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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022

Cassazione n. 13536/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GABON) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie là dove i giudici del merito hanno rilevato il precedente giudiziario specifico e recente (arresto nello stesso anno) e le dichiarazioni dell'acquirente su precedenti acquisiti si veda, in particolare, pag. 2).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] etensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GABON) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie là dove i giudici del merito hanno rilevato il precedente giudiziario specifico e recente (arresto nello stesso anno) e le dichiarazioni dell'acquirente su precedenti acquisiti si veda, in particolare, pag. 2). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] etensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13536/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris