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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 44783/2024

Testo disponibile della fonte

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ciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed inammissibilità nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21/06/2024, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il reato di cui al capo b) nell’ipotesi prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. e rideterminando la pena inflitta per i reati ascritti.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e illogica quanto alla lesione del bene tutelato dall’art. 474 cod. pen.; nel caso in esame la contraffazione era palesemente riconoscibile; mancherebbe qualsiasi elemento di prova per ritenere la provenienza illecita dei beni quanto al delitto di ricettazione.

2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante ed illogica in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; la Corte di appello ha ritenuto i ricorrenti responsabili per tabulas, ma mancano elementi sufficienti a tal fine; il quadro probatorio è incompleto.

2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine al riconoscimento della non menzione della condanna a favore di Fall e Gueye, richiesta formulata già in primo grado.

2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante quanto al riconoscimento della disciplina di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. in favore di Fall e Gueye. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, aspecifici e non consentiti.

2. Il primo e secondo motivo di ricorso non sono consentiti ed sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano.

La difesa ha contestato le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed approfondite, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza delle deduzionirichiamate anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva.

3. Il terzo e quarto motivo di ricorso non sono consentiti in quanto non proposti in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto.

Gli argomenti difensivi proposti in questa sede non risultano neanche riportati nel riepilogo dei motivi della sentenza, né risultano articolati nell’atto di appello.

In tal senso, si deve anche rilevare la aspecificità dei motivi per come proposti, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m.).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 20/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; avverso la sentenza del 21/06/2024 della Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed inammissibilità nel resto; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina, con sentenza del 21/06/2024, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riqualificando il reato di cui al capo b) nell’ipotesi prevista dall’art. 648, comma quarto, cod. pen. e rideterminando la pena inflitta per i reati ascritti. 2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e illogica quanto alla lesione del bene tutelato dall’art. 474 cod. pen.; nel caso in esame la contraffazione era palesemente riconoscibile; mancherebbe qualsiasi elemento di prova per ritenere la provenienza illecita dei beni quanto al delitto di ricettazione. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante ed illogica in relazione all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.; la Corte di appello ha ritenuto i ricorrenti responsabili per tabulas, ma mancano elementi sufficienti a tal fine; il quadro probatorio è incompleto. 2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché omessa in ordine al riconoscimento della non menzione della condanna a favore di Fall e Gueye, richiesta formulata già in primo grado. 2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante quanto al riconoscimento della disciplina di cui all’art. 131-bis cod. proc. pen. in favore di Fall e Gueye. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici, aspecifici e non consentiti. 2. Il primo e secondo motivo di ricorso non sono consentiti ed sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali i ricorrenti in concreto non si confrontano. La difesa ha contestato le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendo mancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi del reato senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed approfondite, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza delle deduzionirichiamate anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico dei ricorrenti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 e segg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alla tesi difensiva. 3. Il terzo e quarto motivo di ricorso non sono consentiti in quanto non proposti in appello con conseguente interruzione della catena devolutiva sul punto. Gli argomenti difensivi proposti in questa sede non risultano neanche riportati nel riepilogo dei motivi della sentenza, né risultano articolati nell’atto di appello. In tal senso, si deve anche rilevare la aspecificità dei motivi per come proposti, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intende ribadire, che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione che lamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestare specificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivo asseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m.). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 20/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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