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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 agosto 2026

Cassazione n. 24468/2026

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ente-controD'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DISICILIA, SEZ.

STACCATA di SIRACUSA n. 1757/2024 depositata il29/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/2026Ai resistenti fu notificato un avviso di liquidazione d’imposte di registro,ipotecarie e catastali in relazione ad un atto dagli stessi stipulato, peressere stata corrisposta l’imposta di registro in misura fissa mentrel’Ufficio riteneva fosse dovuta in misura proporzionale.

I contribuentiimpugnarono l’avviso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diSiracusa e il primo giudice, con la sentenza n. 4878/4/2016, accolse ilricorso, ravvisando l’insussistenza del presupposto impositivo.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Sicilia, nella contumacia dei contribuenti, con la sentenza1757/24 indicata in epigrafe respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello:- Con decreto 3 agosto 2007 il Dirigente Generale del DipartimentoRegionale Urbanistica ha approvato il nuovo [OSCURATO:PERSONA](PRG) di Siracusa unitamente alle prescrizioni esecutive e alregolamento edilizio;- Con esso si è integralmente riproposto all’interno del PRG il precedentepiano particolareggiato approvato con decreto 286/90 (e scaduto nel2000 n.d.r.);- Tale piano particolareggiato è stato pertanto riproposto con duratadecennale dal 28/9/07 al 29/9/2017;- È pertanto applicabile agli atti redatti in tal decennio l’agevolazionefiscale prevista dall’art. 5 della legge 168/82 che consentel’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misurafissa anziché proporzionale;- L’atto stipulato dai contribuenti è stato registrato il 17/4/09 e beneficiapertanto dell’indicata agevolazione.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo, integrato da successiva memoria.Numero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/2026I contribuenti, pur notificati telematicamente del ricorso in data 2/9/2024presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], parte e domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]Angelo nelgiudizio di primo grado (Cass.

SSUU 14916/16), sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5legge 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, inriforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hannoescluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilitenello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei beneficifiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014).

Sostiene che l’inserimento in unpiano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sianorequisiti necessari per l’agevolazione fiscale, tanto che il venir meno delpiano comporta anche la decadenza dall’agevolazione, e persinoquand’essa non sia impugnabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del12 maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013).

Ribadisce chela norma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione nonpotendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scadutonel 2000, sette anni prima dell’atto rogato dal resistente.

Non sarebberilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui ladelibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato “il valoredi [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]” non potendo la deliberasuccitata prolungare surrettiziamente l’efficacia del piano, già fissato dallalegge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005).Richiama altresì le pronunce 2399/17 e 32964/18 che in situazioni deltutto analoghe e tra le stesse parti hanno deciso in tal senso.Numero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/20261.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Nel caso specifico, infatti e da un lato, deve ritenersi che il ricorsodifetti dei requisiti d’autosufficienza e specificità atteso che:- non riporta il contenuto della delibera del 2007;- non confuta la ragione fondante la decisione di merito, che ha ritenuto lamedesima delibera Consiliare come approvazione, unitamente al P.R.G., diun nuovo piano di recupero, vigente sino al 2017, il cui contenutorichiama l’originario piano di Ortigia.1.3 Dall’altro lato l’inammissibilità consegue altresì all’impossibilità, perquesta Corte, di rivalutare il merito della delibera al fine della suaqualificazione.

Come infatti già evidenziato da questa Corte in unasituazione, questa sì del tutto analoga (Cass. 29214/2020), la censura,sotto la veste di critiche per violazione di legge, cela in effettiinammissibili istanze di riesame delle risultanze processuali poste dallaCTR alla base del convincimento circa l'avvenuta approvazione conDecreto del 3.8.2007 di un nuovo Piano di Recupero con vigenzadecennale dal 28.9.2007 al 27.9.2017 trattandosi di censure fattuali adeterminazioni conseguenziali a valutazione delle prove (documentali)riservata al giudice del merito.

Al riguardo, va richiamato che il vizio diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui lafunzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata aquesta corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentrel'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione,vizio che, essendo stata la sentenza impugnata depositataNumero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/2026successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata denunciabile nel presenteprocedimento ratione temporis secondo il testo dell'art. 360 c.p.c., primocomma, n. 5, c.p.c. successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012,convertito in L. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionaledell'omesso esame di fatti storici il controllo sulla motivazione medesima.2.

Il ricorso va pertanto respinto ma non vanno adottate pronunce sullespese atteso che le controparti sono rimaste intimate.Non va inoltre disposta condanna ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, atteso che la ricorrente è ammessa al regime della prenotazione adebito (v.

Cass., Sez.

Un., 4315/2020).

P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-controD'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-intimati-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DISICILIA, SEZ. STACCATA di SIRACUSA n. 1757/2024 depositata il29/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/2026Ai resistenti fu notificato un avviso di liquidazione d’imposte di registro,ipotecarie e catastali in relazione ad un atto dagli stessi stipulato, peressere stata corrisposta l’imposta di registro in misura fissa mentrel’Ufficio riteneva fosse dovuta in misura proporzionale. I contribuentiimpugnarono l’avviso avanti alla [OSCURATO:PERSONA] diSiracusa e il primo giudice, con la sentenza n. 4878/4/2016, accolse ilricorso, ravvisando l’insussistenza del presupposto impositivo.Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la Corte di Giustizia Tributaria di IIgrado della Sicilia, nella contumacia dei contribuenti, con la sentenza1757/24 indicata in epigrafe respinse il gravame.Secondo il giudice d’appello:- Con decreto 3 agosto 2007 il Dirigente Generale del DipartimentoRegionale Urbanistica ha approvato il nuovo [OSCURATO:PERSONA](PRG) di Siracusa unitamente alle prescrizioni esecutive e alregolamento edilizio;- Con esso si è integralmente riproposto all’interno del PRG il precedentepiano particolareggiato approvato con decreto 286/90 (e scaduto nel2000 n.d.r.);- Tale piano particolareggiato è stato pertanto riproposto con duratadecennale dal 28/9/07 al 29/9/2017;- È pertanto applicabile agli atti redatti in tal decennio l’agevolazionefiscale prevista dall’art. 5 della legge 168/82 che consentel’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misurafissa anziché proporzionale;- L’atto stipulato dai contribuenti è stato registrato il 17/4/09 e beneficiapertanto dell’indicata agevolazione.Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unicomotivo, integrato da successiva memoria.Numero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/2026I contribuenti, pur notificati telematicamente del ricorso in data 2/9/2024presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], parte e domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA]Angelo nelgiudizio di primo grado (Cass. SSUU 14916/16), sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio si duole della violazione e falsaapplicazione degli artt. 27 della legge 457/78, 16 e 17 legge 1150/1942, 5legge 168/1982, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.Evidenzia come vi siano numerose pronunce di questa Corte che, inriforma di contrarie affermazioni della giurisprudenza di merito, hannoescluso che la permanente efficacia di talune prescrizioni di zona stabilitenello specifico piano particolareggiato riverberino sul lato dei beneficifiscali per i soggetti che a tale piano si conformino (Cass., Sez. 5, n. 2399del 2017; Cass., Sez. 5, n. 2398 del 2017; Cass., Sez. 5, n. 18673 del2016; Cass., Sez. 5, n. 7046 del 2014). Sostiene che l’inserimento in unpiano di recupero e la qualità soggettiva di attuatore il recupero sianorequisiti necessari per l’agevolazione fiscale, tanto che il venir meno delpiano comporta anche la decadenza dall’agevolazione, e persinoquand’essa non sia impugnabile al contribuente (Sez. 5, n. 11786 del12 maggio 2008, Rv. 603039 – 01 e 14400 e 1515/2013). Ribadisce chela norma invocata, in quanto agevolativa, è di stretta interpretazione nonpotendosi applicare a un piano di recupero (1990-2000) che era scadutonel 2000, sette anni prima dell’atto rogato dal resistente. Non sarebberilevante la circostanza richiamata dalla Corte territoriale secondo cui ladelibera 27/4/2004 del Consiglio Comunale avrebbe riconfermato “il valoredi [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]” non potendo la deliberasuccitata prolungare surrettiziamente l’efficacia del piano, già fissato dallalegge in dieci anni (come già evidenziato da Cass. 1515/2013 e 32964/18in relazione ad analoga delibera del 10/5/2005).Richiama altresì le pronunce 2399/17 e 32964/18 che in situazioni deltutto analoghe e tra le stesse parti hanno deciso in tal senso.Numero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/20261.1 Il motivo è inammissibile.1.2 Nel caso specifico, infatti e da un lato, deve ritenersi che il ricorsodifetti dei requisiti d’autosufficienza e specificità atteso che:- non riporta il contenuto della delibera del 2007;- non confuta la ragione fondante la decisione di merito, che ha ritenuto lamedesima delibera Consiliare come approvazione, unitamente al P.R.G., diun nuovo piano di recupero, vigente sino al 2017, il cui contenutorichiama l’originario piano di Ortigia.1.3 Dall’altro lato l’inammissibilità consegue altresì all’impossibilità, perquesta Corte, di rivalutare il merito della delibera al fine della suaqualificazione. Come infatti già evidenziato da questa Corte in unasituazione, questa sì del tutto analoga (Cass. 29214/2020), la censura,sotto la veste di critiche per violazione di legge, cela in effettiinammissibili istanze di riesame delle risultanze processuali poste dallaCTR alla base del convincimento circa l'avvenuta approvazione conDecreto del 3.8.2007 di un nuovo Piano di Recupero con vigenzadecennale dal 28.9.2007 al 27.9.2017 trattandosi di censure fattuali adeterminazioni conseguenziali a valutazione delle prove (documentali)riservata al giudice del merito. Al riguardo, va richiamato che il vizio diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto consiste nella deduzionedi un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, dellafattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implicanecessariamente un problema interpretativo della stessa (di qui lafunzione di assicurare l'uniforme interpretazione della legge assegnata aquesta corte dal R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 65), mentrel'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma dilegge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censuraè possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione,vizio che, essendo stata la sentenza impugnata depositataNumero registro generale 18585/2024Numero sezionale 5512/2026Numero di raccolta generale 24468/2026Data pubblicazione 05/08/2026successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sarebbe stata denunciabile nel presenteprocedimento ratione temporis secondo il testo dell'art. 360 c.p.c., primocomma, n. 5, c.p.c. successivo alla modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012,convertito in L. n. 134 del 2012, che limita al minimo costituzionaledell'omesso esame di fatti storici il controllo sulla motivazione medesima.2. Il ricorso va pertanto respinto ma non vanno adottate pronunce sullespese atteso che le controparti sono rimaste intimate.Non va inoltre disposta condanna ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater deld.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del2012, atteso che la ricorrente è ammessa al regime della prenotazione adebito (v. Cass., Sez. Un., 4315/2020). P.Q.Mrigetta il ricorso.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteUgo Candia
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