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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 40470/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni di legge.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale CANNONE Nicola è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116 codice strada, per avere guidato in Foggia il 26/10/2017 senza patente di guida, poiché revocata, con la recidiva nel biennio, in relazione al medesimo illecito depenalizzat.Q sanzionato in via amministrativa H 30 settembre 2016 come da verbale di contestazione n. 685763728 dei Carabinieri di Foggia.

La Corte ha rigettato l'appello proposto in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato non meritevole del riconoscimento delle generiche e congrua la quantificazione della pena, avuto riguardo ai precedenti penali dello stesso e al previo e ripetuto riconoscimento di benefici a carattere special preventivo, dimostratisi inefficaci a fronte della capacità a delinquere dell'imputato.

2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, ritenendo che la condotta costituisca solo un illecito amministrativo poiché la precedente violazione della stessa specie non era stata accertata con sentenza passata in giudicato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ex lege.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non ha formato oggetto di apposita censura in sede di gravamercome più volte precisato da questa Corte di legittimità (sul punto, tra le altre, sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01, in cui si è affermato, per l'appunto, che non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; n. 6131 del 29/1/2016, Menna, Rv. 266202-01; sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazio/i, Rv. 255577-01).

2. In ogni caso, deve ribadirsi che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882).

L'art. 1, comma 2, d.

Igs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda>> (art. 1 comma 1).

Il secondo comma della disposizione, peraltro, delimita espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 268247; n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707).

Nel caso all'esame, dal capo di imputazione risulta che la precedente contestazione era stata elevata il 30/9/2016, successivamente dunque all'entrata in vigore della novella e la difesa non ha contestato la definitività dell'accertamento.

Pertanto, la censura è manifestamente infondata nella parte in cui ritiene necessario, ai fini della configurabilità della recidiva, l'accertamento della violazione con sentenza di condanna definitiva, atteso che la recidiva ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio.

Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707-01; n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 26824-01).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ah

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità con le conseguenti statuizioni di legge. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, con la quale CANNONE Nicola è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 116 codice strada, per avere guidato in Foggia il 26/10/2017 senza patente di guida, poiché revocata, con la recidiva nel biennio, in relazione al medesimo illecito depenalizzat.Q sanzionato in via amministrativa H 30 settembre 2016 come da verbale di contestazione n. 685763728 dei Carabinieri di Foggia. La Corte ha rigettato l'appello proposto in relazione al trattamento sanzionatorio, ritenendo l'imputato non meritevole del riconoscimento delle generiche e congrua la quantificazione della pena, avuto riguardo ai precedenti penali dello stesso e al previo e ripetuto riconoscimento di benefici a carattere special preventivo, dimostratisi inefficaci a fronte della capacità a delinquere dell'imputato. 2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto erronea applicazione della legge penale, ritenendo che la condotta costituisca solo un illecito amministrativo poiché la precedente violazione della stessa specie non era stata accertata con sentenza passata in giudicato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S. Salvadori, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ex lege. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché il motivo non ha formato oggetto di apposita censura in sede di gravamercome più volte precisato da questa Corte di legittimità (sul punto, tra le altre, sez. 2, n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-01, in cui si è affermato, per l'appunto, che non possono essere sollevate davanti al giudice di legittimità questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato, perché non devolute alla sua cognizione; n. 13826 del 17/2/2017, Bolognese, Rv. 269745-01; n. 6131 del 29/1/2016, Menna, Rv. 266202-01; sez. 5, n. 28514 del 23/4/2013, Grazio/i, Rv. 255577-01). 2. In ogni caso, deve ribadirsi che il reato di guida senza patente, nell'ipotesi aggravata dalla recidiva nel biennio, non è stato depenalizzato dall'art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, in vigore dal 6 febbraio 2016, configurandosi come fattispecie autonoma di reato, rispetto al quale la recidiva integra un elemento costitutivo (sez. 4 n. 42285 del 10/5/2017, Rv. 270882). L'art. 1, comma 2, d. Igs. n. 8/2016 cit. ha, infatti, escluso espressamente l'applicabilità dell'intervenuta abrogatio criminis alle ipotesi aggravate delle fattispecie incluse nell'intervento di depenalizzazione, esso riguardando solo le violazioni «per le quali è prevista la sola pena della multa e dell'ammenda>> (art. 1 comma 1). Il secondo comma della disposizione, peraltro, delimita espressamente l'ambito di applicazione della disciplina del primo, prevedendo che - se alla fattispecie base punita con la sola pena pecuniaria è associata anche una ipotesi aggravata punibile con pena detentiva, anche alternativa e congiunta - la stessa deve ritenersi figura autonoma di reato, esclusa, quindi, dal novero delle fattispecie per le quali opera l'intervento abrogativo, sebbene la disposizione non si applichi ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto, per i quali dunque la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 268247; n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707). Nel caso all'esame, dal capo di imputazione risulta che la precedente contestazione era stata elevata il 30/9/2016, successivamente dunque all'entrata in vigore della novella e la difesa non ha contestato la definitività dell'accertamento. Pertanto, la censura è manifestamente infondata nella parte in cui ritiene necessario, ai fini della configurabilità della recidiva, l'accertamento della violazione con sentenza di condanna definitiva, atteso che la recidiva ricorre non solo in caso di accertamento giudiziale irrevocabile, ma anche quando risulti una precedente violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio. Da ciò consegue che tale disposizione non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore del citato decreto per i quali la recidiva ricorre solo in caso di accertamento definitivo giudiziale di un precedente reato della medesima specie (sez. 4, n. 27504 del 26/4/2017, P., Rv. 270707-01; n. 48779 del 21/9/2016, S., Rv. 26824-01). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero rispetto alla causa di inammissibilità del ricorso (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 13 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/ah
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