Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:259
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 aprile 2009
1
(
1
)
[OSCURATO:PERSONA]7/08
[OSCURATO:PERSONA] BV
contro
[OSCURATO:PERSONA] van Financiën
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden)
«Regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali – Franchigia dai dazi d’importazione – Spedizioni composte di merci di valore trascurabile – Merci spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità»
I –
Introduzione
1.
Con la presente ordinanza di rinvio, lo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden chiede alla Corte di interpretare l’art. 27 del regolamento
(CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, n. 918, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (
2
), il quale prevede una franchigia doganale per la spedizione di merci di valore trascurabile da un paese terzo nella Comunità.
Si tratta in sostanza di stabilire se e a quali condizioni rientri in tale esenzione anche la spedizione e la dichiarazione
doganale collettiva di una pluralità di pacchetti singoli, i quali solo considerati separatamente hanno un valore inferiore
ai valori limite fissati nella disposizione.
II –
Contesto normativo
2.
Nella sua versione originale, l’art. 27 del regolamento n. 918/83 (
3
) disponeva quanto segue:
«Sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione, fatto salvo l’articolo 28, le spedizioni inoltrate al destinatario
per lettera o pacco postale, composte da merci il cui valore globale non supera 10 ECU [(
4
)]».
3.
Il regolamento (CEE) n. 2287/83 (
5
) ha fissato, per la concessione della franchigia ai sensi dell’art. 27 del regolamento n. 918/83, un’ulteriore condizione.
Esso ha stabilito:
«La franchigia prevista all’articolo 27 del regolamento di base è applicabile unicamente alle spedizioni effettuate per lettera
o pacco postale, inoltrate direttamente da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella
Comunità».
4.
Quale motivo di tale modifica, il terzo e il quarto ‘considerando’ del regolamento n. 2287/83, espongono quanto segue:
«considerando che è opportuno evitare che imprese commerciali traggano profitto da tale disposizione creando attività particolari
o spostando artificialmente attività esistenti generando così distorsioni di concorrenza all’interno del mercato comune; che
per evitare tali distorsioni è opportuno escludere dalla franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni anzidette che,
prima della loro immissione in libera pratica, sono state sottoposte ad un altro regime doganale;
che di conseguenza è opportuno ammettere in franchigia unicamente le spedizioni in parola che sono inoltrate direttamente
da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità».
5.
Con il regolamento (CEE) n. 3357/91 (
6
) è stata abrogata la limitazione prevista dall’art. 27 del regolamento n. 918/83 per le spedizioni inoltrate per posta.
6.
Il primo ‘considerando’ del regolamento n. 3357/91 ha dichiarato in merito a tale modifica:
«considerando che la misura di semplificazione amministrativa prevista dall’articolo 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 del
Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (1), modificato da
ultimo dal regolamento (CEE) n. 4235/88 (2), deve essere applicata, se si vuole che sia efficace, a tutte le importazioni
di spedizioni composte di merci di valore trascurabile».
7.
L’art. 27 del regolamento n. 918/83 stabilisce dunque adesso, nella sua versione modificata dal regolamento n. 3357/91:
«Fatto salvo l’articolo 28, sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione le spedizioni composte di merci di valore
trascurabile spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità.
Per “merci di valore trascurabile” si intendono le merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 22 ecu per spedizione».
8.
L’art. 28 del regolamento n. 918/83 esclude dalla franchigia taluni tipi di beni.
III –
Fatti, domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinnanzi alla Corte
9.
Il procedimento a quo verte sulla legittimità di un avviso di accertamento emesso nei confronti dello spedizioniere doganale
[OSCURATO:PERSONA] B.V. (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
10.
Dalle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale e nelle difese delle parti emerge che il procedimento
olandese si è svolto, a grandi linee, come illustrato di seguito.
11.
Nel periodo dal 12 novembre 1998 al 28 ottobre 1999 la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava per conto della ECS Media B.V., avente la propria
sede nei [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «ECS»), compact disc, cassette e nastri magnetici, ai fini dell’immissione in libera
pratica. Questi prodotti erano stati ordinati presso la società madre olandese della ECS − la ECI voor Boeken en Platen B.V.
(in prosieguo: la «ECI») − da singoli clienti. Fra la ECI e la sua controllata ECS sussisteva un accordo in forza del quale
la ECI trasferisce questi ordini alla ECS, la quale a sua volta fornisce ai clienti le merci ordinate a partire da un sistema
di distribuzione centrale situato in Svizzera.
12.
Le merci venivano preparate in Svizzera dalla ECS per la spedizione. La merce ordinata di ciascun cliente veniva confezionata
in un pacchetto indirizzato al rispettivo cliente. Nel pacchetto veniva inserito un modulo di pagamento a nome della ECI,
con cui il cliente può pagare dopo aver ricevuto la merce. Sul modulo, oltre al prezzo della merce, era indicato separatamente
un importo relativo alle spese di spedizione.
13.
I singoli pacchetti venivano poi trasportati tutti insieme dalla [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] in un centro di distribuzione
della PTT Post B.V. (in prosieguo: la «PTT»). Da qui la PTT provvedeva a consegnare i singoli pacchetti ai singoli clienti
della ECI.
14.
Nell’ambito della dichiarazione, la [OSCURATO:PERSONA] invocava l’applicazione della franchigia ai sensi dell’art. 27 del regolamento
n. 918/83, secondo il quale le spedizioni composte di merci il cui valore non eccede EUR 22 sono esonerate dal pagamento dei
dazi doganali. Nel formulario contenente la dichiarazione (
7
) venivano indicati, nella casella 8 come destinatario la PTT, nella casella 9 come responsabile finanziario la ECS e nella
casella 15 come paese di spedizione/esportazione la Svizzera. Alla dichiarazione venivano allegate liste delle singole persone
destinatarie dei rispettivi pacchetti, nonché l’importo addebitato ad ognuna di esse. È pacifico che il valore delle merci
contenute nei singoli pacchetti non eccede EUR 22.
15.
La richiesta di applicazione della franchigia presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dalle autorità olandesi. Con avviso
di accertamento 29 dicembre 1999, veniva ingiunto alla [OSCURATO:PERSONA] di pagare dazi doganali per la merce trasportata per un
totale di NLG 436 907,60. Con tale avviso, alla [OSCURATO:PERSONA] veniva inoltre ingiunto il pagamento a titolo di IVA di un importo
pari a NLG 4 468 110,70.
16.
Dopo il rigetto dell’opposizione, la [OSCURATO:PERSONA] impugnava questa decisione. [OSCURATO:PERSONA] annullava le ingiunzioni
di pagamento dell’IVA, ma respingeva la domanda relativa ai dazi doganali in quanto infondata.
17.
[OSCURATO:PERSONA] ricorreva per cassazione avverso tale sentenza dinnanzi allo [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 7 dicembre 2007, lo [OSCURATO:PERSONA] sospendeva il procedimento e sottoponeva alla Corte di giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 27 del regolamento n. 918/83, come modificato dal regolamento n. 3357/91, debba essere interpretato nel senso che
la franchigia prevista da detto articolo può essere invocata per spedizioni di merci che, pur avendo un valore trascurabile
se considerate singolarmente, vengono tuttavia presentate come spedizione collettiva, con un valore intrinseco complessivo
delle merci in tal modo spedite che supera il valore limite di cui all’art. 27.
2) Se, ai fini dell’applicazione dell’art. 27 del summenzionato regolamento, si debba ritenere che nella nozione di “spedizione
direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità” rientri anche il caso in cui, benché prima dell’inizio
della spedizione a tale destinatario la merce si trovasse in un paese terzo, la controparte del destinatario è tuttavia stabilita
nella Comunità».
18.
Nel procedimento dinanzi alla Corte, la [OSCURATO:PERSONA], il governo olandese nonché la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee hanno
presentato osservazioni scritte e orali.
IV –
Valutazione
A. Sulla prima questione pregiudiziale
19.
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la franchigia prevista dall’art. 27 del regolamento
n. 918/83 sia applicabile anche alla spedizione e alla dichiarazione doganale collettiva di spedizioni singole, il valore
di ciascuna delle quali non eccede EUR 22, ma che, nel loro complesso, superano tuttavia tale valore limite.
20.
L’art. 27 del regolamento n. 918/83 prevede che sono ammesse in franchigia dai dazi all’importazione «le spedizioni composte
di merci di valore trascurabile spedite direttamente da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità».
21.
Stando alla sua lettera, l’esenzione prevista dall’art. 27 è formulata in maniera ampia. Essa non circoscrive, al di là del
criterio territoriale, né la cerchia dei mittenti né quella dei destinatari, cosicché da entrambe le parti possono trovarsi
sia persone fisiche che giuridiche, soggetti privati così come imprese. Il testo dell’art. 27 comprende quindi anche singole
spedizioni che vengono trasportate e dichiarate insieme ad altre singole spedizioni.
22.
Il giudice del rinvio non è tuttavia sicuro se una procedura di spedizione quale quella che caratterizza il procedimento a
quo rientri nell’esenzione. Nel rinvio pregiudiziale dinnanzi alla Corte le parti discutono pertanto di due aspetti.
23.
Da un lato, si pone la questione dell’individuazione del «destinatario» di una siffatta spedizione collettiva, se esso coincida
con i destinatari finali indicati sui pacchetti, o invece, come affermato dal governo olandese, con la PTT, la quale ha ricevuto
la spedizione collettiva ai fini della sua consegna ai rispettivi soggetti indicati negli indirizzi.
24.
Dall’altro, occorre esaminare l’obiezione del giudice del rinvio, e segnatamente se dalla ratio e dallo scopo dell’esenzione
debba risultare una riduzione teleologica del suo ambito di applicazione.
1. Destinatario
25.
Il governo olandese ritiene che il destinatario delle spedizioni sia la PTT. Lo spedizioniere, dopo il passaggio del confine,
avrebbe infatti consegnato le singole spedizioni, riunite in vista dell’invio, alla PTT, la quale veniva in tal modo incaricata
di consegnarle ai singoli soggetti cui erano indirizzate. La PTT sarebbe pertanto la destinataria nella Comunità ai sensi
dell’art. 27. Poiché la PTT avrebbe ricevuto una spedizione il cui valore complessivo, rappresentato dalla somma dei valori
delle singole spedizioni, eccede ampiamente il valore limite di cui all’art. 27, tale esenzione non opererebbe nel caso presente.
26.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene al contrario che i destinatari ai sensi dell’art. 27 siano, nel caso presente, i singoli soggetti ai
quali sono indirizzati i singoli pacchetti. [OSCURATO:PERSONA] considera dunque la consegna in questione come trasporto collettivo
di diverse singole spedizioni ai singoli clienti e non come una spedizione alla PTT, spedizione che eccederebbe il valore
limite di cui all’art. 27. A suo avviso, una fattispecie come quella presente rientra nell’ambito di applicazione dell’esenzione.
27.
Occorre concordare con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che i soggetti ai quali sono indirizzati i pacchetti devono essere considerati
come i destinatari dei medesimi. La PTT rappresenta esclusivamente una stazione intermedia nella catena logistica, la quale
inizia in Svizzera con la consegna allo spedizioniere e termina presso i soggetti cui sono indirizzati i singoli pacchetti
nei [OSCURATO:PERSONA], quali destinatari ai sensi dell’art. 27.
28.
I pacchetti vengono confezionati per la spedizione dalla ECS in Svizzera, muniti degli indirizzi dei clienti nei [OSCURATO:PERSONA].
I pacchetti potrebbero pertanto essere senz’altro già affidati alle Poste svizzere ed essere inviati ai destinatari nei [OSCURATO:PERSONA] attraverso una procedura di spedizione che, vista dall’esterno, riveste carattere uniforme. In tal caso, la consegna
finale ai destinatari nei [OSCURATO:PERSONA] avverrebbe tuttavia probabilmente parimenti attraverso le Poste olandesi e dunque attraverso
un ulteriore anello della catena dei trasporti. In tale ipotesi sarebbe del tutto fuori luogo indicare le Poste olandesi quali
destinatarie dei pacchetti per il fatto che esse provvedono alla consegna nei [OSCURATO:PERSONA] per conto delle Poste svizzere.
29.
Se tuttavia siano le Poste svizzere a trasportare i pacchetti nei [OSCURATO:PERSONA], da dove poi la PTT locale provvede alla consegna
ai destinatari, o se invece la prima tappa della spedizione venga coperta da uno spedizioniere, è circostanza che non dovrebbe
in definitiva influire sulla soluzione della questione dell’individuazione del destinatario dei pacchetti ai sensi dell’art. 27.
Il destinatario è unicamente colui che, fin dall’inizio della catena di spedizione, viene indicato come tale su ciascun pacchetto,
e non la PTT olandese, quale mera stazione intermedia di una catena di spedizione composta da più anelli.
30.
Non può tuttavia essere conforme alla ratio e allo scopo del regolamento favorire taluni metodi di trasporto rispetto ad altri,
facendo rientrare nell’esenzione solo un metodo di trasporto composto da un unico elemento, ma non una catena di trasporti
composta da più anelli.
31.
Nessuna delle imprese di trasporto coinvolte, quale anello di una catena di trasporto, «riceve» la merce per fini propri,
bensì unicamente al fine del (successivo) trasporto.
32.
Anche la genesi legislativa dell’esenzione conferma tale interpretazione della norma. Fino all’entrata in vigore del regolamento
di modifica n. 3357/91, l’art. 27 contemplava solo quelle spedizioni inoltrate dalle Poste. Nel tentativo di ampliare la semplificazione
amministrativa connessa all’esenzione, questa restrizione all’applicazione veniva abrogata dal regolamento n. 3357/91. Qualora
dunque l’esenzione operi a prescindere dal metodo di trasporto, diventa privo di rilevanza distinguere a seconda che il trasporto
avvenga esclusivamente attraverso un’impresa privata o attraverso una combinazione fra trasporto privato e trasporto attraverso
le Poste. Nel caso di una catena dei trasporti composta da più anelli, non si può considerare quale destinatario ai sensi
dell’art. 27 uno dei trasportatori.
33.
Infine, anche dal tipo e dalle modalità della dichiarazione che caratterizza la fattispecie in esame si evince che i singoli
clienti – e non la PTT – devono essere considerati i destinatari delle singole spedizioni.
34.
È vero che, alla casella 8 della dichiarazione, la PTT – e non per esempio «diversi» − è indicata quale destinatario. Ciò
tuttavia ‑ come esposto anche dalla [OSCURATO:PERSONA] − è irrilevante (
8
). Infatti, una valutazione complessiva delle circostanze che caratterizzano la dichiarazione consente esclusivamente di pervenire
alla conclusione che la consegna di cui trattasi è stata comunque dichiarata quale trasporto collettivo di diverse spedizioni
singole ai rispettivi clienti. Così, alla dichiarazione era allegato un elenco delle singole persone che risultano destinatarie
dei singoli pacchetti.
35.
Inoltre, dall’elenco allegato risultava il valore delle merci di ciascun pacchetto. L’indicazione di tali informazioni ha
tuttavia un senso solo in relazione alla dichiarazione di una pluralità di singole spedizioni indirizzate a singoli destinatari.
36.
Occorre infine esaminare una possibile obiezione che, pur non essendo stata sollevata dalle parti del presente procedimento,
deve tuttavia essere brevemente affrontata. Essa concerne la necessità che le merci, ai sensi dell’art. 27, debbano essere
spedite
direttamente
da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità. Si potrebbe obiettare che, nel caso presente, la merce non
è stata spedita direttamente al destinatario, in quanto è stata in un primo momento consegnata alla PTT. Con il criterio dell’«immediatezza»
il regolamento intende tuttavia qualcos’altro, come verrà illustrato più avanti.
37.
Il requisito che la spedizione deve essere inviata «direttamente da un paese terzo» è stato introdotto nell’art. 27 dal regolamento
di modifica n. 2287/83. Ai sensi del terzo e del quarto ‘considerando’ di questo regolamento, sarebbe opportuno impedire che
imprese commerciali, creando attività particolari o spostando artificialmente attività esistenti, generino distorsioni di
concorrenza all’interno del mercato comune. Per evitare tali distorsioni, dovrebbero essere escluse dal campo di applicazione
dell’art. 27 del regolamento n. 918/83 quelle spedizioni che, prima della loro immissione in libera pratica, erano sottoposte
ad un altro regime doganale.
38.
Mediante il criterio dell’immediatezza, la franchigia dovrebbe cioè essere esclusa – come correttamente esposto dalla [OSCURATO:PERSONA]
– solo se la merce era sottoposta in precedenza ad un altro regime doganale. Così è per esempio, come illustrato dalla [OSCURATO:PERSONA],
nel caso in cui la merce è stata portata prima in un deposito doganale. Spetta al giudice del rinvio accertare se la merce,
nel caso presente, era sottoposta in precedenza ad un altro regime doganale. Dalle informazioni contenute in proposito nella
domanda di pronuncia pregiudiziale non si può in ogni caso desumere, come affermato anche dalla [OSCURATO:PERSONA], che le merci
controverse erano sottoposte in precedenza ad un altro regime doganale.
39.
Anche qualora si volesse interpretare diversamente il criterio dell’«immediatezza», ciò non implicherebbe comunque, in un
caso come quello in oggetto, una conclusione diversa. Se infatti la PTT non può essere considerata come destinataria, essendo
solo un anello neutrale della catena dei trasporti, ciò non può neanche interrompere l’immediatezza della spedizione dal mittente
al destinatario.
40.
Si deve constatare, in conclusione, che la consegna in oggetto costituisce un trasporto collettivo di diverse spedizioni singole
ai rispettivi clienti, e la PTT non è la destinataria di una spedizione collettiva la quale eccede il valore limite di cui
all’art. 27.
2. Ratio e scopo dell’esenzione
41.
Operando un rinvio al primo ‘considerando’ del regolamento n. 3357/91, il quale indica, come scopo dell’esenzione, la «semplificazione
amministrativa», il giudice del rinvio prende in considerazione l’eventualità che l’art. 27 del regolamento n. 918/83 contempli
solo quelle fattispecie nelle quali i costi amministrativi legati alla dichiarazione superino l’importo doganale da realizzare
di volta in volta. Poiché tale sproporzione fra costi amministrativi e importo doganale non sussisterebbe necessariamente
nel caso di una dichiarazione doganale collettiva, sarebbe controverso se anche spedizioni del genere vengano contemplate
dall’esenzione.
42.
Tale riflessione non trova tuttavia alcun fondamento nella lettera dell’art. 27. Tale disposizione non esige una
sproporzione
fra l’onere amministrativo per la riscossione dei dazi e il dazio da riscuotere sulla singola spedizione. L’art. 27 fa riferimento
unicamente al valore della singola spedizione e non distingue pertanto neanche a seconda del tipo e delle modalità della dichiarazione
doganale. Dal suo testo discende pertanto che la franchigia non è limitata solo alle spedizioni di valore trascurabile, le
quali vengono dichiarate individualmente e sono pertanto causa di un onere amministrativo relativamente elevato. Piuttosto,
il testo dell’art. 27 comprende senz’altro anche spedizioni di valore trascurabile che per esempio vengono inviate insieme
contemporaneamente in grande quantità da un mittente commerciale, generando pertanto, nel caso della probabile dichiarazione
doganale collettiva, un onere amministrativo decisamente inferiore. Avuto riguardo alla lettera dell’art. 27, il rapporto
fra il dazio che deve essere in linea di principio riscosso e l’onere amministrativo che ne risulta non è rilevante.
43.
Neanche dal primo ‘considerando’ è possibile ricavare che la franchigia può essere concessa solo qualora, nel caso concreto,
sussista una sproporzione fra i costi amministrativi legati alla riscossione dei dazi e il rispettivo dazio. Il primo ‘considerando’
si limita ad enunciare lo scopo perseguito con l’art. 27, e segnatamente la semplificazione della procedura amministrativa
di riscossione dei dazi.
44.
Infine, alla dichiarazione collettiva per le autorità doganali si accompagna tuttavia anche una semplificazione della procedura
amministrativa. I dati altrimenti forniti separatamente con ciascuna spedizione singola sono riuniti in una domanda. Qualora
si escluda in linea di principio una dichiarazione collettiva dall’ambito di applicazione dell’esenzione, ossia qualora le
spedizioni di valore trascurabile vengano assoggettate ai dazi doganali solo in quanto esse sono state dichiarate insieme
alla dogana in un’unica domanda, lo scopo di una semplificazione amministrativa non sarebbe affatto realizzato. Ciò comporterebbe
infatti che il dichiarante dichiari, al suo posto, una pluralità di singole spedizioni, al fine di beneficiare della franchigia.
Ciò significherebbe un notevole onere supplementare per le autorità doganali senza alcun profitto. Per il mittente professionale
questa dichiarazione singola dovrebbe al contrario essere semplice da eseguire in via automatizzata.
45.
Non rimane pertanto spazio per la suggerita riduzione teleologica dell’art. 27, il quale, avuto riguardo alla sua lettera,
è formulato in termini generali.
3. Conclusione parziale:
46.
Quale soluzione della prima questione pregiudiziale risulta pertanto che l’art. 27 del regolamento n. 918/83 deve essere interpretato
nel senso che può essere invocata l’esenzione menzionata in questa disposizione nel caso di invio collettivo di singole spedizioni
che non eccedono un valore di EUR 22 qualora le singole spedizioni vengano inviate a singoli destinatari nella Comunità e
le merci non fossero sottoposte in precedenza ad un altro procedimento doganale.
B. Sulla seconda questione pregiudiziale
47.
Con la seconda questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’esenzione prevista dall’art. 27 del regolamento n. 918/83
si applichi anche qualora la controparte del destinatario della rispettiva spedizione sia stabilita nella Comunità o se essa
sia pertinente solo qualora la controparte del destinatario sia stabilita nello Stato terzo dal quale viene spedita la merce
di cui trattasi. Nel procedimento a quo, il contratto di compravendita alla base della spedizione non sussiste infatti fra
il destinatario e il mittente in Svizzera, bensì fra il destinatario e un’impresa stabilita nei [OSCURATO:PERSONA]. Questa provvede
poi alla spedizione della merce dal suo deposito in Svizzera ai destinatari nei [OSCURATO:PERSONA].
48.
Dal testo dell’art. 27 del regolamento n. 918/83 non si evince che la franchigia si applica solo in presenza di rapporti contrattuali
intercorrenti fra il mittente e il destinatario della merce. L’art. 27 del regolamento fa riferimento alla fattispecie meramente
fattuale della spedizione e si limita ad enunciare che le merci vengono spedite
direttamente
da un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità. Non si fa riferimento al luogo in cui è stabilita la controparte
del destinatario delle merci o alla circostanza che fra lo speditore e il destinatario intercorrono rapporti giuridici. Non
vengono appunto scelte le nozioni di «venditore» ed «acquirente», bensì le nozioni di «mittente» e «destinatario».
49.
Mediante il criterio dell’«immediatezza» si mira, come già esposto sopra (
9
), ad escludere dalla franchigia solo quelle spedizioni che erano sottoposte in precedenza ad un altro regime doganale. Da
tale criterio non si possono pertanto desumere indizi a favore della necessità che fra mittente e destinatario intercorrano
rapporti contrattuali.
50.
Come conclusione parziale occorre quindi rilevare che l’art. 27 del regolamento n. 918/83 non fa dipendere la franchigia dalla
circostanza che il mittente sia la controparte del destinatario.
51.
Resta infine da verificare se motivi legati alla prevenzione di abusi depongono a favore di una diversa interpretazione del
regolamento.
52.
Il governo olandese ritiene che il comportamento della ECI sia abusivo in quanto esso sarebbe fin dall’inizio stato inteso
a non pagare l’
IVA
sulle merci di cui trattasi. Ai sensi dell’art. 101 del codice doganale olandese (Douaneregeling), le merci alle quali si
applica l’esenzione doganale di cui all’art. 27 del regolamento n. 918/83 non sono neanche assoggettate al pagamento dell’IVA.
53.
Il governo olandese sottolinea che la ECI, al fine di beneficiare di un’
esenzione dall’IVA
, trasporterebbe prima le merci dai [OSCURATO:PERSONA] alla Svizzera, per farle poi consegnare da tale paese ai propri clienti nei
[OSCURATO:PERSONA]. Tale comportamento comporterebbe distorsioni della concorrenza, in quanto i mittenti che spediscono le proprie
merci direttamente dai [OSCURATO:PERSONA] ai loro clienti olandesi sono tenuti al versamento dell’IVA. Al fine di evitare un abuso
del genere, l’art. 27 del regolamento n. 918/83 dovrebbe essere interpretato in maniera talmente restrittiva da non concedere,
per fattispecie come quella in oggetto, alcuna franchigia doganale.
54.
Il governo olandese
non
afferma cioè che l’impresa di cui trattasi beneficia abusivamente della
franchigia doganale
. Dalla descrizione dei fatti operata dal governo olandese non risulta del resto neanche che l’impresa sceglie il proprio
modello di spedizione per beneficiare abusivamente della franchigia doganale. Anche nel caso di una spedizione diretta dai
[OSCURATO:PERSONA] non dovrebbe essere versato a priori alcun dazio, cosicché una spedizione effettuata dalla Svizzera non procura
alcun vantaggio doganale all’impresa di spedizioni.
55.
Il governo olandese fa tuttavia valere che l’impresa otterrebbe abusivamente un’esenzione dall’
IVA
.
56.
L’art. 22 della direttiva (CEE) del Consiglio 28 marzo 1983, 83/181, che determina il campo di applicazione dell’articolo 14,
paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/CEE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune
importazioni definitive di beni (
10
), prevede che gli Stati membri possono ammettere in esenzione le importazioni di beni di valore totale compreso fra EUR 10
e 22 (
11
). I [OSCURATO:PERSONA] si sono avvalsi di tale facoltà ed esonerano dall’IVA l’importazione di merci di valore trascurabile. Al riguardo,
il diritto olandese collega l’esenzione dall’IVA alla franchigia doganale che deve essere accordata ai sensi dell’art. 27
del regolamento n. 918/83.
57.
Un’interpretazione restrittiva della fattispecie della franchigia doganale, intesa ad impedire un abuso in relazione all’IVA,
non convince. Il nesso fra la franchigia doganale e un’esenzione dall’IVA potenzialmente abusiva risulta infatti solo dal
relativo collegamento previsto dal diritto olandese.
58.
Se l’art. 22, n. 1, della direttiva 83/181 prevede un’esenzione obbligatoria dall’IVA per merci il cui valore non supera EUR 10,
l’art. 22, n. 2 accorda addirittura agli Stati membri, come sottolinea anche la [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di escludere da tale
esenzione fiscale i beni importati nell’ambito di una vendita per corrispondenza.
59.
Un potenziale abuso in relazione all’esenzione dall’IVA deve dunque essere individuato nell’ambito dell’esenzione dall’IVA
e non nell’ambito della franchigia doganale attraverso un’interpretazione restrittiva dell’art. 27 del regolamento n. 918/83.
60.
Infine, per il settore dell’IVA la Corte ha ritenuto ammissibile il diniego di un vantaggio fiscale qualora le operazioni
controverse abbiano il risultato di procurare un vantaggio fiscale la cui concessione sarebbe contraria all’obiettivo perseguito
da tali disposizioni e da un insieme di elementi oggettivi risulta che lo scopo delle operazioni controverse è essenzialmente
l’ottenimento di un vantaggio fiscale (
12
). In tal modo la Corte ha constatato che è possibile opporsi ad un ottenimento abusivo di vantaggi fiscali.
61.
L’obiezione di un potenziale abuso nell’esenzione dall’IVA, la quale, nel diritto nazionale, viene collegata alla franchigia
doganale, deve pertanto essere presa in considerazione nell’ambito dell’esenzione dall’IVA e non può comportare un’interpretazione
restrittiva dell’art. 27 del regolamento n. 918/83 in contrasto con la formulazione in termini ampi del suo testo.
V –
Conclusione
62.
Sulla base delle considerazioni sopra svolte, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottoposte dallo [OSCURATO:PERSONA] olandese:
«1) L’art. 27 del regolamento (CEE) n. 918/83 come modificato dal regolamento n. 3357/91, deve essere interpretato nel senso che
può essere invocata l’esenzione menzionata in questa disposizione nel caso di invio collettivo di singole spedizioni che non
eccedono un valore di EUR 22 qualora le singole spedizioni vengano inviate a singoli destinatari nella Comunità e le merci
non fossero sottoposte in precedenza ad un altro procedimento doganale.
2) Nell’interpretare l’art. 27 del summenzionato regolamento si deve partire dal presupposto che la nozione di “spedizione da
un paese terzo ad una persona che si trova nella Comunità” comprenda anche il caso in cui la merce si trovi effettivamente
in un paese terzo prima dell’invio al destinatario, ma la controparte del destinatario sia stabilita nella Comunità».
1
– Lingua originale: il tedesco.
2
– GU L 105, pag. 1, nella versione del regolamento del Consiglio 7 novembre 1991, n. 3357, che modifica il regolamento (CEE)
n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, GU L 318, pag. 3 (in prosieguo: il «regolamento
n. 918/83» oppure il «regolamento»).
3
– Regolamento n. 918/83 (cit. alla nota 2).
4
– L’art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione
dell'euro (GU L 162, pag. 1 e segg.), stabilisce che qualunque riferimento all'ecu è stato sostituito da un riferimento all'euro
ad un tasso di un euro per un ecu. In prosieguo «ECU» viene dunque sostituito da «EUR», fuorché in citazioni testuali. V.
anche la sentenza 17 marzo 2005, causa C‑294/02, [OSCURATO:PERSONA]/AMI [OSCURATO:PERSONA] e a. (Racc. pag. I‑2175, punto 32).
5
– Regolamento (CEE) della [OSCURATO:PERSONA] 29 giugno 1983, n. 2287, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo
127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
(GU L 220, pag. 12).
6
– Regolamento n. 3357/91 (cit. alla nota 2).
7
– Titolo II dell’allegato 37 del regolamento n. 2454/93 che istituisce il codice doganale comunitario.
8
– V. al riguardo anche le considerazioni contenute al paragrafo 4.3.18 delle conclusioni dell’Advocaat-Generaal W. de Wit
13 luglio 2006, che fanno parte della sentenza di rinvio dello [OSCURATO:PERSONA].
9
– V. i paragrafi 38 e segg. delle presenti conclusioni.
10
– Direttiva 83/181 modificata dalla direttiva del Consiglio 13 giugno 1988, 88/331/CEE (GU L 151, pag. 79).
11
– Per i beni il cui valore totale non supera i EUR 10, la direttiva prevede un’esenzione obbligatoria dall’IVA.
12
– Sentenze 21 febbraio 2006, causa C‑255/02, Halifax e a. (Racc. pag. I‑1609, punti 74 e 75), nonché 21 febbraio 2008, causa
C‑425/06, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I‑897, punto 42).