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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 44418/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. è inammissibile per genericità, in quanto diretto a prospettare una lettura alternativa dei fatti e a contestare l'affermazione di responsabilità ai soli fini civili, nonostante la ricostruzione e gli elementi oggettivi esposti in sentenza (pag. 6) rendano più probabile e adeguatamente dimostrata l'ipotesi d'accusa rispetto a quella prospettata dalla difesa; considerato, peraltro, che in presenza di prescrizione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274);, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere cj e, tensore [OSCURATO:PERSONA] ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento della dichiarazione di prescrizione del reato di cui all'art. 340 cod. pen. è inammissibile per genericità, in quanto diretto a prospettare una lettura alternativa dei fatti e a contestare l'affermazione di responsabilità ai soli fini civili, nonostante la ricostruzione e gli elementi oggettivi esposti in sentenza (pag. 6) rendano più probabile e adeguatamente dimostrata l'ipotesi d'accusa rispetto a quella prospettata dalla difesa; considerato, peraltro, che in presenza di prescrizione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274);, ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consigliere cj e, tensore [OSCURATO:PERSONA] ente
Sentenza Cassazione n. 44418/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris