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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 settembre 2025

Cassazione n. 31992/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]k. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017; [OSCURATO:PERSONA] che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte; che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell'omessa presentazione alla P.G. oggetto specifico della contestazione; che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l'assenza di altri elementi attenuatori della condotta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de;Tiso 1'11 settembre 2025 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]k. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 30/01/2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 13bis d.l. n. 14/2017; [OSCURATO:PERSONA] che del tutto generica è la doglianza in ordine alla carenza di motivazione che invece fa puntuale riferimento alle annotazioni di servizio e alle plurime dichiarazioni dei testimoni che hanno segnalato la mancata presentazione dell'imputato presso il Commissariato di Marsala per dare contezza di sé nelle giornate prescritte; che nel resto le censure attengono al merito e sono inconferenti perché attengono a condotte diverse da quella dell'omessa presentazione alla P.G. oggetto specifico della contestazione; che è infine del tutto apodittica la richiesta di applicazione dell'art. 131bis cod. pen., formulata richiamando genericamente la modalità dell'azione e non tenendo conto del fatto che il giudice di merito ha motivato richiamando i precedenti penali dell'imputato, le modalità delle condotte che denotano assoluto disprezzo per le prescrizioni e infine l'assenza di altri elementi attenuatori della condotta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de;Tiso 1'11 settembre 2025 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 31992/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris