CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e ritenuto che i primi cinque motivi di ricorso sono ripetitivi e quindi generici perché riproduttivi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e puntualmente disattese; in particolare: - sul primo e secondo motivo (in relazione all'accertamento della contraffazione) correttamente a pag. 2 della sentenza è ritenuta superflua l'integrazione probatoria sulla contraffazione dei beni, attesa l'evidenza della difformità; - sul terzo motivo, a pag. 8 del tutto adeguata è la deduzione della consapevolezza della ricettazione dalla mancanza di documentazione a comprova dell'acquisto lecito e dalla assenza di spiegazioni o giustificazioni; - sul quarto motivo, a pagg. 5-6 viene spiegata, con appropriati richiami giurisprudenziali, la irrilevanza della grossolanità del falso ai fini dell'accertamento del reato di cui all'art. 474, cod. pen.; - il quinto motivo è totalmente generico, riferendosi ad un caso differente: si lamenta la pena di 5 anni di reclusione, a fronte dei tre mesi irrogati...; ritenuto infine che il sesto motivo, che deduce violazione del diritto di difesa, per mancato rinvio dell'udienza per 'sciopero' del difensore, confligge con la giurisprudenza di legittimità, che esclude l'esercizio< del diritto, in caso di udienza cartolare, come quella svoltasi in appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 no