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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 07292/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della s.a. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di Treviso, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.a. [OSCURATO:PERSONA] proprietaria e mittente del prodotto sequestrato, nei confronti della convalida del 14 aprile 2021 del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, avente ad oggetto autoarticolato e carico trasportato, in tesi alcool etilico puro e non liquido per la pulizia dei vetri (invero infine accertato come alcol etilico denaturato con denaturante generale, con applicabilità 'della norma di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) e comma 2 TUA (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ha osservato che la qualificazione giuridica operata dal Giudice del riesame aveva ad oggetto condotte diverse da quelle originariamente contestate, basate su ricostruzione fattuale divergente e incompatibile (tentata detenzione di alcole denaturato, non sottoposto ad accisa, in luogo dell'originaria contestazione di sottrazione all'accisa di bevande alcoliche e di circolazione di prodotto in carenza di documentazione).

2.2. Col secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge, ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva fatto riferimento ad un'ipotesi di confisca obbligatoria, e alla conseguente impossibilità di restituzione del prodotto.

Al riguardo, peraltro, atteso che l'art. 44 t.u. accise non richiamava espressamente l'art. 240 cod. pen., non poteva ritenersi il divieto di restituzione (i documenti ed i veicoli non erano cose che costituivano il prezzo del reato, ovvero la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione avessero rappresentato reato; del pari lo stesso prodotto trasportato apparteneva alla ricorrente estranea al reato e poteva essere detenuto con le necessarie autorizzazioni).

2.3. Col terzo motivo, invocando sempre violazione di legge, parte ricorrente ha contestato l'assoggettabilità dei beni sequestrati a confisca obbligatoria, da un lato perché l'alcole denaturato non era mai giunto in possesso del preteso autore della violazione di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) cit., mentre l'autoarticolato non poteva essere considerato quale mezzo utilizzato per il delitto di tentata detenzione dell'alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte, bensì era il mezzo che ne consentiva il trasporto.

Oltretutto parte ricorrente era estranea alla condotta di detenzione, mentre l'autoarticolato non era di proprietà del presunto autore della richiamata violazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è infondato.

4.1. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente stretta connessione.4.2.

In primo luogo parte ricorrente si è definita mittente e proprietaria del prodotto sequestrato, laddove dalla stessa documentazione prodotta unitamente al ricorso il veicolo oggetto di vincolo risulta invero appartenere a terzi soggetti.

Tant'è che, come è stato sottolineato in ricorso, l'ordinanza del Tribunale del riesame - che parimenti aveva dato conto della qualità del soggetto che aveva richiesto il riesame - si è appunto occupata solamente del prodotto trasportato.

4.3. In relazione sempre al sequestro siccome disposto, il decreto di convalida del Pubblico ministero, specificamente allegato al ricorso, ebbe ad osservare che "quanto in sequestro è corpo di reato e pertinente ad esso, in particolare quanto alcool etilico trattasi corpo del reato nonché di cose soggette a confisca ex art. 43 d.lgs. 504/1995, e che occorre inoltre eseguire ulteriori accertamenti, anche di natura tecnica, sul predetto liquido.

Per quanto riguarda il trattore stradale e il semirimorchio... trattasi di cosa pertinente al reato, nonché occorre accertare se siano riconducibili i proprietari degli stessi nella commissione del reato sopra contest(at)o e che, qualora venisse accertato il loro coinvolgimento nella commissione del sopra citato reato, anch'essi dovranno essere sottoposti a confisca obbligatoria".

4.3.1. A questo riguardo, è insegnamento risalente che il sequestro probatorio, ex art. 253 cod. proc. pen., è legittimo non soltanto quando la condotta ipotizzata è riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro.

Tale mezzo di prova può, infatti, rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunziata al fine della stessa configurabilità del reato ipotizzato (così Sez. 3, n. 1716 del 06/05/1999, Bonetti, Rv. 213761; Sez. 2, n. 11992 del 21/11/2000, dep. 2001, Leobilla e altri, Rv. 218491).

Sì che deve considerarsi anche legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una notitia criminis precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, Sisani e altro, Rv. 267195; cfr. altresì Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni e altro, Rv. 268774), in tal modo consentendo di evidenziare l'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542).

In tal senso, pertanto, la convalida fu motivata proprio in ragione delle esigenze probatorie, e gli stessi esiti degli accertamenti così prefigurati in sede di convalida hanno consentito - allo stato, e per quanto di rilievo - una riqualificazione dell'ipotesi accusatoria (al momento nelle forme dell'incolpazione provvisoria neppure puntualmente definita), fermi restando gli elementi di fatto (accertato trasporto del liquido oggetto di accertamento, diretto ad azienda priva di licenza fiscale, con pari trattamento sanzionatorio tra reato tentato e reato consumato).

Infatti, in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un fumus di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069).

4.4. Ogni ulteriore questione, ivi compresa l'affermata - ma certamente allo stato non acquisita e neppure provata, cfr. in proposito Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749 - estraneità della società mittente al reato, esula dal giudizio siccome introdotto.

5. All'infondatezza dell'impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], quale legale rappresentante della s.a. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Treviso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 maggio 2021 il Tribunale di Treviso, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della s.a. [OSCURATO:PERSONA] proprietaria e mittente del prodotto sequestrato, nei confronti della convalida del 14 aprile 2021 del sequestro operato dalla polizia giudiziaria, avente ad oggetto autoarticolato e carico trasportato, in tesi alcool etilico puro e non liquido per la pulizia dei vetri (invero infine accertato come alcol etilico denaturato con denaturante generale, con applicabilità 'della norma di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) e comma 2 TUA (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504). 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, deducendo l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità a norma dell'art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., ha osservato che la qualificazione giuridica operata dal Giudice del riesame aveva ad oggetto condotte diverse da quelle originariamente contestate, basate su ricostruzione fattuale divergente e incompatibile (tentata detenzione di alcole denaturato, non sottoposto ad accisa, in luogo dell'originaria contestazione di sottrazione all'accisa di bevande alcoliche e di circolazione di prodotto in carenza di documentazione). 2.2. Col secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione di legge, ha rilevato che l'ordinanza impugnata aveva fatto riferimento ad un'ipotesi di confisca obbligatoria, e alla conseguente impossibilità di restituzione del prodotto. Al riguardo, peraltro, atteso che l'art. 44 t.u. accise non richiamava espressamente l'art. 240 cod. pen., non poteva ritenersi il divieto di restituzione (i documenti ed i veicoli non erano cose che costituivano il prezzo del reato, ovvero la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione avessero rappresentato reato; del pari lo stesso prodotto trasportato apparteneva alla ricorrente estranea al reato e poteva essere detenuto con le necessarie autorizzazioni). 2.3. Col terzo motivo, invocando sempre violazione di legge, parte ricorrente ha contestato l'assoggettabilità dei beni sequestrati a confisca obbligatoria, da un lato perché l'alcole denaturato non era mai giunto in possesso del preteso autore della violazione di cui all'art. 43, comma 1, lett. b) cit., mentre l'autoarticolato non poteva essere considerato quale mezzo utilizzato per il delitto di tentata detenzione dell'alcole denaturato in condizioni diverse da quelle prescritte, bensì era il mezzo che ne consentiva il trasporto. Oltretutto parte ricorrente era estranea alla condotta di detenzione, mentre l'autoarticolato non era di proprietà del presunto autore della richiamata violazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. I motivi di censura possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente stretta connessione.4.2. In primo luogo parte ricorrente si è definita mittente e proprietaria del prodotto sequestrato, laddove dalla stessa documentazione prodotta unitamente al ricorso il veicolo oggetto di vincolo risulta invero appartenere a terzi soggetti. Tant'è che, come è stato sottolineato in ricorso, l'ordinanza del Tribunale del riesame - che parimenti aveva dato conto della qualità del soggetto che aveva richiesto il riesame - si è appunto occupata solamente del prodotto trasportato. 4.3. In relazione sempre al sequestro siccome disposto, il decreto di convalida del Pubblico ministero, specificamente allegato al ricorso, ebbe ad osservare che "quanto in sequestro è corpo di reato e pertinente ad esso, in particolare quanto alcool etilico trattasi corpo del reato nonché di cose soggette a confisca ex art. 43 d.lgs. 504/1995, e che occorre inoltre eseguire ulteriori accertamenti, anche di natura tecnica, sul predetto liquido. Per quanto riguarda il trattore stradale e il semirimorchio... trattasi di cosa pertinente al reato, nonché occorre accertare se siano riconducibili i proprietari degli stessi nella commissione del reato sopra contest(at)o e che, qualora venisse accertato il loro coinvolgimento nella commissione del sopra citato reato, anch'essi dovranno essere sottoposti a confisca obbligatoria". 4.3.1. A questo riguardo, è insegnamento risalente che il sequestro probatorio, ex art. 253 cod. proc. pen., è legittimo non soltanto quando la condotta ipotizzata è riconducibile ad una precisa fattispecie criminosa, ma anche quando tale riconducibilità è discutibile sotto il profilo giuridico, sia nel senso della possibile esclusione di tale condotta dall'area dell'illecito penale, sia nell'ipotesi di configurabilità, sempre in astratto, di fattispecie criminosa diversa da quella indicata nel decreto di sequestro. Tale mezzo di prova può, infatti, rendersi necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunziata al fine della stessa configurabilità del reato ipotizzato (così Sez. 3, n. 1716 del 06/05/1999, Bonetti, Rv. 213761; Sez. 2, n. 11992 del 21/11/2000, dep. 2001, Leobilla e altri, Rv. 218491). Sì che deve considerarsi anche legittimo il sequestro probatorio, emesso sulla base di una notitia criminis precedentemente acquisita, per accertare gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo di valutarne l'antigiuridicità ma anche la sua esatta qualificazione giuridica (Sez. 3, n. 24846 del 28/04/2016, Sisani e altro, Rv. 267195; cfr. altresì Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni e altro, Rv. 268774), in tal modo consentendo di evidenziare l'idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542). In tal senso, pertanto, la convalida fu motivata proprio in ragione delle esigenze probatorie, e gli stessi esiti degli accertamenti così prefigurati in sede di convalida hanno consentito - allo stato, e per quanto di rilievo - una riqualificazione dell'ipotesi accusatoria (al momento nelle forme dell'incolpazione provvisoria neppure puntualmente definita), fermi restando gli elementi di fatto (accertato trasporto del liquido oggetto di accertamento, diretto ad azienda priva di licenza fiscale, con pari trattamento sanzionatorio tra reato tentato e reato consumato). Infatti, in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un fumus di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto (Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Weijun, Rv. 245069). 4.4. Ogni ulteriore questione, ivi compresa l'affermata - ma certamente allo stato non acquisita e neppure provata, cfr. in proposito Sez. 3, n. 9579 del 17/01/2013, Longo, Rv. 254749 - estraneità della società mittente al reato, esula dal giudizio siccome introdotto. 5. All'infondatezza dell'impugnazione consegue il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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