CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2023
Cassazione n. 38573/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; ritenuto che il primo motivo, concernente la sussistenza del reato di cui all'art. 385 cod.pen., consiste in una generica contestazione in fatto, riproponendo le medesime doglianze di merito già compiutamente esaminate in grado di appello; ritenuto che il secondo motivo, relativo alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle generiche, attinge profili concernenti la valutazione di merito rimessa al giudice di appello che, sul punto, ha chiaramente indicato i profili ritenuti rilevanti (si veda p. 4-5 sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e t