Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022

Cassazione n. 44830/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Con un unico motivo, si eccepisce la nullità dell'intero giudizio di primo grado e degli atti consequenziali, sino alla sentenza impugnata, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, cod. proc. pen., per essere stata l'imputata erroneamente dichiarata assente, non avendo ella mai avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico.

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione a giudizio in primo grado, infatti, le sarebbero stati notificati presso il proprio difensore d'ufficio domiciliatario, ed il decreto di citazione in appello le sarebbe stato notificato presso il medesimo difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen..

Rileva, pertanto, il difensore che l'imputata non si è mai volontariamente sottratta alla conoscenza del processo; che non sarebbe stato perciò possibile dichiararne l'assenza; e che, pur in mancanza di uno specifico motivo d'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale vizio.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I reati per i quali la ricorrente è stata ritenuta colpevole si sono estinti per prescrizione nelle more della presente impugnazione.

Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto.

Pertanto, in relazione alla misura delle pene edittali di cui agli artt. 337 e 341- bis, cod. pen., il termine di prescrizione, ancorché prorogato a norma dell'art. 161, cod. proc. pen., per effetto di successive interruzioni, è di dieci anni dalla data di commissione del reato: ovvero dal 14 aprile 2011.

Considerando, inoltre, che il relativo decorso, secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo, non ha subìto sospensioni, detto termine è spirato il 14 aprile 2021.

2. Pur quando non dedotta con i motivi di ricorso o - se maturata successivamente - in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez.

U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione).

Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibili, anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità dì rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cit. cod. proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266).

Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

3. Nello specifico, il motivo di ricorso non si presenta affatto inammissibile, ma addirittura fondato, semmai la situazione di fatto fosse effettivamente quella esposta in ricorso (vds.

Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, in motivazione; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283264; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210): ciò che, però, per quanto più sopra s'è detto, è superfluo verificare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette la conclusioni del difensore ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte di appello di Bologna del 5 febbraio 2021, che ne ha confermato la condanna per i delitti di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Con un unico motivo, si eccepisce la nullità dell'intero giudizio di primo grado e degli atti consequenziali, sino alla sentenza impugnata, a norma degli artt. 178, lett. c), e 179, cod. proc. pen., per essere stata l'imputata erroneamente dichiarata assente, non avendo ella mai avuto conoscenza della pendenza del processo a suo carico. L'avviso di conclusione delle indagini preliminari ed il decreto di citazione a giudizio in primo grado, infatti, le sarebbero stati notificati presso il proprio difensore d'ufficio domiciliatario, ed il decreto di citazione in appello le sarebbe stato notificato presso il medesimo difensore, ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. Rileva, pertanto, il difensore che l'imputata non si è mai volontariamente sottratta alla conoscenza del processo; che non sarebbe stato perciò possibile dichiararne l'assenza; e che, pur in mancanza di uno specifico motivo d'appello, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto rilevare d'ufficio tale vizio. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 3. Ha depositato conclusioni scritte la difesa ricorrente, insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I reati per i quali la ricorrente è stata ritenuta colpevole si sono estinti per prescrizione nelle more della presente impugnazione. Essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto. Pertanto, in relazione alla misura delle pene edittali di cui agli artt. 337 e 341- bis, cod. pen., il termine di prescrizione, ancorché prorogato a norma dell'art. 161, cod. proc. pen., per effetto di successive interruzioni, è di dieci anni dalla data di commissione del reato: ovvero dal 14 aprile 2011. Considerando, inoltre, che il relativo decorso, secondo quanto si evince dal fascicolo allegato dal giudice a quo, non ha subìto sospensioni, detto termine è spirato il 14 aprile 2021. 2. Pur quando non dedotta con i motivi di ricorso o - se maturata successivamente - in sede di conclusioni, la causa di estinzione del reato, al pari di ogni altra ragione di proscioglimento immediato di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., qualora sopravvenga al provvedimento impugnato, è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione, non implicando la necessità di accertamenti in fatto o di valutazioni di merito, incompatibili con i limiti del giudizio di legittimità (Sez. U, n. 8413 del 20/12/2007, Cassa, Rv. 238467, proprio in tema di prescrizione). Ciò vale, a meno che tutti i motivi del ricorso proposto siano inammissibili, anche soltanto per manifesta infondatezza, poiché tale situazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità dì rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell'art. 129, cit. cod. proc. pen. (così, sempre con precipuo riferimento alla prescrizione, Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266). Per altro verso, la presenza di tale causa di estinzione del reato fa sì che, in sede di legittimità, non siano rilevabili eventuali nullità di ordine generale né vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). 3. Nello specifico, il motivo di ricorso non si presenta affatto inammissibile, ma addirittura fondato, semmai la situazione di fatto fosse effettivamente quella esposta in ricorso (vds. Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716; Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, Rv. 279420; Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, in motivazione; Sez. 6, n. 19420 del 05/04/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283264; Sez. 6, n. 21997 del 18/06/2020, Cappelli, Rv. 279680; Sez. 6, n. 43140 del 19/09/2019, Shimi, Rv. 277210): ciò che, però, per quanto più sopra s'è detto, è superfluo verificare. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono
Decreto Cassazione n. 44830/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris