CassazionedecretoSezione 6Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 28779/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Salerno; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, in funzione di Tribunale per il riesame delle misure cautelari reali ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro probatorio dei due telefoni cellulari rinvenuti in occasione dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente impugna la citata ordinanza, proponendo un unico motivo di ricorso, qui sintetizzato nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale denuncia cumulativamente l'abnormità della decisione impugnata, l'erronea applicazione della legge processuale (essendo stato il sequestro deicellulari effettuato nell'ambito di altro procedimento penale), la violazione del canone di proporzionalità vigente in materia di cautela reale, la natura meramente esplorativa del provvedimento ablativo, l'esistenza di vizi motivazionali del provvedimento impugnato. 3. Nella requisitoria scritta, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. Il procedimento è stato deciso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in camera di consiglio; nessuna delle parti ha chiesto la trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. Per un'utile comprensione del motivo di ricorso è necessario dare sinteticamente conto di alcuni fatti di rilievo processuale: (i) in data 31 marzo 2026, [OSCURATO:PERSONA] viene tratto in arresto in flagranza perché sorpreso nella flagrante detenzione di sostanza stupefacente; nell'occasione vengono sottoposti a sequestro probatorio - oltre a un'arma, alla sostanza stupefacente, a denaro e a strumenti per il confezionamento di dosi - anche i due telefoni cellulari di cui si discute in questa sede; (li) i fatti emersi in occasione dell'arresto in flagranza sono oggetto del procedimento penale rubricato al numero 1109/2026 RGNR; (iii) il Pubblico ministero procedente - convalidato il provvedimento di sequestro probatorio - dispone lo stralcio e la formazione di un autonomo fascicolo di indagine (rubricato al numero 1117/2026 RGNR), all'interno del quale sono stati inseriti gli atti di sequestro probatorio dei due smartphone (convalidato dal Pubblico ministero anche in detto contesto procedimentale). 2. Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento di sequestro dei due smartphone proponendo i seguenti argomenti: (i) nel procedimento n. 1109/2026 RGNR, instaurato per i fatti constatati in occasione dell'arresto in flagranza, [OSCURATO:PERSONA] risponde dei delitti di detenzione di arma e di stupefacenti, commessi in data 31 marzo 2026; (ii) nel procedimento n. 1117/2026 RGNR, instaurato a seguito dello stralcio sopra citato, [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto ad indagini preliminari in relazione ai delitti di detenzione di armi e stupefacenti commessi «in epoca antecedente e prossima al 31 marzo 2026»; (iii) ambedue i procedimenti penali, tuttavia, traggono spunto dalla 2constatazione dei medesimi fatti storici (quelli accertati in occasione dell'arresto in flagranza di reato); (iv) sicché, l'apertura di un autonomo fascicolo di indagine (il n. 1117/2026 RGNR) ha carattere meramente esplorativo, così come ha carattere meramente esplorativo il sequestro probatorio della cui legittimità si discute in questa sede (si evocano nel ricorso le affermazioni di Corte Edu, 23 gennaio 2025, Reznik c. Ucraina); (v) inoltre, il decreto di sequestro - e l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno - non sono allineate agli approdi raggiunti in materia dalla giurisprudenza di legittimità; infatti, nel decreto di convalida del sequestro difettano tutti gli elementi ritenuti indispensabili alla verifica dell'esistenza di proporzionalità tra misura ablativa, sacrificio del diritto fondamentale alla riservatezza ed esigenze di indagine: non è indicata la delimitazione temporale dei dati da acquisire; la cernita dei dati da estrapolare; la ragione per cui è necessario un sequestro esteso e onnicomprensivo; l'indicazione dei tempi in cui verrà svolta l'attività di acquisizione dei dati (si evocano i principi di diritto affermati da Sez. 6, n. 2234 del 13/01/2025 e da Sez. 6, n. 38331 del 16/10/2025). 3. Conformemente alle conclusioni formulate dal Pubblico ministero, il [OSCURATO:PERSONA] osserva che lo stralcio del procedimento e la formazione di un'autonoma indagine non hanno natura meramente esplorativa. Al di là della scelta di formare un autonomo fascicolo di indagine, è sufficiente qui osservare che l'attività di indagine del Pubblico ministero procedente è del tutto legittima. L'attività di indagine è, infatti, doverosamente tesa - non tanto (come lamentato dal ricorrente) ad appurare se [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso altri reati, bensì - ad individuare le persone che gli hanno fornito la droga e le armi (essendo i danti causa di [OSCURATO:PERSONA] autori di reati perseguibili d'ufficio che impongono la doverosa attività di indagine). 4. Il motivo di ricorso è, viceversa, fondato nella parte in cui denuncia la violazione di legge processuale relativamente ai canoni di congruità e proporzione del sequestro convalidato dal Pubblico ministero. 4.1. Il decreto di convalida del sequestro dei due cellulari riporta che «il mantenimento del vincolo degli stessi è necessario ai fini degli accertamenti di natura tecnica, volti a ricostruire i circuiti di approvvigionamento delle armi e delle sostanze stupefacenti, con ricerca, tramite chat, immagini, video e altri file multimediali, dell'identità dei fornitori, degli acquirenti, dei tempi e dei luoghi di consegna; il tutto con conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle 3operazioni entro il termine di tre mesi». 4.2. Nell'ordinanza impugnata, il Tribunale di Salerno valuta tale motivazione come «compiuta e priva di illogicità», ritenendo adeguatamente motivata l'esplicitazione delle esigenze di carattere probatorio che giustificano l'imposizione del vincolo. Il Tribunale di Salerno - ripercorrendo gli approdi della giurisprudenza di legittimità e aderendo all'indirizzo non maggioritario - ritiene poi non necessaria l'indicazione preventiva dei criteri di selezione dei dati da ricercare all'interno dei dispositivi in sequestro, né la preventiva indicazione di "parole chiave"; la garanzia di proporzione tra l'imposizione del vincolo reale, le esigenze di riservatezza e quelle di accertamento dei reati sarebbero soddisfatte con l'indicazione di un termine ragionevole di durata del vincolo (che nel caso in esame si ritiene congruo); in tale lasso di tempo, il consulente tecnico del Pubblico ministero potrà provvedere alla selezione dei dati ritenuti rilevanti. 4.3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il motivo di ricorso sia fondato e che, conseguentemente, debbano essere annullate tanto l'ordinanza impugnata, quanto il decreto di convalida del sequestro del 02/04/2026, emesso dal Pubblico ministero presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ritiene debba essere data continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «in tema di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti» (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01). Il principio di proporzionalità - che attiene alla legittimità della misura reale già nella sua fase genetica (tra le altre, Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini, Rv. 288139 - 01; Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, Bozzano, Rv. 287421 - 01; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02) - richiede che, già nel provvedimento applicativo, siano quantomeno esplicitati i criteri guida e gli ambiti di ricerca che rendano esplicite le ragioni non meramente esplorative per cui si rende necessaria l'imposizione del vincolo. 4.4. Il tema non è tanto quello della presenza o assenza dell'indicazione di 4"parole chiave" che guidino la ricerca dei dati di interesse investigativo che risultino memorizzate nei dispositivi in sequestro. Nel caso di sequestro di dispositivi su cui sono memorizzati dati informatici è arduo declinare ex ante criteri rigidi predeterminati in funzione della selezione del materiale da acquisire. Nondimeno, al fine di contemperare in modo non sproporzionato la compressione della sfera di riservatezza della persona con le esigenze connesse alla doverosa attività di indagine, è indispensabile che siano comunque preventivamente «individuate modalità idonee a garantire la selezione mirata e non eccedente rispetto alla finalità probatoria perseguita, che tengano conto delle peculiarità del caso concreto, onde evitare acquisizioni indiscriminate o meramente esplorative» (Sez. 6, n. 15409 del 10/02/2026, Siracusa, Rv. 289892 - 01; conf. Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02). Pur nella difficoltà di stabilire in via preventiva quale sia il criterio guida che orienterà la ricerca all'interno dei dispositivi in sequestro, è pur sempre indispensabile che esso sia esplicitato e che la motivazione che lo esprime sia coerente con la legittima attività di indagine relativa alla notizia di reato oggetto del procedimento penale (può trattarsi, in via puramente esemplificativa: della ricerca di comunicazioni o file riferibili ad un determinato arco temporale, pertinente rispetto all'oggetto dell'indagine preliminare in atto; della ricerca di chat relative alle comunicazioni intercorse tra il destinatario del sequestro e una certa persona; della ricerca di chat aventi ad oggetto la cessione di un qualcosa da qualcuno a qualcun altro; della ricerca di determinate parole chiave rinvenibili nei file memorizzati sui dispositivi sequestrati; della ricerca di determinati file o immagini, eventualmente generati in una determinata località, ritenuta di interesse investigativo). In difetto di una motivazione in tal senso, il decreto di sequestro è illegittimo, perché privo di una motivazione che espliciti le ragioni di necessità e proporzionalità del vincolo imposto rispetto alle esigenze di indagine. 4.5. Nel caso in esame, il decreto di sequestro - e la successiva ordinanza del Tribunale del riesame - non si conformano all'indirizzo qui condiviso: il vincolo è imposto sui telefoni cellulari del ricorrente e il provvedimento ablativo si limita ad indicare la pertinenzialità di detti dispositivi rispetto alle indagini, ipotizzando (ragionevolmente) che, in essi, possano esservi memorizzati elementi utili per le indagini; tuttavia, nessuna perimetrazione temporale delle informazioni da ricercare è indicata nei provvedimenti ablativi; nessun criterio guida delle informazioni da ricercare è indicato. In definitiva, il provvedimento rimette ad una verifica solo ex post il tema della pertinenzialità dei dati da ricercare rispetto all'indagine in atto; ma, in tal modo, il decreto impugnato determina l'accesso indiscriminato e massivo a tutte le informazioni memorizzate sui dispositivi; e si 5tratta esattamente della situazione che, secondo la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata (e qui condivisa), determina l'illegittimità del vincolo, in quanto lesivo del principio di proporzionalità. P.Q.M