Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1998

Cassazione n. 37039/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064KXKQ) nato il 20/10/1998 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.6, cod.pen..

L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto affetto da evidente aspecificità intrinseca.

Difatti, il ricorrente ha genericamente contestato la sentenza di appello sulla base della dedotta mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conferma della condanna; ragioni invece adeguatamente esposte dalla Corte territoriale anche mediante consentito richiamo per relationem al contenuto della sentenza di primo grado Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 064KXKQ) nato il 20/10/1998 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.6, cod.pen.. L'unico motivo di ricorso è inammissibile in quanto affetto da evidente aspecificità intrinseca. Difatti, il ricorrente ha genericamente contestato la sentenza di appello sulla base della dedotta mancata esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della conferma della condanna; ragioni invece adeguatamente esposte dalla Corte territoriale anche mediante consentito richiamo per relationem al contenuto della sentenza di primo grado Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37039/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris