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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 27792/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21796-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 649/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza 28 aprile 2021, n. 649 della Corte d'appello di L'Aquila, con cui veniva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 572/2017. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminare all'esame del ricorso è la verifica della sua validità.

La ricorrente deduce (v. p. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata ad essa notificata il 18 maggio 2021, tuttavia non risulta depositata la relata di notificazione.

Costituisce principio di diritto di questa Corte che, nella ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., "sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d'ufficio" (così Cass. 15832/2021), ipotesi, queste ultime, non ricorrenti nel caso di specie, in cui non risulta rispettato il termine breve rispetto alla data del deposito della Ric. 2021 n. 21796 sez.

M2 - ud. 13-05-2022 -2- sentenza impugnata, l'intimata non si è costituita e la relata di notificazione non risulta presente agli atti.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile.

Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile.

Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21796-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 649/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre per cassazione avverso la sentenza 28 aprile 2021, n. 649 della Corte d'appello di L'Aquila, con cui veniva rigettato l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Teramo n. 572/2017. [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare all'esame del ricorso è la verifica della sua validità. La ricorrente deduce (v. p. 1 del ricorso) che la sentenza impugnata è stata ad essa notificata il 18 maggio 2021, tuttavia non risulta depositata la relata di notificazione. Costituisce principio di diritto di questa Corte che, nella ipotesi in cui l'impugnante abbia allegato che la sentenza contro cui ricorre gli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, deve ritenersi operante il termine di cui all'art. 325 c.p.c., "sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare, unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art. 372, comma 2 c.p.c., la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata di notificazione, entro il termine previsto dall'art. 369, comma 1, c.p.c., la cui mancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il caso in cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risulti prodotta dal controricorrente o sia presente nel fascicolo d'ufficio" (così Cass. 15832/2021), ipotesi, queste ultime, non ricorrenti nel caso di specie, in cui non risulta rispettato il termine breve rispetto alla data del deposito della Ric. 2021 n. 21796 sez. M2 - ud. 13-05-2022 -2- sentenza impugnata, l'intimata non si è costituita e la relata di notificazione non risulta presente agli atti. 2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile. Non vi è provvedimento sulle spese non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda se