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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 07503/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 109/RG 25598 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato anche per diversi delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione.

Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo.

La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall'imputato in un ampio arco di tempo a numerosi assuntori, con controllo del territorio, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pag. 5).

Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 109/RG 25598 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato anche per diversi delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 in continuazione. Egli denuncia violazione di legge, per avere la sentenza omesso di riqualificare il fatto come ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e sulla quantificazione della pena. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto interamente reiterativo. La sentenza impugnata, infatti, ha reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando le plurime cessioni commesse dall'imputato in un ampio arco di tempo a numerosi assuntori, con controllo del territorio, tali da assumere i connotati della professionalità ed abitualità (pag. 5). Si tratta di valutazione nient'affatto arbitraria, ma completa e congrua, non sindacabile in questa sede anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità correttamente richiamato sul punto dalla Corte di merito. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07503/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris