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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09125/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 004XGFN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ljr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 25 ottobre 2016, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 56 cod. pen., 55 D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), confermando nel resto.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta privo di specificità, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti specifici dell'imputato e l'assenza di una sua effettiva resipiscenza, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 004XGFN) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ljr [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 3 marzo 2022, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.I.P. del Tribunale della stessa città il 25 ottobre 2016, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 56 cod. pen., 55 D.Igs. 231/2007 (attuale art. 493-ter cod. pen.), confermando nel resto. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata per carenza di motivazione, risulta del tutto generico, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Considerato che la seconda doglianza, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, risulta privo di specificità, in quanto la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti specifici dell'imputato e l'assenza di una sua effettiva resipiscenza, così facendo corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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