PERSONA] membri emanano e pubblicano le disposizioni necessarie ai fini dell'osservanza della presente direttiva entro il 31 ottobre 1993 dandone immediata comunicazione alla Commissione». 8 [OSCURATO:PERSONA] non contesta la sua mancata attuazione delle direttive ed eccepisce in ciascuna causa che adotterà presto le misure necessarie. 9 Ne consegue che la Commissione ha diritto di ottenere quanto chiede. Conclusioni 10 Di conseguenza ritengo che la Corte debba: 1) dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni necessarie per attuare: - la direttiva della Commissione 22 luglio 1991, 91/410/CEE, recante quattordicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose; - la direttiva della Commissione 27 aprile 1993, 93/21/CEE, recante diciottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, e - la direttiva della Commissione 29 ottobre 1993, 93/90/CEE, relativa all'elenco delle sostanze di cui all'allegato 13, paragrafo 1, quinto trattino della direttiva del Consiglio 67/548/CEE, il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] non ha adempiuto gli obblighi impostigli dal Trattato; 2) condannare il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] alle spese del procedimento. (1) - GU L 228, pag. 67. (2) - GU L 110, pag. 20. (3) - GU L 277, pag. 33.
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