CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00872/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG 02,JG udito il dJ.€nsore [OSCURATO:PERSONA] 1. Avvero la sentenza emessa, ex art. 444 cod. proc. pen., dal Tribunale di Messina, in composizione collegiale, in data 19.4.2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Augusto e di [OSCURATO:PERSONA] Gabriele, in relazione ai reati di cui agli artt. 223 comma 2 n. 1, 216 comma 1 n. 2 l.f., è proposto ricorso per cassazione nell'interesse dei predetti con distinti atti di impugnazione. 2. Con quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si deduce violazione di legge e l'illegalità della pena in relazione agli artt. 125, 444 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. nonché violazione di legge ed illegalità della pena in relazione agli artt. 535 e 445 comma 1 del codice di rito in punto di condanna al pagamento delle spese processuali. 3. Con quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si eccepisce la mancanza di motivazione in ordine alla congruità della pena. 4. Con atti ricevuti il 15.11.2022 e il 16.11.2022, gli imputati hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi devono essere pertanto dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso