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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25084/2023

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l giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » e non più l’« omessa, ins ufficiente o contraddittoria motivazion e» circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio come precedentemente pre- vistodal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorsoil quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo pro- cessuale,senza che possa rilevare in alcun modo il fatto che sia stato dedotto il vizio motivazionale assoluto (n.4 del paradigma proces- suale),piuttosto che quello relativo (n.5), come chiarito già da Cass. Sez.U, Sentenza n. 19881 del 2014.

7. Con i l secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt.109 TUIR, 19 d.P.R. n.633/1972, 2697 cod. civ. da parte del giudiced’appello, non avendo questi debitamente tenu to in conto, se- condol’Agenzia, la genericità della descrizione delle operazioni fattu- rate,né la circostanza che la società aveva personale dipendente in gradodi svolgere le stesse mansioni di cui alle prestazioni dedotte nel contrattodi service, né il pagamento di ulteriori costi, appostati in bi- lancio, sempre per consulenze tecniche, amministrative e fiscali da partedi terzi. 8.Come eccepito dalla controricorrente, anche questo motivo è inam- missibile,per plurime concorrenti ragioni. 8.1.Va innanzit utto rammentato il corretto procedimento logico che il giudicedi merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro es ame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contes to articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli indizi a suppo rtare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria.

Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprude nziale (Cass. Sez.

U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato. 8.2.Inoltre, sotto lo scudo della violazione di legge, la censura intro- ducechiaramente una richiesta di rivalutazione della prova, inammis- sibile in sede di legittimità, e di impugnazione della motivazione espressadalla CTR in punto di inerenza. 8.3.Ciò origina un u lteriore profilo di inammissibilità per improponibi- lità,vertendosi in ipotesi di “ doppiaconforme”, non avendo il ricorrente assoltoal proprio onere di allegare la “ diversità”delle “ ragionidi fatto” consideratedalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sente nza n. 26774 del 22/12/2016,Rv. 643244 – 03).

Vainfatti ripetuto che ai sensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2,le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto.

Ai sensidel d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360cod. proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trente- simogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di con- versionedel decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 set- tembre2012).

Ilfatto che, per effetto del d.lgs. n.149/2022 in attuazione della legge delegan.206 del 2021, a seguito dell ’ abrogazionedell ’ art.348 ter cit., ilprincipio abbia trovato oggi collocazione all ’ internodell ’ art.360 cod. proc. civ., novella applicabile alla presente controversia ratione tem- poris, non modifica il quadro normativo ai fini del regolamento della presentefattispecie. 9.In conclusione il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivi.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, te- nutoconto del valore dichiarato in sede di iscrizione a ruolo della con- troversiain data 4.5.2018 e della mancata discussione orale della pre- sentecontroversia, come da dispositivo. 10.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo

l giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti » e non più l’« omessa, ins ufficiente o contraddittoria motivazion e» circa un fattocontroverso e decisivo per il giudizio come precedentemente pre- vistodal “vecchio” n.5, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorsoil quale non ha tenuto conto del mutato quadro normativo pro- cessuale,senza che possa rilevare in alcun modo il fatto che sia stato dedotto il vizio motivazionale assoluto (n.4 del paradigma proces- suale),piuttosto che quello relativo (n.5), come chiarito già da Cass. Sez.U, Sentenza n. 19881 del 2014. 7. Con i l secondo motivo di ricorso, in relazione all’art.360 primo comman.3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione degliartt.109 TUIR, 19 d.P.R. n.633/1972, 2697 cod. civ. da parte del giudiced’appello, non avendo questi debitamente tenu to in conto, se- condol’Agenzia, la genericità della descrizione delle operazioni fattu- rate,né la circostanza che la società aveva personale dipendente in gradodi svolgere le stesse mansioni di cui alle prestazioni dedotte nel contrattodi service, né il pagamento di ulteriori costi, appostati in bi- lancio, sempre per consulenze tecniche, amministrative e fiscali da partedi terzi. 8.Come eccepito dalla controricorrente, anche questo motivo è inam- missibile,per plurime concorrenti ragioni. 8.1.Va innanzit utto rammentato il corretto procedimento logico che il giudicedi merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e con- cordanza richiesti dalla legge vanno desunti dal loro es ame comples- sivo,in un giudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione diognuno per individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contes to articolato, nel quale un indizio rafforza ed adun tempo trae vigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass.n.12002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazionecomplessiva emerga la sufficienza degli indizi a suppo rtare lapresunzione semplice di fondatezza della pretesa, fermo restando il dirittodel contribuente a fornire la prova contraria. Infine,quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come,per consolidata interpretazione giurisprude nziale (Cass. Sez. U, Sentenzan. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istrut- torinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, seil fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in consi- derazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risul- tanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie ilfatto storico è indubbiamente stato considerato. 8.2.Inoltre, sotto lo scudo della violazione di legge, la censura intro- ducechiaramente una richiesta di rivalutazione della prova, inammis- sibile in sede di legittimità, e di impugnazione della motivazione espressadalla CTR in punto di inerenza. 8.3.Ciò origina un u lteriore profilo di inammissibilità per improponibi- lità,vertendosi in ipotesi di “ doppiaconforme”, non avendo il ricorrente assoltoal proprio onere di allegare la “ diversità”delle “ ragionidi fatto” consideratedalla CTP e dalla CTR (cfr. Sez. 1, Sente nza n. 26774 del 22/12/2016,Rv. 643244 – 03). Vainfatti ripetuto che ai sensi del d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2,le regole sulla pronuncia cd. doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia statarichiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto. Ai sensidel d.l. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3 la riformulazione dell'art.360cod. proc. civ., n. 5 si applica alle sentenze pubblicate dal trente- simogiorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di con- versionedel decreto (id est, alle sentenze pubblicate dal giorno 11 set- tembre2012). Ilfatto che, per effetto del d.lgs. n.149/2022 in attuazione della legge delegan.206 del 2021, a seguito dell ’ abrogazionedell ’ art.348 ter cit., ilprincipio abbia trovato oggi collocazione all ’ internodell ’ art.360 cod. proc. civ., novella applicabile alla presente controversia ratione tem- poris, non modifica il quadro normativo ai fini del regolamento della presentefattispecie. 9.In conclusione il ricorso dev’essere rigettato per inammissibilità dei motivi.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, te- nutoconto del valore dichiarato in sede di iscrizione a ruolo della con- troversiain data 4.5.2018 e della mancata discussione orale della pre- sentecontroversia, come da dispositivo. 10.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater,in presenza di soccombenza della parte ammessa alla pre- notazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo
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