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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 28069/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del c1.1. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Caltanisetta respingeva l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

La misura era stata imposta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al riconoscimento a suo carico di gravi indizi di ( colpevolezza del reato di estorsione aggravata.

2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, che aveva escluso che il ricorrente avesse agito alcuna forma di violenza.

2.1.1. Il ricorso reitera le doglianze proposte con l'appello cautelare nei confronti del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari senza confrontarsi con la persuasiva motivazione del provvedimento impugnato.

Il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere meno solido il quadro indiziario, in ragione delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa.

Invero il provvedimento impugnato ribadisce quanto già affermato il 14 marzo 2024 con l'ordinanza pronunciata in seguito all'appello del ricorrente avverso analogo provvedimento di rigetto della richiesta di modifica del regime cautelare (pag. 3 dell'ordinanza impugnata).

Il ricorso, oltre a non confrontarsi con gli argomenti proposti dal tribunale si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della prova dichiarativa dell'offeso, attività di "merito", esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute sussistenti nonostante il ricorrente svolgesse una regolare attività lavorativa e non avesse precedenti specifici.

2.2.1. Anche in questo caso la doglianza non supera la soglia di arnmissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova che sono stati ritenuti dal tribunale - con motivazione priva di vizi logici - univocamente indicativi della persistenza delle esigenze cautelari.

Contrariamente a quanto dedotto il buon comportamento processuale e l'osservanza delle prescrizioni durante l'esecuzione della misura, che concorrevano ad inquadrare la personalità del ricorrente, non consentivano una revisione del giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarí ed all'adeguatezze della misura imposta (pag. 4 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 25 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del c1.1. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Caltanisetta respingeva l'appello proposto contro il provvedimento di rigetto della richiesta di modifica della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. La misura era stata imposta ad [OSCURATO:PERSONA] in relazione al riconoscimento a suo carico di gravi indizi di ( colpevolezza del reato di estorsione aggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 273 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato le dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa, che aveva escluso che il ricorrente avesse agito alcuna forma di violenza. 2.1.1. Il ricorso reitera le doglianze proposte con l'appello cautelare nei confronti del provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione degli arresti domiciliari senza confrontarsi con la persuasiva motivazione del provvedimento impugnato. Il tribunale ha ritenuto che non vi fossero elementi per ritenere meno solido il quadro indiziario, in ragione delle dichiarazioni rese in dibattimento dalla persona offesa. Invero il provvedimento impugnato ribadisce quanto già affermato il 14 marzo 2024 con l'ordinanza pronunciata in seguito all'appello del ricorrente avverso analogo provvedimento di rigetto della richiesta di modifica del regime cautelare (pag. 3 dell'ordinanza impugnata). Il ricorso, oltre a non confrontarsi con gli argomenti proposti dal tribunale si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa della prova dichiarativa dell'offeso, attività di "merito", esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. 2.2. Violazione di legge (art. 274 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle esigenze cautelari che sarebbero state ritenute sussistenti nonostante il ricorrente svolgesse una regolare attività lavorativa e non avesse precedenti specifici. 2.2.1. Anche in questo caso la doglianza non supera la soglia di arnmissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutazione degli elementi di prova che sono stati ritenuti dal tribunale - con motivazione priva di vizi logici - univocamente indicativi della persistenza delle esigenze cautelari. Contrariamente a quanto dedotto il buon comportamento processuale e l'osservanza delle prescrizioni durante l'esecuzione della misura, che concorrevano ad inquadrare la personalità del ricorrente, non consentivano una revisione del giudizio in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelarí ed all'adeguatezze della misura imposta (pag. 4 della sentenza impugnata). 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 25 gi
Sentenza Cassazione n. 28069/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris