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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021

Cassazione n. 01435/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile.

Infatti: - l'attenuante invocata è stata esclusa in considerazione del valore della merce (circa 600 euro): il che spiega ampiamente la conclusione del giudicante; - la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità.

Nella specie, il riferimento ai precedenti penali dell'imputato e all'obbiettiva gravità della condotta costituiscono motivi più che sufficienti per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti (per vero, sarebbe stato idoneo anche a negare - tout court - le attenuanti in questione); - - l'applicazione della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità.

Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'applicazione dell'aggravante soggettiva in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e del fatto che si è trattato di reati di rilevante allarme sociale, commessi "sino ad epoca recente".

Tutte circostanze obbiettivamente idonee a rivelare una maggiore capacità a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - la misura della pena è stata determinata in considerazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato ed è rimasta contenuta, comunque, molto al disotto della media edittale.

Tanto rende la decisione incensurabile in sede do legittimità; - la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché - per quanto già ampiamente detto - il fatto è stato ritenuto, invece, particolarmente grave.

Congetturali, soggettive e irricevibili sono le contrarie opinioni e deduzioni del ricorrente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente f ') (Anto • el

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo alla negazione della circostanza attenuante dell'art. 62, n. 4, cod. pen. e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. Infatti: - l'attenuante invocata è stata esclusa in considerazione del valore della merce (circa 600 euro): il che spiega ampiamente la conclusione del giudicante; - la comparazione tra le circostanze rappresenta un compito specifico del giudice di merito, le cui valutazioni, ove effettuate - come nella specie - nel rispetto dei criteri della logica e tenendo conto degli elementi di valutazione stabiliti dall'art. 133 cod. pen., non sono suscettibili di contestazione in sede di legittimità. Nella specie, il riferimento ai precedenti penali dell'imputato e all'obbiettiva gravità della condotta costituiscono motivi più che sufficienti per negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti (per vero, sarebbe stato idoneo anche a negare - tout court - le attenuanti in questione); - - l'applicazione della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, che, ove sorretto da idonea motivazione, si sottrae al sindacato del giudice di legittimità. Tanto è in concreto avvenuto, avendo il Tribunale, e poi la Corte d'appello, giustificato l'applicazione dell'aggravante soggettiva in considerazione dei plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e del fatto che si è trattato di reati di rilevante allarme sociale, commessi "sino ad epoca recente". Tutte circostanze obbiettivamente idonee a rivelare una maggiore capacità a delinquere del reo, bisognosa, per essere fronteggiata, di una maggiore severità sanzionatoria; - la misura della pena è stata determinata in considerazione della gravità del reato e della personalità dell'imputato ed è rimasta contenuta, comunque, molto al disotto della media edittale. Tanto rende la decisione incensurabile in sede do legittimità; - la particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché - per quanto già ampiamente detto - il fatto è stato ritenuto, invece, particolarmente grave. Congetturali, soggettive e irricevibili sono le contrarie opinioni e deduzioni del ricorrente; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente f ') (Anto • el
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