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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15612/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 20 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, a far data dal 24 luglio 2017, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città.

Ha, in proposito, esposto che Giffanti, in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, è stato coinvolto in due procedimenti penali e si è reso a lungo latitante, così rendendosi protagonista di condotte incompatibili con la prosecuzione della misura e tali da imporne, piuttosto, la revoca con effetto retroattivo.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della misura alternativa alla detenzione oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti previsto dall'art. 51-ter, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca, con effetto retroattivo, della misura alternativa senza considerare che egli, all'esito del periodo, quasi semestrale, trascorso presso una struttura residenziale, è stato sottoposto ad un programma che, per complessivi quindici mesi, lo ha visto patire consistenti restrizioni della libertà di movimento, né che egli ha rispettato, per oltre sei mesi, le prescrizioni impartitegli.

Rileva, ulteriormente, che egli, lungi dal darsi alla latitanza, si è trattenuto presso la propria abitazione nel rispetto del provvedimento sanitario di urgenza adottato dalle autorità locali per fronteggiare un preoccupante focolaio di meningite riscontrato in quella zona e, successivamente, ha rispettato le stringenti misure di contenimento della pandemia da Covid-19.

Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce, in termini, ancora, di vizio di motivazione, che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente valutato, in vista della contestata revoca e, soprattutto, della sua decorrenza retroattiva, vicende che, rettamente intese, avrebbero dovuto essere notevolmente ridimensionate.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate.

2. Preliminarmente, va disatteso il motivo, di ordine processuale, incentrato sulla dedotta tardività del provvedimento impugnato, in quanto adottato oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti sancito dall'art. 51-ter, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354.

Al riguardo, invero, soccorre il consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui «La mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa (nella specie, dell'affidamento in prova al servizio sociale), comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali» (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986; Sez. 1, n. 1403 del 16/02/1999, Maresca, Rv. 213255).

3. In ordine ai residui motivi di ricorso, va osservato, in ottica generale, come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789).

In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli.

Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368).

Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria.

Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706).

3.1. Il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844).

Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento.

Con tale pronuncia, la Consulta ha espresso la chiara consapevolezza dell'esistenza di una «zona grigia», ossia intermedia tra la condotta trasgressiva posta in essere sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa, protrattasi sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, ed ha pertanto affidato, richiamati i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare.

4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione del condannato al progetto rieducativo.

Ha, in particolare, osservato che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato ammesso, nel luglio 2017, alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico- riabilitativo, sulla scorta degli esiti dell'esame collegiale, che avevano autorizzato la formulazione di una prognosi favorevole, ha tradito la fiducia accordatagli rendendosi protagonista, negli ultimi mesi del 2019, di una truffa commessa appropriandosi di un veicolo che egli aveva noleggiato, nonché di un grave episodio di resistenza a pubblico ufficiale, commesso ai danni di personale di polizia impegnato a raggiungere e fermare una vettura di provenienza furtiva.

Ha aggiunto che Giffanti si è reso latitante dal 15 novembre 2019 al 29 settembre 2020 e rilevato, in conclusione, che la natura e l'entità delle accertate violazioni sono sintomo del definitivo ed originario fallimento del tentativo di risocializzazione, cui, peraltro, egli aveva aderito in modo tutt'altro che spontaneo e solo in ragione della preclusione ex art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, all'accesso ad altre misure alternative, conseguente alla disposta, precedente revoca di altra misura alternativa alla detenzione.

Per quanto concerne la decorrenza della revoca, ha sottolineato che Giffanti, in esito al non lungo periodo in cui è stato ospitato da una struttura residenziale, ha fruito di ampia libertà, essendo sottoposto a prescrizioni complessivamente blande e restando obbligato a permanere in casa solo in orario notturno, nonché, quanto alla condotta detentiva successiva alla cessazione dello stato di latitanza, che l'équipe di osservazione del trattamento lo ha descritto, ancora il 26 aprile 2021, alla stregua di «persona insondabile, con aspetti di antisocialità rispetto ai quali è difficile potere immaginare una prognosi di cambiamento, che non effettua una disamina delle condotte illecite, nel cui merito sostanzialmente non si addentra».

5. Si è, quindi di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia della pervicace volontà del condannato di sottrarsi al rispetto degli obblighi su di lui gravanti e del radicale fallimento dell'intervento rieducativo.

In questo, invero nitido, contesto, il ricorrente si pone in una prospettiva essenzialmente confutativa, che non è idonea ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato, basato su pilastri della cui solidità non vi è ragione alcuna di dubitare in chiave sia di storicità delle trasgressioni contestate che di loro complessiva attitudine ad attestare, all'esito di un vaglio sinergico e complessivo, l'incompatibilità tra le condotte realizzate e la prosecuzione della prova, il cui esito negativo risulta, alla luce dei fatti degli ultimi mesi del 2019 e del 2020, conclamato.

Né, in senso contrario, vale obiettare, come fa il ricorrente, che l'esecuzione della sanzione in forma alternativa si è connotata per un certo coefficiente di afflittività ed è stata segnata, per una parte, dal pedissequo rispetto delle prescrizioni, circostanza che il Tribunale di sorveglianza ha vagliato, ritenendola complessivamente irrilevante.

Lampante l'inconsistenza della doglianza che attiene alla protratta latitanza, la cui formale attestazione non è in alcun modo contraddetta dalle vacue speculazioni in ordine alla contraddittorietà del suo accertamento con l'obbligo di attenersi ai provvedimenti dell'autorità in materia sanitaria, di scarso momento si rivelano, del pari, le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alle notizie di reato afferenti alle vicende della fine del 2019, la cui veridicità appare, allo stato, asseverata, rispettivamente, dalla denunzia sporta dalla persona offesa in ordine alla perpetrata truffa e dal contributo dell'agente che, il 19 ottobre 2019, riconobbe in lui il guidatore del furgone che, per ostacolare il controllo di polizia, non esitò a dirigere il mezzo in direzione degli operanti, uno dei quali fu costretto a gettarsi in terra per non essere travolto.

5.1. In ordine, infine, alla decorrenza della revoca, il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente indicato nel 24 luglio 2017, giorno di avvio della misura alternativa, il momento a partire dal quale la prova deve intendersi inutilmente esperita stante il radicale e totale insuccesso, riscontrato anche dalle informazioni acquisite in ordine al contegno serbato da Giffanti nel più recente periodo di detenzione.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 luglio 2021 il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha revocato, a far data dal 24 luglio 2017, l'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'esecuzione della pena indicata nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della stessa città. Ha, in proposito, esposto che Giffanti, in costanza di sottoposizione alla misura alternativa alla detenzione, è stato coinvolto in due procedimenti penali e si è reso a lungo latitante, così rendendosi protagonista di condotte incompatibili con la prosecuzione della misura e tali da imporne, piuttosto, la revoca con effetto retroattivo. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a tre motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della misura alternativa alla detenzione oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti previsto dall'art. 51-ter, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca, con effetto retroattivo, della misura alternativa senza considerare che egli, all'esito del periodo, quasi semestrale, trascorso presso una struttura residenziale, è stato sottoposto ad un programma che, per complessivi quindici mesi, lo ha visto patire consistenti restrizioni della libertà di movimento, né che egli ha rispettato, per oltre sei mesi, le prescrizioni impartitegli. Rileva, ulteriormente, che egli, lungi dal darsi alla latitanza, si è trattenuto presso la propria abitazione nel rispetto del provvedimento sanitario di urgenza adottato dalle autorità locali per fronteggiare un preoccupante focolaio di meningite riscontrato in quella zona e, successivamente, ha rispettato le stringenti misure di contenimento della pandemia da Covid-19. Con il terzo ed ultimo motivo, eccepisce, in termini, ancora, di vizio di motivazione, che il Tribunale di sorveglianza abbia erroneamente valutato, in vista della contestata revoca e, soprattutto, della sua decorrenza retroattiva, vicende che, rettamente intese, avrebbero dovuto essere notevolmente ridimensionate. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché vertente su censure manifestamente infondate. 2. Preliminarmente, va disatteso il motivo, di ordine processuale, incentrato sulla dedotta tardività del provvedimento impugnato, in quanto adottato oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti sancito dall'art. 51-ter, secondo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354. Al riguardo, invero, soccorre il consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui «La mancata osservanza del termine di trenta giorni previsto per l'adozione della decisione del tribunale di sorveglianza in ordine alla revoca della misura alternativa (nella specie, dell'affidamento in prova al servizio sociale), comporta unicamente la perdita di efficacia del provvedimento di sospensione della misura stessa precedentemente adottato dal magistrato di sorveglianza, mentre non ha alcun rilievo in relazione al provvedimento stesso di revoca, stante la mancata previsione al riguardo di sanzioni processuali» (Sez. 7, n. 16600 del 12/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281309; Sez. 1, n. 44556 del 18/11/2010, Catalano, Rv. 248986; Sez. 1, n. 1403 del 16/02/1999, Maresca, Rv. 213255). 3. In ordine ai residui motivi di ricorso, va osservato, in ottica generale, come la giurisprudenza di legittimità sia consolidata nell'affermare che la revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale discende, per disposto normativo, non già dalla mera violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura, ma, piuttosto, dal fatto che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di fatto, ritenga, con motivazione logica, adeguata e non viziata, che la violazione commessa costituisca, in concreto, sopravvenienza incompatibile con la prosecuzione della prova (così, tra le altre, Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239; Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479; Sez. 1., n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). In tal modo, il giudizio sulla revoca, pur in presenza di un comportamento del soggetto contrario alle prescrizioni, è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare logicamente e adeguatamente l'uso del potere conferitogli. Tale principio è coerente con il testo della legge, e, in particolare, con la previsione dell'art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354, secondo cui l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova ed è altresì correlato all'affermazione, pure ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, che, nel procedimento di sorveglianza finalizzato alla revoca dell'affidamento, i fatti storici costituenti ipotesi di reato riferibili al condannato possono essere valutati senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, ove se ne tragga la coerente e motivata conclusione di una interruzione del percorso di risocializzazione (in questo senso cfr. Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824, nonché, in genere, per la valutazione della meritevolezza dei benefici penitenziari, Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 6989 del 09/12/1999, Saponaro, Rv. 215125; Sez. 1, n. 2008 del 31/03/1995, Satanassi, Rv. 201368). Il contenuto del giudizio affidato al Tribunale di sorveglianza è ulteriormente caratterizzato, sul piano della ricostruzione sistematica dell'istituto, dal rilievo che il tratto distintivo della revoca è costituito dalla natura sanzionatoria e dagli effetti impeditivi dell'ulteriore svolgimento dell'esperimento della prova, sul presupposto della sua incompatibilità con la condotta tenuta dal condannato, e dal riflesso che tale tratto caratterizzante ha sul contenuto del giudizio affidato all'autorità giudiziaria. Il Tribunale di sorveglianza, nella revoca, è, infatti, chiamato a valutare la gravità di singoli, specifici, episodi per verificare se essi siano o mano incompatibili con la prosecuzione della prova, mentre, per stabilirne l'esito, deve procedere a una valutazione globale dell'intero periodo nell'ottica del recupero sociale del condannato (Sez. 1, n. 30525 del 30/06/2010, Giaccio, Rv. 248376; Sez. 1, n. 1180 del 17/02/2000, Cornerò, Rv. 215706). 3.1. Il Tribunale di sorveglianza, ancora, nel procedere alla revoca dell'affidamento, è tenuto a determinare il periodo di pena da considerarsi eventualmente scontato da parte del condannato, procedendo a un'attenta disamina del periodo di prova da lui trascorso onde stabilire, al là di ogni automatismo, se — ed eventualmente fino a qual punto — possa ragionevolmente ritenersi che l'affidato abbia raggiunto un grado, sia pur parziale, di risocializzazione, a tal fine considerando anche il concreto carico delle prescrizioni imposte, nonché la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca (Sez. 1, n. 490 del 03/11/2015, dep. 2016, Perra, Rv. 265859; Sez. 1, n. 9314 del 19/02/2014, Attianese, Rv. 259474; Sez. 1, n. 2667 del 18/10/2011, dep. 2012, Zangara, Rv. 251844). Va ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale — nel dichiarare, con la sentenza n. 343 del 1987, l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui, in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova, non stabilisce gli effetti conseguenti — ha affermato che il Tribunale di sorveglianza, una volta disposta la revoca della misura alternativa, deve procedere a determinare la residua pena detentiva ancora da espiare sulla scorta di una valutazione discrezionale, da condurre in considerazione della durata delle limitazioni patite dal condannato e del comportamento tenuto durante l'intero corso dell'esperimento. Con tale pronuncia, la Consulta ha espresso la chiara consapevolezza dell'esistenza di una «zona grigia», ossia intermedia tra la condotta trasgressiva posta in essere sin dall'inizio della sottoposizione alla misura e quella diligentemente rispettosa, protrattasi sino a quasi la conclusione del periodo di espiazione, cui soltanto all'ultimo segua una violazione determinante la revoca, ed ha pertanto affidato, richiamati i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena, al giudizio del Tribunale di sorveglianza il compito di stabilire, caso per caso, la durata della residua pena detentiva da scontare. 4. Nella fattispecie in esame, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca della misura alternativa sulla base di elementi comprovanti, a suo giudizio, la mancata adesione del condannato al progetto rieducativo. Ha, in particolare, osservato che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato ammesso, nel luglio 2017, alla misura alternativa dell'affidamento terapeutico- riabilitativo, sulla scorta degli esiti dell'esame collegiale, che avevano autorizzato la formulazione di una prognosi favorevole, ha tradito la fiducia accordatagli rendendosi protagonista, negli ultimi mesi del 2019, di una truffa commessa appropriandosi di un veicolo che egli aveva noleggiato, nonché di un grave episodio di resistenza a pubblico ufficiale, commesso ai danni di personale di polizia impegnato a raggiungere e fermare una vettura di provenienza furtiva. Ha aggiunto che Giffanti si è reso latitante dal 15 novembre 2019 al 29 settembre 2020 e rilevato, in conclusione, che la natura e l'entità delle accertate violazioni sono sintomo del definitivo ed originario fallimento del tentativo di risocializzazione, cui, peraltro, egli aveva aderito in modo tutt'altro che spontaneo e solo in ragione della preclusione ex art. 58-quater legge 26 luglio 1975, n. 354, all'accesso ad altre misure alternative, conseguente alla disposta, precedente revoca di altra misura alternativa alla detenzione. Per quanto concerne la decorrenza della revoca, ha sottolineato che Giffanti, in esito al non lungo periodo in cui è stato ospitato da una struttura residenziale, ha fruito di ampia libertà, essendo sottoposto a prescrizioni complessivamente blande e restando obbligato a permanere in casa solo in orario notturno, nonché, quanto alla condotta detentiva successiva alla cessazione dello stato di latitanza, che l'équipe di osservazione del trattamento lo ha descritto, ancora il 26 aprile 2021, alla stregua di «persona insondabile, con aspetti di antisocialità rispetto ai quali è difficile potere immaginare una prognosi di cambiamento, che non effettua una disamina delle condotte illecite, nel cui merito sostanzialmente non si addentra». 5. Si è, quindi di fronte ad un apparato argomentativo univoco, di tangibile linearità e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie, oltre che rispondente ai canoni della logica ordinaria, che testimonia della pervicace volontà del condannato di sottrarsi al rispetto degli obblighi su di lui gravanti e del radicale fallimento dell'intervento rieducativo. In questo, invero nitido, contesto, il ricorrente si pone in una prospettiva essenzialmente confutativa, che non è idonea ad intaccare la legittimità del provvedimento impugnato, basato su pilastri della cui solidità non vi è ragione alcuna di dubitare in chiave sia di storicità delle trasgressioni contestate che di loro complessiva attitudine ad attestare, all'esito di un vaglio sinergico e complessivo, l'incompatibilità tra le condotte realizzate e la prosecuzione della prova, il cui esito negativo risulta, alla luce dei fatti degli ultimi mesi del 2019 e del 2020, conclamato. Né, in senso contrario, vale obiettare, come fa il ricorrente, che l'esecuzione della sanzione in forma alternativa si è connotata per un certo coefficiente di afflittività ed è stata segnata, per una parte, dal pedissequo rispetto delle prescrizioni, circostanza che il Tribunale di sorveglianza ha vagliato, ritenendola complessivamente irrilevante. Lampante l'inconsistenza della doglianza che attiene alla protratta latitanza, la cui formale attestazione non è in alcun modo contraddetta dalle vacue speculazioni in ordine alla contraddittorietà del suo accertamento con l'obbligo di attenersi ai provvedimenti dell'autorità in materia sanitaria, di scarso momento si rivelano, del pari, le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alle notizie di reato afferenti alle vicende della fine del 2019, la cui veridicità appare, allo stato, asseverata, rispettivamente, dalla denunzia sporta dalla persona offesa in ordine alla perpetrata truffa e dal contributo dell'agente che, il 19 ottobre 2019, riconobbe in lui il guidatore del furgone che, per ostacolare il controllo di polizia, non esitò a dirigere il mezzo in direzione degli operanti, uno dei quali fu costretto a gettarsi in terra per non essere travolto. 5.1. In ordine, infine, alla decorrenza della revoca, il Tribunale di sorveglianza ha coerentemente indicato nel 24 luglio 2017, giorno di avvio della misura alternativa, il momento a partire dal quale la prova deve intendersi inutilmente esperita stante il radicale e totale insuccesso, riscontrato anche dalle informazioni acquisite in ordine al contegno serbato da Giffanti nel più recente periodo di detenzione. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al p
Sentenza Cassazione n. 15612/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris