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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07603/2026

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seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 settembre 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la revoca dellasentenza in esecuzione ai sensi dell ’a rt. 673 cod . proc . pen . per sopravvenuto mutamentodel regime di procedibilità del reato per ilquale è stato condannato il richiedente, ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 cod.pen. per contrasto con l‘art. 3 della Cost.2.

Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato rilevando la violazione dell’art. 2 cod.pen.

Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 2 cod.pen.poiché, benché la sentenza di condanna dell’istante fosse passata in giudicato,gli effetti della stessa continuavano a dispiegarsi, poiché era inesecuzione.

L’irrevocabilità della sentenza, infatti, si formerebbe nel momento in cui la pena è stata espiata completamente.

A sostegno della propria tesi richiamava una serie di interventi della giurisprudenza di legittimità che hanno eroso il principio dell’intangibilità del giudicato, in tema, ad esempio di pena illegale, ovvero di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma.

In via subordinata ribadiva la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale palesandosi il paventato contrasto non manifestamente infondato e certamente rilevante al fine del dirimere la questione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

L’art. 2 comma 4 cod. pen afferma che se la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e leposteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitiocriminis" (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 - 01 : fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36).

Ed ancora, secondo Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv. 273552SU "E' invece da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità".

E’ evidente che i motivi di ricorso si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in qualità di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 17 settembre 2025 rigettava l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere la revoca dellasentenza in esecuzione ai sensi dell ’a rt. 673 cod . proc . pen . per sopravvenuto mutamentodel regime di procedibilità del reato per ilquale è stato condannato il richiedente, ovvero in subordine di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 4 cod.pen. per contrasto con l‘art. 3 della Cost.2. Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato rilevando la violazione dell’art. 2 cod.pen. Secondo il ricorrente si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 2 cod.pen.poiché, benché la sentenza di condanna dell’istante fosse passata in giudicato,gli effetti della stessa continuavano a dispiegarsi, poiché era inesecuzione. L’irrevocabilità della sentenza, infatti, si formerebbe nel momento in cui la pena è stata espiata completamente. A sostegno della propria tesi richiamava una serie di interventi della giurisprudenza di legittimità che hanno eroso il principio dell’intangibilità del giudicato, in tema, ad esempio di pena illegale, ovvero di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma. In via subordinata ribadiva la necessità di sollevare questione di legittimità costituzionale palesandosi il paventato contrasto non manifestamente infondato e certamente rilevante al fine del dirimere la questione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. L’art. 2 comma 4 cod. pen afferma che se la legge del tempo in cui fu commesso il fatto e leposteriori sono diverse si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che si stata pronunciata sentenza irrevocabile. Non costituisce causa di revoca della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. una modifica legislativa per effetto della quale un reato procedibile d'ufficio divenga procedibile a querela, in caso di mancata proposizione di questa, atteso che il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie e conseguentemente la sopravvenuta previsione della procedibilità a querela è inidonea a determinare un fenomeno di "abolitiocriminis" (Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925 - 01 : fattispecie relativa al delitto di appropriazione indebita aggravato art. 61, comma primo, n. 11, cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36). Ed ancora, secondo Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, rv. 273552SU "E' invece da escludere che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna, rilevando la mancata integrazione dei presupposti di procedibilità". E’ evidente che i motivi di ricorso si pongono in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»- della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimentoe della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso
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