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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2021

Cassazione n. 08894/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/5/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha disposto la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2.

Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'arrestato che, a mezzo del difensore, deduce violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. non essendo la misura adeguata alla gravità del fatto, ricorrendo una causa di giustificazione, ancorché putativa, di salvare la nipote da un paventato pericolo alla sua persona e trovandosi il ricorrente, al contrario di quanto affermato dalla ordinanza impugnata, nelle pertinenze della sua abitazione.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni di fatto, relative alla configurabilità del reato ed alle circostanze che hanno determinato l'arresto, che non possono trovare accesso in sede di legittimità.

4. Incensurabile, invero, è la ritenuta sussistenza della condotta in ragione della sorpresa del ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, all'esterno di essa e delle sue pertinenze in quanto in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 28/5/2021 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Roma ha disposto la convalida dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen. 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'arrestato che, a mezzo del difensore, deduce violazione dell'art. 381, comma 4, cod. proc. pen. non essendo la misura adeguata alla gravità del fatto, ricorrendo una causa di giustificazione, ancorché putativa, di salvare la nipote da un paventato pericolo alla sua persona e trovandosi il ricorrente, al contrario di quanto affermato dalla ordinanza impugnata, nelle pertinenze della sua abitazione. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per ragioni di fatto, relative alla configurabilità del reato ed alle circostanze che hanno determinato l'arresto, che non possono trovare accesso in sede di legittimità. 4. Incensurabile, invero, è la ritenuta sussistenza della condotta in ragione della sorpresa del ricorrente, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, all'esterno di essa e delle sue pertinenze in quanto in sede di ricorso per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto possono dedursi esclusivamente vizi di illegittimità, con riferimento, in particolare, al titolo del reato, all'esistenza o meno della flagranza e all'osservanza dei termini, rimanendo escluse le questioni relative ai vizi di motivazione che attengono, in punto di fatto, al giudizio di merito inerente l'affermazione della responsabilità penale (Sez. 6, n. 21771 del 18/05/2016, Saluci, Rv. 267071). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2021. [OSCURATO:PERSONA]
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