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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 37441/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida di un'autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità (vedi i riferimenti alla folle e spericolata fuga in auto per le vie del centro abitato, coerenti alle risultanze istruttorie valorizzate concordemente anche nella sentenza di primo grado) ritenuto che anche le censure sulla finalità di sottrarsi al controllo sono affette da genericità rispetto alle concrete modalità del fatto descritte concordemente nelle sentenze di primo e secondo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che contrariamente a quanto si assume nel ricorso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione in relazione alla integrazione del reato di resistenza a pubblico ufficiale evidenziando come per sottrarsi alle forze di polizia, il ricorrente non si sia limitato alla fuga alla guida di un'autovettura, ma abbia eseguito manovre imprudenti finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria ed altrui incolumità (vedi i riferimenti alla folle e spericolata fuga in auto per le vie del centro abitato, coerenti alle risultanze istruttorie valorizzate concordemente anche nella sentenza di primo grado) ritenuto che anche le censure sulla finalità di sottrarsi al controllo sono affette da genericità rispetto alle concrete modalità del fatto descritte concordemente nelle sentenze di primo e secondo grado; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37441/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris