CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33480/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30900/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentatie difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti - contro 011 [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - [OSCURATO:PERSONA] -intimato - Oggetto:società per azioni -responsabilità degli amministratori e dei sindaci [OSCURATO:SOCIETA]. -intimato - RSA –[OSCURATO:PERSONA]. -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1 615 /20 2 1 , depositata il 3 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del4 dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 3 giugno 2021 , che, in parziale riforma della sentenza locale Tribunale,li ha condannati, quali componenti del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]., in solido tra loro, nonché con MonicaNarlini, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali componenti delcollegio sindacale della predetta società , al pagamento in favore d ella 011 s.r.l. della somma di euro 100.000,00, oltre rivalutazione dal 16 maggio 20 11 e interessi legali , e di euro 80.000,00, oltre rivalutazione dal 1° agosto 2011 e interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni, ex art. 2395 c od . p roc . c iv ., per aver offerto una rappresenta zione della situazione patrimoniale della predetta [OSCURATO:SOCIETA]diversa daquella real e , tale da indurre la 011 s . r . l . a credere la stessa fosse solida e da determinare la medesima 011 s.r.l. ad acquistarneuna partecipazione azionaria ; - con la medesima sentenza la Corte di appello ha a ccerta to che la responsabilità fra gli amministratori e sindaci dovevaessere suddivisa, rispettivamente,nella misura del 70% e del 30% nonché, all’interno di ciascun gruppo, in misura pari , ha respinto la domanda di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di RSA [OSCURATO:PERSONA]. e ha accolto quella di manleva proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] . ; -il giudice di secondo grado ha dato atto che il Tribunale aveva respinto la domanda attorea evidenziando , tra le altre considerazioni, che : la non corretta appostazione formale in bilancio della voce «Rimanenze», quand’anche accertata, non si era tradotta in una falsa informazione idonea a incidere causalmente nelle determinazioni della società attrice;lo scostamento rilevato nella voce «fondo rischi relativo i debiti tributari» era di importo tale da non influenzare negativamente le scelte di chi doveva acquistarela partecipazione societaria; quanto alle fatture stornate per euro 91.000,00, quand’anche fosse stata provata la riferibilità delle stesse a prestazioni non dovute, si trattava di un importoriconducibile a tre fatture che non potevano essere valorizzate come segno di unasistematica condotta fraudolenta, né erano in grado di incidere in modo significativo sulle risultanze di bilancio; la circostanza secondo la quale gli importi versati da 011 s.r.l. erano stati distratti a favore delle società riconducibili alla famiglia Brogliato non aveva ricevuto riscontro e, anzi, trovava giustificazione nella esistenza di crediti di tale famiglia verso la [OSCURATO:SOCIETA].;le condotte ascritte agli amministratori nella fase di conduzione delle trattativeassumevano la valenza di fatti meramente secondari e di contorno rispetto alle presunte violazioni in materia di bilancio con la conseguenza che andava esclusa la configurabilità di responsabilità per omesso controllo ovigilanza in capo ai sindaci; - ha, quindi, accolto il gravame osservando, in particolare, che l’indistinta iscrizione fra le rimanenze in un’unica voce «prodotti in corso di lavorazione»di costi – rappresentati da spese per consulenza legali – il cui rientro era del tutto incerto, non corrispondeva né al principio contabile OIC n. 23, né al principio di cui al punto 11 dell’art. 2426 cod. c iv ., e che la prova della condotta colpevole degli amministratori e dei sindaci, deldanno e del nesso causale tra questa e il danno patito da 011 s.r.l. era ricavabile dalle modalità di conduzione delle trattative, in relazione alla consapevole presentazione di ricavi non corrispondenti alle reali aspettative e omessa informazione in ordine alla pendenza di alcune cause promosse da affiliati; -il ricorso è affidato a tre motiv i ; -resiste con controricors o la 011 s.r.l.; -gli altri soggetti intimati non spiegano alcuna difesa; -le parti costituite deposita no memoria ai sensi dell’art. 380 - bis .1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: - con il primo motivo i ricorrent i denuncia no la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2423 e ss. c od . c iv., per aver la sentenza impugnata ritenuto che gli amministratori avrebbero dovuto allegare ulteriore documentazione a sostegno dell'iscrivibilitàa bilancio dei costi sostenuti per le consulenze legali alla voce « R imanenze » , al fine di valutare la congruità dell'importoascritto; - sottolineano che, come osservato dal Tribunale, nessuna norma del codice civile e ne ssun principio contabile impongono l ’ allegazione al bilancio o alla notaintegrativa di documentazione giustificativa dei costi ascritti alla voce «rimanenze», puntualizzando chele rimanenze erano state stimate secondo il criterio delcosto e non del presumibile ricavo, secondo il principio di prudenza; -il motivo è inammissibile; -la Corte di appello ha riferito che la [OSCURATO:SOCIETA] ., attraverso la sua rete di affiliati, forniva assistenza legale ai clienti che avevano subito un danno damalpratica medica o da infortunio sul lavoro o da incidente stradale e che volevanoottenere il risarcimento del danno dal soggetto responsabilea fronte di una remunerazione rappresentata da royalties versate dagli affiliati (la cui remunerazione era pari a una percentuale del risarcimento ottenuto dei loro clienti,secondo quanto pattuito nei contratti stipulati con loro), determinate in misura fissa , onorari di patrocinio cheanticipava e quote percentuali sulle somme versate dai terzi a titolo di risarcimento; - ha aggiunto che nel bilancio approvato relativo all’anno 2010 erano stati appostatialla voce «Rimanenze»i costi che, nel corso di tale anno, lasocietà aveva sostenuto nei confronti dei legali che patrocinavano le cause di malasanità per conto della clientela, esplicitando nella nota integrativa che si riferivano a servizi in corso di lavorazione di propria promozione ed erano valutati al costo di produzione , ma che non era allegato alcun prospetto contenente l’elenco delle pratiche in corso e dei diversi costi sostenuti direttamente imputabili ai servizi in corso di lavorazione,nonché dei criteri utilizzati per documentare, per ciascuna delle pratiche, una attendibile valorizzazione del « costo anticipato/sospeso»; - ha, quindi, ritenuto che in ossequio al principio di veridicità e chiarezza del bilancio avrebbedovuto essere predisposto un prospetto delle rimanenze che indic asse la consistenza di queste, suddivise in categorie omogenee per natura e valore, con il valore attribuito a ciascun gruppo; - ha, altresì, osservato che l’indistinta iscrizione, fra le rimanenze in un’unica voce «prodotti incorso di lavorazione» peraltro da indicare più correttamente in «lavori in corso su ordinazione» –, di costi il cui rientro era del tutto incerto noncorrispondeva né al principio contabile OIC n. 23, che presuppone l’esistenza di un diritto al corrispettivo maturato, né al principio di cui al punto 11 dell’art. 2426 cod.civ ., che richiede il requisito della ragionevole certezza, e si trad uceva in una non veridica indicazione delbilancio; - ha, poi, evidenziato che la giustificazione documentale dei costi in oggetto, benché non formalmenteprevista in sede di approvazione di bilancio, rispondeva all’obbligo specifico degliamministratori di fornire tutte le informazioni necessarie per valutare la correttezza della ricostruzione rappresentata in bilancio; - orbene, la censura in esame, concentrandosi sull’assenza di norme giuridiche e tecniche che impongono l’allegazione al bilancio o alla nota integrativa di documentazione giustificativa dei costi ascritti alla voce «Rimanenze», non coglie la ratio decidendi, la quale è fondata non tanto sull’esistenza di un obbligoespresso da specifiche regole contabili di redazionedel bilancio di allegazione di documentazione giustificativa dell’apposizione della posta, quanto nella inosservanza del generale principio di veridicità e chiarezza del bilancio; -la necessità di ulteriore documentazione a sostegno dell a iscrivibilità a bilancio dei costi sostenuti per le consulenze legali alla voce «Rimanenze» è menzionata solo al fine di permettere la veritiera e corretta rappresentazione in bilancio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, con particolare riferimento alla posta in contestazione e avuto riguardo al fatto che il recupero de i costi anticipati era subordinato all’esito favorevole delle cause intentatee, dunque, si presentava incerto e ipotetico; - può, in ogni caso, osservarsi che l'iscrizione in bilancio, tra i ricavi della società, di poste attive il cui ammontare è –come accertato dalla Corte di appello –incerto ed ipotetico, in quanto fondato su una stima suscettibile di essere modificata sulla base di evenienze non dipendenti dalla società,è illegittima per inosservanza dei requisiti di correttezza e veridicità del bilancio che attengono al risultato economico e impongono l ’ iscrizione di componenti positive del reddito non meramente ipotetiche(cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16388); - con il secondo motivo i ricorrenti deducono la v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 1127, 2043 e 2395 cod. civ. e 40 e 41 c od . pen., nonché la n ullità della sentenza per omessa pronuncia e/o omessa motivazione; - lamentano che la Corte di appello ha omesso qualsiasi indagine sul comportamento colposo del sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante dalla 011 s.r.l. – dedotto in ragione del fatto che era un esperto investitore, laureato in materie economico giuridiche, già amministratore in altre società e, soprattutto, a perfetta conoscenza della consistenza dellavoce contestata, in quanto già affiliato alla rete difranchising della [OSCURATO:SOCIETA]. –, tale da elidere completamente il nesso causale tra la condotta degli amministratori e l’ipotizzato danno o , comunque,idoneo a escludere il risarcimento del danno evita bile dal creditore utilizzando l’ordinaria diligenza; -il motivo è infondato; -sul punto, la sentenza impugnata, dopo aver ritenuto che le condotte ascritte agli amministratori della [OSCURATO:SOCIETA]. nella fase di conduzione delle trattative con la 011 s.r.l. (presentazione di ricavi non corrispondenti alle reali aspettative; omissione della pendenza di alcune cause promosse da affiliati delusi), valutate unitamente ad altri elementi fattuali accertati in sede istruttoria, inducevano a ritenere la consapevolezza in capo agli appellati dellareale situazione della [OSCURATO:SOCIETA]., ha ritenuto, altresì, sussistente il collegamento causale tra la falsa rappresentazione del bilancio dell’anno 2010 e l’acquisto delle azioni da parte della011 s.r.l. ; -sotto quest’ultimo profilo, ha espressamente escluso, avuto riguardo in particolare all’esito delle prove testimoniali assunte, che il sig. [OSCURATO:PERSONA] conoscesse l’effettiva situazione della [OSCURATO:SOCIETA]. prima dell’acquisto delle azionida parte della 011 s.r.l. avvenuto nel maggio 2011, aggiungendo che una siffatta assenza di consapevolezza sussisteva che al momento dell’acquisto del secondo pacchetto di azioni, atteso «il breve lasso di tempo tra l’uno e l’altro acquisto, ragionevolmente non sufficiente per effettuare approfondite verifiche sulla correttezza delle appostazioni a bilancio e per comprendere il meccanismo di una gestionesenz’altro poco trasparente»; - orbene, avuto riguardo al ribadito principio secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione si è ormai ridotto alla verifica del rispetto del cd. minimo costituzionale (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; nello stesso senso, più recentemente, Cass. 16 maggio 2024, n. 13621; Cass. 11 aprile 2024, n. 9807; Cass. 7 marzo 2024, n. 6127), la sentenza impugnata si sottrae alla censura prospettata, atteso che la sua motivazione consente di individuare l’ iter argomentativo seguito dal giudice e rispett a il cd. minimo costituzionale; -quanto alla prospettata violazione di legge, la doglianza articolata si risolve, nella sostanza, in una critica alla valutazione degli elementi probatori effettuata dal giudice di merito che è a questi riservata, per cui non è sindacabile in questa sede; - con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della v iolazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2395 cod. c iv ., per aver il giudice del gravame ritenuto che il mero silenzio o la mera reticenza in sede di appostamento di bilanciodella voce contestata fossero espressiv i della sussistenza del dolo degli amministratori, in assenza di elementi da cui evincere una malizia o una astuzia volt e a realizzare l'inganno perseguito; -il motivo è inammissibile; -infatti, la doglianza muove da una non corretta interpretazione della sentenza di appello, la quale non ha fondato l’accertamento del dolo degli amministratori sulla mera reticenza osservata in sede di predisposizione del bilancio, ma ha ritenuto che un siffatto stato soggettivo fosse desumibile dal comportamento complessivo dagli stessi osservato; - in particolare, ha attribuito rilevanza al fatto che « nella fase di conduzione delle trattative, gliamministratori hanno presentato ricavi non corrispondenti alle reali aspettative ed hanno omesso di riferire sulla pendenza di alcune cause promosse da altri affiliati»,che gli stessi amministratori erano consapevolidella reale situazione della [OSCURATO:SOCIETA]. e, più in generale, che il modus operandidella loro gestioneera ispirato a dissimulare all’esterno il dissesto della societàper favorire l’ingresso di nuovi soci; - la censura in esame, dunque, non si confronta con la sentenza impugnata; - per le suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso non può essere accolto; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ult