CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 novembre 2025
Cassazione n. 26052/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mo emessa il 12/11/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],udita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], hachiesto il rigetto del ricorso,udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, il quale ha concluso riportandosi aimotivi di ricorso e chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12/11/2025 il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato il decretodi sequestro preventivo, emesso in data 08/10/2025 dal G.i.p. del Tribunale di Palermo, sia c.d.impeditivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. sia finalizzato alla confisca diretta e perequivalente ex art. 640-quater e 322-ter cod. pen., 12-bis d.lgs. 74/2000 e 240, comma 2, cod.pen., della somma di euro 3.168.435,82 e di euro 446.077,57 quale profitto rispettivamente diquindici ipotesi di truffa aggravata, ex art. 640 bis cod. pen. (capi 1-15), e di indebitacompensazione di inesistenti crediti fiscali (capo 16). Le quindici ipotesi di truffa aggravata,commesse dal legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], si riferiscono all’assunzione efatturazione dei lavori per il rifacimento delle facciate di quindici diversi immobili, nel periodoluglio-dicembre 2021, in modo da potere accedere, mediante l’emissione anticipata delle fatturenei confronti dei committenti entro la data del 31/12/2021, al beneficio della detrazione fiscaledel 90% mediante il c.d. “sconto in fattura” a vantaggio dell’ente. In tal modo, la societàacquisiva crediti poi portati in indebita compensazione con debiti INPS ed INAIL (ecc.) nell’ultimadichiarazione effettuata, in cui risultano utilizzati in compensazione i crediti da bonus facciate,con il mod. F24 presentato in data 16/12/2022, a fronte di lavori edilizi non avviati nel terminedel 31/12/2021 e comunque mai eseguiti o eseguiti solo in minima parte.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso in Cassazione, tramite il difensore la [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante, affidandolo a cinque motivi, di seguitoenunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. per nullità del provvedimento di sequestro, assumendo la mancanza dimotivazioni in ordine al fumus commissi delicti e del periculum in mora in relazione allaresponsabilità per illecito amministrativo da reato contestato alla società Mosina costruzioni (aicapi 17 e 18). La difesa censura l’ordinanza laddove il Tribunale del riesame ha affermato che ilsequestro preventivo c.d. impeditivo, oltre che funzionale alla confisca ex art. 240 cod. pen., neiconfronti della Mosina costruzioni s.r.l. è stato disposto esclusivamente ai sensi dell’art. 321,comma 1 e 2 cod. proc. pen. e non invece ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 231/2001, osservandoche il Tribunale del riesame ha qualificato il sequestro nei confronti della società come estensionedell'applicazione della misura reale alla persona fisica, solo per superare l’impossibilità di disporreil sequestro impeditivo nei confronti dell'ente, in quanto non previsto nel sistema degli illecitidisciplinato dal d.lgs. 231/01.Si lamenta, inoltre, che il provvedimento di sequestro preventivo di cui all’art. 321 comma 1,cod. proc. pen. finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 cod. pen. – sia nel decreto genetico sianell’ordinanza del Tribunale del riesame – è viziato per motivazione apparente sul periculum inmora, in relazione alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo dellaconfisca rispetto alla definizione del giudizio, contenendo soltanto una minima disamina dei reatipresupposti (capi 1-15) senza alcuna valutazione degli illeciti di cui al d.lgs. 231/01 (capi 17 e18); mancanza particolarmente incisiva dal momento che nel sistema punitivo previsto dal d.lgs.231/01, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, anche per equivalente, delprezzo e del profitto del reato si presenta come un'anticipazione della sanzione che può avereeffetti irreversibili per la sopravvivenza dell'ente.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c)cod. proc. pen. in relazione all'art. 53 d.lgs. 231/01 e all'art. 321 comma 1, cod. proc. pen.; nonadottabilità di sequestro preventivo c.d. impeditivo nei confronti dell’ente e violazione dell’art.53 d.lgs. 231/2001. Osserva la difesa che il sequestro preventivo nell'ambito del sistema del d.lgs. 231/01 è soltanto quello finalizzato alla confisca del prezzo o del profitto ed è figuraautonoma rispetto a quello c.d. impeditivo, disciplinato dall'art 321, comma 1, cod. proc. pen.Si censura l’ordinanza impugnata per avere dichiarato inammissibile la questione – posta in sededi riesame -, ritenendo che, nella specie, fosse stato applicato solo il sequestro di cui all'art. 321,comma 1, cod. proc. pen.; così facendo, il Tribunale del riesame avrebbe qualificato il sequestronei confronti dell’ente come estensione dell’applicazione della misura reale alla persona fisica,con utilizzo abnorme nei confronti dell’ente, società Mosina costruzioni s.r.l., del sequestro(impeditivo), non previsto nel sistema 231.2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all'art. 53 d. lgs. 231/01, all’art. 19lgs. 231/01 in tema di “profitto” per equivalente e all’art. 321 comma 2, cod. proc. pen. La difesaassume l’errato calcolo delle somme sequestrabili a fini di confisca e la violazione dell’art. 19 deld.lgs. 231/2001, osservando che il profitto avrebbe dovuto essere determinato al nettodell'effettiva utilità eventualmente conseguita dal danneggiato e, quindi, scomputando dalprofitto (dal vantaggio complessivo conseguito dall'ente) il valore delle prestazioni lecite. Quantoalla violazione dell’art. 19 del d.lgs. 231/2001, relativo ai diritti dei terzi, la difesa ribadisce chenel sistema 231 l’unico sequestro ammissibile è quello finalizzato alla confisca (diretta o perequivalente) del prezzo o del profitto del reato, salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.2.4. Con il quarto motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, commi 1 e 2, 324 cod.proc. pen., 53 d.lgs. 231/01, in relazione all’art. 640 bis cod. proc. pen. (capi da 1 a 15) edell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 231/01 (capo 17) e all’art. 10 quater,comma 2, d.lgs. 74/2000 (capo 16) costituente l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25quinquiesdecies d.lgs. 231/01 (capo 18) per mancanza di gravi indizi di colpevolezza. Si censurala mancanza del fumus commissi delicti, anche con riferimento all’illecito amministrativo dell’entee l’omissione o l’illogicità della motivazione. Quanto al reati di truffa aggravata (capi 1-15) e diindebita compensazione di crediti fiscali (capo 16), assume la difesa che risultano irrilevanti, oerroneamente valutati, gli elementi individuati come sintomatici della natura fraudolenta dellacondotta contestata (posta in essere dall'indagato ed estesa all'ente), individuati dal G.i.p. econfermati dal Tribunale del riesame, quali: la stipula di numerosissimi contratti di appalto(trentasette) da parte della società Mosina costruzioni s.r.l. nel periodo di riferimento (luglio-dicembre 2021); l'aumento esponenziale dei volumi di fatturazione attiva nei confronti dei privatia fronte di una inconsistente fatturazione passiva ed il notevole aumento del personaledipendente (da 9 ad oltre 200); livelli poi drasticamente rientrati nell'anno 2022. A fronte di talielementi la difesa osserva, per contro, che: l’aumento di valori sarebbe un dato fisiologico poichéla normativa che ha introdotto il c.d. bonus edilizio era chiaramente finalizzato ad incrementarel'attività edilizia; l'emissione anticipata delle fatture entro il 31/12/2021 rispetto a lavori darealizzare era espressamente consentita dalla legge; la maggior parte dei lavori acquisiti sonostati definiti e soltanto in limitati casi sono stati effettuati solo interventi preparatori (montaggiodei ponteggi), comunque idonei all'emissione anticipata delle fatture; il drasticoridimensionamento registrato nell’anno 2022 sarebbe riconducibile a difficoltà aziendali derivantidall’impossibilità di monetizzare i crediti d'imposta legittimamente acquisiti, che ha causato unagrave crisi di liquidità e, quindi, il rallentamento o l'interruzione dei lavori; ciò comunque noninciderebbe sui benefici fiscali originariamente acquisiti, tenendo anche conto (viene richiamatasul punto la consulenza tecnica prodotta dalla difesa a firma dott. [OSCURATO:PERSONA]) che la normativa sulbonus facciate (l. 160/2019) non imponeva alcun termine di conclusione dei lavori, richiedendosolo che l'avvio degli interventi o il sostentamento delle relative spese avvenisse entro il31/12/2021, per mantenere il diritto all'aliquota del 90%; la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA] haaccertato, con valutazioni contabili omesse nell’ordinanza impugnata, anche la sussistenza di unrapporto di proporzionalità tra la capacità aziendale della società Mosina costruzioni s.r.l. e laconsistenza delle commesse acquisite nel 2021.Quanto alla responsabilità dell’ente, la difesa censura l'ordinanza impugnata nella parte in cuiavrebbe desunto la responsabilità amministrativa in modo automatico, quale conseguenzadell'affermazione di responsabilità dell'indagato/legale rappresentante, l’indagato [OSCURATO:PERSONA], senzaalcuna indicazione specifica del vantaggio o dell'interesse dell’ente - richiesti espressamentedall'art. 5 del d.lgs. 231/2001 per la configurabilità della responsabilità amministrativa da reatodelle persone giuridiche – neanche riguardo ad una eventuale colpa di organizzazione.2.5. Con il quinto motivo, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b)ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 321, 324 cod. proc. pen., 53 d.lgs. 231/2001 permancanza di motivazioni in relazione al periculum in mora. In particolare, la difesa si duole chené il G.i.p. né il Tribunale del riesame avrebbero fatto corretta applicazione del principio (sancitodalle S.U Ellade, 36959) secondo il quale il provvedimento di sequestro preventivo finalizzatoalla confisca debba contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportarealle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio, peraltro a fronte di un bene fungibile e non intrinsecamente illecito,trattandosi, nella specie, di una somma di denaro; tale principio, affermato in relazione alleipotesi del sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria del profitto del reato, precisa la difesa,deve ritenersi ancora più necessitato nel caso, come nella specie, in cui il sequestro è statoemesso a carico di una società nei confronti della quale si procede per la responsabilitàamministrativa da reato; invero, in questi casi, la confisca, e quindi il sequestro ad essafinalizzato, possono assumere una tale incidenza da produrre effetti irreversibili rispetto allasopravvivenza stessa dell'ente e al proseguimento dell'attività aziendale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è, nel suo complesso, infondato.1. Va premesso che il controllo di legittimità in tema di misura cautelari reali è consentito, aisensi dell’art. 325, comma primo, cod. proc. pen., soltanto “per violazione di legge”. Per costanteorientamento di questa Corte, in tema di ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali,costituiscono violazione di legge legittimante il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 325,comma primo, cod. proc. pen. sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi dellamotivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza eragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(ex multis, sez. 3, sent. 4919 del 4/07/2016, Rv. 269296 – 01), ma non anche la sua illogicitàmanifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (Sez. 2, sent. n. 5807del 18/01/2017, Rv. 269119 – 01; in motivazione la Corte ha osservato che siffatte misurecondividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento diprevenzione).2. Con motivazione che si sottrae a censure di legittimità – nei termini sopra indicati– il Tribunaleha innanzitutto condiviso le argomentazioni del Giudice delle indagini preliminari in ordine allasussistenza del fumus dei reati presupposti (quarto motivo di ricorso), sintetizzando ilmeccanismo fraudolento posto in essere dall’indagato [OSCURATO:PERSONA] per conto dell’ente appaltatore deilavori di rifacimento dei prospetti di quindici distinti condomini di immobili, mediantel’acquisizione, nel medesimo periodo di riferimento (luglio – dicembre 2021), di un numero dicommesse del tutto sproporzionato per eccesso rispetto all’assetto economico-patrimoniale dellasocietà (p. 16 ordinanza impugnata), in modo da potere accedere, mediante l’emissioneanticipata delle relative fatture nei confronti dei committenti, entro la data del 31 dicembre 2021,al beneficio della detrazione fiscale del 90% mediante il cd. sconto in fattura. Il meccanismofraudolento in danno dello Stato è consistito, quindi, nell’emissione (massiccia) delle fatture enella formazione di un (ingente) credito di imposta fittizio – atteso il mancato inizio dei lavorientro la data prevista dalla legge ovvero la mancata effettuazione degli stessi – corrispondentealla misura dell’agevolazione statale; credito spettante ai committenti, ma ceduto allaappaltatrice Mosina costruzioni s.r.l. e dalla stessa portato in compensazione oppure monetizzatomediante successiva cessione a terzi (pp. 13-17 ordinanza impugnata).2.1. Quanto al reato fiscale, è stato rilevato (pp. 19-20 ordinanza impugnata) che, con modellocompensazione una parte dei crediti, illecitamente ottenuti con le condotte fraudolente, con icontributi previdenziali, imposte ed interessi per una percentuale, sul totale dovuto, del 59,81%.Il Tribunale del riesame ha basato le conclusioni che precedono con riferimento a precisi atti diindagine (dichiarazioni degli amministratori dei condomini appaltanti, sopralluoghi e servizi diosservazione presso gli immobili, acquisizioni documentali anche tramite banche dati indotazione all’Agenzia delle Entrate), con argomentazioni plausibili e, soprattutto, effettive e nonapparenti sì da dubitare del corretto adempimento dell’onere motivazionale. Ad onta di quantosostenuto, sono stati altresì considerati adeguatamente i rilievi difensivi (in particolare, circa lacapacità organizzativa dell’impresa di far fronte agli impegni assunti, in relazione anche alladedotta crisi di liquidità; circa le condotte delittuose contestate al legale rappresentante eamministratore unico [OSCURATO:PERSONA], vero e proprio dominus della Mosina costruzioni s.r.l., commessenell’interesse prevalente ed a vantaggio della società). L’alternativa ricostruzione delle vicendecontestate, oggetto dell’ampia trattazione del quarto motivo di ricorso, con riferimento anche aduna consulenza contabile di parte che non sarebbe stata adeguatamente considerata (c.t. deldott. [OSCURATO:PERSONA]), si pone al di fuori del perimetro della valutazione di legittimità, nonvenendo in rilievo, sul punto, alcuna violazioni di norme sostanziali e processuali.3. L’ordinanza impugnata ha chiarito (p. 11) che il decreto emesso dal G.i.p. è di sequestro c.d.impeditivo, oltre che funzionale alla confisca diretta o per equivalente ai sensi dell’art. 321,comma 1 e 2 cod. proc. pen., e non invece ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. 231 del 2001. Ilricorrente, come detto, contesta tale qualificazione con una serie di argomenti che, però, non siconfrontano con la motivazione dei provvedimenti cautelari, in cui si rinviene un rapido e noninfluente cenno agli illeciti amministrativi (p. 64 del decreto di sequestro), e soprattutto con ildato letterale, decisivo ai fini della statuizione, del dispositivo del decreto di sequestro emessodal G.i.p. in data 08/10/2025, che fa riferimento esclusivamente al profitto dei reati di cui ai capida 1) a 16) dell’incolpazione provvisoria, ossia ai reati di truffa e al reato fiscale, e non ancheagli illeciti amministrativi, oggetto di capi di imputazione provvisoria diversi, ossia i capi 17) e18) (v. p. 70 del decreto di sequestro: “In definitiva, dagli accertamenti bancari eseguiti dallaG.d.F. è stato possibile ricostruire una vera e propria prassi attuata dal [OSCURATO:PERSONA], protesa, per iltramite del meccanismo dello sconto in fattura da emettersi entro la data di scadenza dei beneficidi legge, a incamerare crediti di imposta non spettanti in parte da cedere per monetizzarli”; v.anche p. 74 decreto sequestro: “risulta che il [OSCURATO:PERSONA] abbia anche utilizzato crediti d'imposta deltipo bonus facciate […] per ricompensare orizzontalmente contributi Inps e Inail, ritenute, diritticamerali, somme dovute a seguito di accertamenti automatici, tassa annuale vidimazione librisociali, I.M.U., nonché interessi e sanzioni”). Ciò conferma che il sequestro è stato disposto nelladuplice forma di sequestro c.d. impeditivo, oltre che funzionale alla confisca ex art. 240 cod.pen., ai sensi dell’art. 321, comma 1 e 2 cod. proc. pen. e non invece ai sensi dell’art. 53 deld.lgs. 231 del 2001. Più in particolare, nel caso di specie, il provvedimento genetico stabilisce ilsequestro dei beni della società per un valore fino a quello sopra indicato e, qualora non venisserorinvenuti beni per tale valore, il sequestro dei beni di [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico della societàricorrente. In tale modo, la misura cautelare reale è, in buona sostanza, in linea con il consolidatoorientamento secondo cui nel caso in cui il reato sia commesso dall’amministratore di unasocietà, il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto nei suoiconfronti solo ove, in esito a una sommaria valutazione dello stato patrimoniale della società,risulti impossibile il sequestro diretto del profitto nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggiodalla commissione del reato (così in tema di intermediazione illecita e sfruttamento lavoro, sez.Sez. 4, sent. n. 29397 del 08/6/2022, Rv. 283388-01, con affermazione relativa alla confiscaper equivalente ma di portata generale; nello stesso senso Sez. 4, sent. n. 10418 del24/01/2018, Rv. 272238-01; sez. 2, sent. n. 23427, del 04/06/2026 dep. 26/06/2026, nonmass.); valutazione questa rimessa alla fase esecutiva. Del resto, del tutto pacifica è lalegittimità del sequestro preventivo che incida contemporaneamente sui beni della società cheha tratto vantaggio dal reato e su quelli della persona fisica che lo ha commesso (sez. 2, sent.n. 42411 del 17/06/2021, Rv.282132-01).Sulla scorta di quanto esposto, appaiono prive di rilevanza le questioni inerenti alla mancatadisamina (pur, come detto, esposta in modo rapido nel decreto del G.i.p. a p. 64) dei presuppostidell’illecito amministrativo dell’ente ed è pertanto condivisibile, in tal senso, il giudizio diinammissibilità per irrilevanza formulato dal Tribunale del riesame nel provvedimento impugnato(p. 11 ordinanza).3.1. Quanto alla censura sul calcolo delle somme sequestrabili a fini di confisca e la violazionedell’art. 19 del d.lgs. 231/2001, va osservato che questa Corte ha già avuto modo di affermare,con orientamento che il Collegio condivide, che, in tema di sequestro preventivo finalizzato allaconfisca, anche per equivalente, il profitto confiscabile, commesso mediante la costituzione dicrediti di imposta fittizi generati da false asseverazioni di fine lavori, dev'essere individuato conriferimento alla totalità del contributo statale, senza che possa tenersi conto dell'esecuzione odel completamento dei lavori in data successiva a quella di rilascio dell'asseverazione, né deicosti sostenuti dall'impresa per la loro realizzazione, in quanto, per effetto della non veridicitàdelle asseverazioni, si determina la decadenza dall'intero beneficio fiscale ai sensi dell'art. 121,comma 5, d.l. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,n. 77 (Sez. 2, n. 11608 del 05/03/2026, Rv. 289641 – 01, relativa a fattispecie in cui la condottacontestata è stata qualificata ex art. 640-bis cod. pen.).4. Quanto, infine, al periculum in mora, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sia ilG.i.p. (pp.76-77) sia Tribunale del riesame (pp. 20-23), conformemente ai principi espressi dalleSezioni Unite Ellade (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 – 01), hanno espostole ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca rispetto alladefinizione del giudizio, tenuto conto, oltre che dello stato patrimoniale (natura e composizionequalitativa dei beni attinti dal vincolo, nonché tipologia dei beni presenti nel patrimonio deldestinatario della confisca) di indici soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascinofondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suopatrimonio, senza che gli stessi debbano necessariamente concorrere (sez. 3, n. 44874dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fricano, Rv. 283769 – 01; sez. 6, n. 14047 del 13/02/2024, [OSCURATO:SOCIETA]., Rv.286297 – 01).4.1. Entrami i provvedimenti di merito hanno innanzitutto valorizzato la spregiudicata personalitàdell’amministratore della società, [OSCURATO:PERSONA]: “l’indagato nel caso di specie ha manifestato unaspiccata spregiudicatezza oltre che una pericolosa serialità, sottoscrivendo senza alcuno scrupoloun numero significativo di contratti di appalto con il solo ed unico scopo di maturare un creditodi imposta milionario e quindi acquisire un vantaggio indebito”, tanto che “nelle more dellaconclusioni del processo, ben potrebbe (ove ciò non sia già avvenuto), far disperdere le risorseaccumulate, con conseguente prognosi negativa in assenza di un decreto di sequestro preventivoin ordine alla proficua esecuzione di un provvedimento definitivo di confisca” (pp. 76-77 decretodi sequestro); valutazione confortata dal dato, evidenziato nel decreto di sequestro,dell’avvenuta monetizzazione, mediante cessione a terzi della somma di oltre 7 milioni di euro,rispetto agli oltre undici milioni di euro acquisiti quale credito di imposta. Tale giudizio vienepienamente condiviso dal Tribunale del riesame, nel richiamare la condotta consistita nella“sottoscrizione, in serie, di contratti di appalto entro il 31/12/2021 per lavori rimasti, totalmenteo parzialmente, ineseguiti, in modo da indurre la P.A. in errore circa i requisiti per l'ottenimentodi ingenti crediti di imposta al 90% che il [OSCURATO:PERSONA], amministratore della società, non aveva esitatoa monetizzare mediante gestione a terzi ovvero compensazione fiscale” (p.21 ordinanza). Iltribunale cautelare si è inoltre soffermato sulla valutazione delle condizioni del patrimonio attintodalla misura, precisando che, nel caso in esame, l’esigenza anticipatoria della futura confisca exart. 240 comma 2, cod. pen. risulta evidente dalla mancanza di altri beni patrimoniali, mobili oimmobili, ad eccezione di un modesto importo di crediti non monetizzati: sul punto ha infattirilevato che alla data dell’esecuzione del sequestro, il 15/10/2025, nel cassetto fiscale dellasocietà Mosina costruzioni s.r.l., risultavano giacenti crediti fiscali per un importo pari ad euro41.753,68 a fronte dell’importo di oltre tre milioni di euro che, invece, risultava nel cassettofiscale della società all’epoca dell’informativa, nel febbraio 2025, a dimostrazione ulteriore delconsistente pericolo di dispersione e della necessità di ablazione anticipata. Né il collegio hatrascurato di rimarcare come la difesa neppure abbia documentato l'eventuale esistenza digaranzie patrimoniali nella diretta o indiretta disponibilità della società, risultata totalmenteincapiente.4. Per le considerazioni esposte, il ricorso viene rigettato, con conseguente condanna delricorrente, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 1 aprile 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSimonetta [OSCURATO:PERSONA]