CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2025
Cassazione n. 35465/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 137/ RG 15149 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la condanna per il solo delitto di detenzione di stupefacenti del 27/3/2017, riqualificandolo ai sensi dell'art. 73, comma 5, con esclusione anche della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo non risulta proposto con l'atto di appello, come risulta anche da pagina cinque della sentenza impugnata, e comunque la condotta di detenzione contestata all'imputato risulta espressamente dal capo di imputazione. 2.2. Il secondo motivo, relativo al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche è generico e ad esso la Corte di appello ha fornito congrua e completa argomentazione a pag. 5, con la quale non vi è alcuno specifico e puntuale confronto. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di ricorso inammissibile, la prescrizione del reato non può essere dichiarata allorchè, come nella specie, essa sia maturata successivamente alla sentenza di secondo grado emessa il 09/05/2024. 3. Dagli argomenti che precedono consegue l'inammissibilità dei ricorsOcon le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inarnmissibilf i ricorsDe condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2025 La Consigliera tensora [OSCURATO:PERSONA]