CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17825/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte nell'interesse delyinnputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 16 settembre 2021 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato alla pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA], avendolo ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 e 7, cod. pen. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere il giudice di primo grado subordinato l'ammissione alla prova dell'imputato al risarcimento dell'intero danno subito dalla persona offesa e avere poi dichiarato la decadenza dal beneficio senza svolgere la benché minima indagine sulle sue condizioni economiche. 2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di giustificazione di cui all'art.54 cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica infraquinquennale. Si aggiunge che la Corte territoriale avrebbe potuto riconoscere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso nonché conclusioni scritte nell'interesse dell'imputato, con le quali si insiste per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., dal momento che denuncia una violazione di legge non dedotta con i motivi d'appello, secondo quanto emerge dall'esame dell'atto di impugnazione. 2. Il secondo motivo è inammissibile per assoluta genericità di formulazione. Indipendentemente dalla ritualità della produzione documentale (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti, Rv. 277609 - 01) che il ricorrente dichiara di effettuare nel corpo del primo motivo di ricorso (si tratta del riconoscimento dell'essere egli stato vittima di usura promanante dai provvedimenti del Prefetto di Agrigento del 3 agosto 2011 e del Prefetto di Caltanissetta del 25 luglio 2006), in ogni caso, si osserva che lo stato di necessità comunque non discende automaticamente da siffatti presupposti. D'altra parte, persino la situazione di indigenza non è di per sè idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888 - 01). 3. Il terzo motivo è inammissibile dal momento che la motivazione della Corte territoriale in punto di accresciuta pericolosità dell'imputata non esibisce alcuna illogicità, alla luce delle recenti condanne anche per reati gravi contro il patrimonio. Del tutto priva di specificità è, infine, la censura che investe il giudizio di bilanciamento delle circostanze. Invero, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità quando, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 4. Poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo 5. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000