CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21369/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a FOGGIA il 27/07/1990 avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge in relazione all'art. 56 L. 689/81 per avere il giudice di appello applicato una pena sostitutiva illegale, è manifestamente infondato avuto riguardo al fatto che nella specie il giudice si è limitato a indicare le modalità esecutive della pena sostitutiva senza che possa ravvisarsi un'ipotesi di illegalità della pena sostitutiva, rinvenibile solo la stessa sia "ah origine" contraria all'assetto normativo vigente con particolare riguardo all'art. 20-bis cod. pen. che stabilisce la cornice entro la quale è consentita la sostituzione della pena detentiva in rapporto a ciascun tipo di pena sostitutiva, la quale solo se viene superato quel limite deve ritenersi non consentita e dunque illegale ( Sez. U, n. 38809 del 31/03/2022, Rv. 283689 - 01; Sez. 6, n. 45903 del 25/10/2023, Rv. 285451 - 01); ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.Mj..itU2O26