CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a IMPERIA il 05/07/1977 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto del loro comune difensore, impugnano la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 368, cod. pen.. Essi deducono e violazione di legge e vizi di motivazione in punto di colpevolezza, sostenendo che non sia stata accertata la dinamica del delitto da essi denunciato (lesioni colpose) e, di conseguenza, la loro consapevolezza dell'innocenza dell'incolpata [OSCURATO:PERSONA]. La difesa di quest'ultima, costituitasi parte civile, ha depositato conclusioni scritte e nota spese. 2. I ricorsi sono inammissibili. Le doglianze sono generiche, perché non si confrontano criticamente con la motivazione della sentenza, puntuale anche con riferimento all'irrilevanza della ricostruzione della dinamica delle lesioni (pag. 4), e sono, inoltre, semplicemente strumentali ad una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita al giudice di legittimità 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ognuno dei ricorrenti, non ravvisandosi una loro assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). 4. La richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile dev'essere respinta, non avendo tale parte effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura risarcitoria ed essendosi limitata a presentare una richiesta priva di argomentazioni decisive, nell'ambito della già rilevata procedura di inammissibilità del ricorso (v., tra molte, Sez. 7, ord. n. 44280 del 13/09/2016, C., Rv. 268139). P.Q. P.Q.M