CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 marzo 2023
Cassazione n. 35639/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore e con ricorsi separati, impugnano l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del G.i.p. del Tribunale di Napoli, che aveva loro applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato dall'agevolazione mafiosa. [OSCURATO:PERSONA] anche per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Deducono i seguenti motivi: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Motivazione apparente, omessa rispetto al devoluto, manifestamente g; y illogica, contraddittoria. Con il primo motivo d'impugnazione il ricorrente sostiene che il tribunale ha glissato sulle censure difensive circa i contenuti delle conversazioni intercettate dalle quali non si poteva ritenere che [OSCURATO:PERSONA] fosse co-gestore della piazza di spaccio insieme al fratello Pasquale. Denuncia anche l'illogicità della motivazione nella parte in cui il tribunale, valorizzando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse più co-gestore insieme al fratello di una piazza di spaccio, ma gestore autonomo di altra piazza di spaccio. 1.1.2. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 273 cod.proc.pen.. In questo caso il ricorrente assume l'illogicità della lettura delle conversazioni che il tribunale ha posto a base del giudizio di gravità indiziaria per il reato associativo. Aggiunge che anche il collaboratore di giustizia D'[OSCURATO:PERSONA] non colloca [OSCURATO:PERSONA] in nessuna piazza di spaccio. 1.2. URTO Pasquale. 1.2.1. Motivazione apparente, omessa rispetto al devoluto, manifestamente illogica, contraddittoria nonché violazione dell'art. 192, comma 3, cod.proc.pen.. Il ricorrente denuncia l'illogicità della ricostruzione fattuale operata dai giudici sulla base delle conversazioni intercettate e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. A sostegno dell'assunto illustra e compendia le emergenze procedimentali, per evidenziare le illogicità in cui sono incorsi i giudici. 1.2.2. Violazione di legge e inosservanza di norma processuale in relazione all'art. 274 cod.proc.pen.. Il ricorrente ritiene che il precedente specifico non è idoneo a giustificare la misura della custodia in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono entrambi inammissibili perché propongono questioni non consentite in sede di legittimità. 1.1. Il tribunale ha confermato il giudizio di gravità indiziaria e di scelta della misura cautelare valorizzando le dichiarazioni rese dai collaborati di giustizia confermate dal contenuto delle conversazioni intercettate e dai sequestri eseguiti dalla polizia giudiziaria oltre che sottolineando l'assenza di elementi utili a ritenere superata le presunzioni di cui all'art. 275, com 3, cod.proc.pen., non essendo stati rappresentati «elementi concreti capaci di smentire la [...] recisione dei legami con l'allarmante contesto di criminalità organizzata in esame», così rendendosi necessaria la misura carcerari per impedire ogni possibilità di contatto con il sistema criminale cui sono risultati collegati. 2. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre A che conforme ai principi di diritto disciplinanti il tema trattato, con i ricorsi si sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, non riconducibili al vizio di violazione di legge e caratterizzati da apprezzamenti di fatto sull'ordito motivazionale del provvedimento impugnato, non apprezzabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 - 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). Da ciò l'inammissibilità dei ricorsi. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 4. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen.. C