CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19729/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 14.04.2021, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del 22.05.2020 del Tribunale di Palermo, con la quale gli attuali ricorrenti erano stati dichiarato responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett. c) d.P.R. n. 380/2001 e condannati alla pena di mesi due di arresto ed euro 16.000,00 di ammenda con ordine di demolizione delle opere abusive. 2. Avverso la sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l'annullamento, articolando due motivi: con il primo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità e con il secondo motivo deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni congrue e logiche, non sindacabili nel merito (cfr. pag 3 della sentenza, ove la Corte territoriale individuava correttamente il momento consumativo del reato al 12.05.2016, evidenziando che la documentazione fotografica in atti comprovava in maniera chiara che, al momento dell'accertamento compiuto in tale data dalla Polizia municipale, le opere edilizie erano ancora in corso, in quanto dal contenuto della stessa emergeva la presenza di ponteggio ancora montato su un lato della facciata, di cavi arrotolati da mettere in posa, nonchè la mancata imbiancatura interna ed esterna di tutto il piano dell'immobile interessato dalle opere abusive). I ricorrenti, si limitano sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della affermazione di responsabilità penale, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha confermato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valutando quale elemento preponderante ostativo la personalità negativa degli imputati, come emergente dal certificato penale (cfr in merito alla sufficienza dei precedenti penali dell'imputato quale elemento preponderante ostativo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, Rv.265826; Sez.1, n.12787 del 05/12/1995, Rv.203146). La motivazione è congrua e logica nonché corretta in diritto e si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, 08/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente tl,rttooneLlpsoDi Ga one Andreazza DE