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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25471/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Sant'Arpino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (avviso alle parti; I c udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 4 novembre 2022, rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza di sequestro preventivo del 201.09/2022 del GIP presso il medesimo Tribunale ed avente ad oggetto il locale sitó in Cassandrino, via Marinaro n. 42, nonché le cose in esso rinvenute.

2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso l'indagato, con cui contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 321 cod. proc. pen. per avere il giudice disposto il sequestro in assenza degli elementi costitutivi del contestato reato di cui all'articolo 256 del d.

Igs. 152/2006.

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso, infatti, risulta proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, considerato che l'ordinanza è stata notificata in data 09.11.2022 e che, secondo orientamento costante della giurisprudenza, «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez.

U., Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021), Bottari, Rv. 280167 - 01).

Nel caso di specie, invero, il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è pervenuto nella cancelleria del Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ben oltre il decorso del termine di impugnazione, decorrente dal 9 novembre 2022, data di comunicazione dell'avvenuto deposito dell'ordinanza al difensore, sia in proprio che in qualità di domiciliatario dell'indagato.

Il ricorso, inoltre, pur se formalmente volto a contestare una violazione di legge, in narrativa contesta una «motivazione fittizia o contraddittoria», vizio non denunciabile in tema di misure cautelari reali e che rende in ogni caso inammissibile il ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato Sant'Arpino il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (avviso alle parti; I c udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza del 4 novembre 2022, rigettava la richiesta di riesame proposta dall'indagato avverso l'ordinanza di sequestro preventivo del 201.09/2022 del GIP presso il medesimo Tribunale ed avente ad oggetto il locale sitó in Cassandrino, via Marinaro n. 42, nonché le cose in esso rinvenute. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso l'indagato, con cui contesta la violazione di legge con riguardo all'art. 321 cod. proc. pen. per avere il giudice disposto il sequestro in assenza degli elementi costitutivi del contestato reato di cui all'articolo 256 del d. Igs. 152/2006. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso, infatti, risulta proposto senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge, considerato che l'ordinanza è stata notificata in data 09.11.2022 e che, secondo orientamento costante della giurisprudenza, «in tema di impugnazioni cautelari, il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame o, in caso di ricorso immediato, del giudice che ha emesso la misura, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del tribunale che ha emesso la decisione o, nel caso indicato dall'art. 311, comma 2, cod. proc. pen., del giudice che ha emesso l'ordinanza, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso comunque che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo» (Sez. U., Sentenza n. 1626 del 24/09/2020 Cc. (dep. 14/01/2021), Bottari, Rv. 280167 - 01). Nel caso di specie, invero, il ricorso è stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è pervenuto nella cancelleria del Tribunale di S. M. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ben oltre il decorso del termine di impugnazione, decorrente dal 9 novembre 2022, data di comunicazione dell'avvenuto deposito dell'ordinanza al difensore, sia in proprio che in qualità di domiciliatario dell'indagato. Il ricorso, inoltre, pur se formalmente volto a contestare una violazione di legge, in narrativa contesta una «motivazione fittizia o contraddittoria», vizio non denunciabile in tema di misure cautelari reali e che rende in ogni caso inammissibile il ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore dell
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