CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, clott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza n. 21359 del 11/05/2021 la I sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, quale giudice dell'esec:uzione, aveva, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 17/07/2009 e 16/04/2013, dal giudice dell'udienza preliminare dei Tribunale di Bari. L'ordinanza originaria, dato atto che le condanne erano state pronunciate, da una parte, per omicidio e detenzione e porto illegali di armi e, dall'altra, per detenzione e porto illegali di armi da sparo commessi, rispettivamente il 21/07/2008 e il 23/11/2012, in Bari, aveva rilevato che dagli atti di indagine di altro procedimento - così detta operazione Pandora - era emerso che i reati di detenzione illegale di armi erano connessi alla partecipazione, da parte del Cassano, al clan Capriati, condotta che era stato il motivo dell'aggressione che Capriati aveva subito ed era poi esitata nell'omicidio per il quale egli aveva riportato condanna. La successiva condotta di detenzione illegale di armi, tenuta a distanza di quattro anni, era stata motivata dalla esigenza di difesa personale e dalla finalità di sostenere il sodalizio di appartenenza. Inoltre, i fatti presentavano analogia del modus operandi, erano stati determinati dal medesimo movente ed erano quindi stati commessi "... nella evidente esecuzione di un generico piano criminoso esistente già nell'animus dell'attuale istante di voler partecipare al sodalizio dei Capriati". 2. Come detto, la I sezione, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sulla base di due ordini di argomentazioni. 2.1. In primo luogo, la sentenza rescindente ha rilevato la decisione era stata assunta in violazione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. peri., che stabilisce l'acquisizione d'ufficio delle sentenze di condanna, il cui accertamento in fatto deve essere conosciuto e valutato dal giudice dell'esecuzione nel giudizio sulla continuazione in executivis, laddove il primo giudice aveva valorizzato direttamente atti di indagine di altro procedimento, senza darne indicazione specifica e senza precisare i dati fattuali provati, facendo riferimento alla partecipazione a sodalizio di stampo mafioso e comunque omettendo di indicare l'epoca in cui sarebbe avvenuta l'adesione da parte del Cassano. In altri termini, la decisione aveva fondato il positivo giudizio sulla continuazione su un accertamento - la partecipazione a sodalizio mafioso - estraneo alle sentenze di condanna, e dunque non valutabile dal giudice dell'esecuzione. 2.2. In secondo luogo, la I sezione ha ribadito che il giudizio sulla continuazione criminosa ha ad oggetto la verifica se vi sia stata o non una programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate ("disegnate") attorno ad uno specifico elemento oggettivo idoneo a caratterizzare in termini di concretezza la deliberazione, così da poterle distinguere rispetto ad una scelta criminosa solo generica. Al contrario, nel caso di specie, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione aveva assimilato la continuazione al contesto associativo cui i reati sarebbero stati collegati, senza, da una parte, indicare l'epoca di adesione al sodalizio e, dall'altra, evidenziando che l'omicidio era stato determinato dal contesto, non voluto, di una aggressione subita. 3. Decidendo a seguito dell'annullamento„ il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 05/07 - 20/09/2021, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione. L'ordinanza, dopo avere ribadito quanto osservato dalla sentenza rescindente, quanto all'impossibilità di valutare, ai fini della sussistenza dell'identità del disegno criminoso, il dato della partecipazione ad un'associazione mafiosa, non evincibile dalla lettura di una sentenza definitiva, ha, per completezza argomentativa esaminato il contenuto della sentenza del 28/01/2020, emessa, in esito al cd. procedimento Pandora con riguardo alla posizione del Cassano. Al riguardo, il giudice dell'esecuzione ha rilevato: a) che neanche alla stregua di tale decisione erano emersi nuovi elementi investigativi idonei a ricondurre univocamente l'omicidio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] all'inserimento del Cassano nel clan Capriati; b) che dall'esame della sentenza recante la condanna del Cassano per l'omicidio de quo, emerge che il delitto è riconducibile ad un movente di natura personale, ossia dall'avere in precedenza il Cassano offeso e schiaffeggiato la moglie di [OSCURATO:PERSONA], senza che, al riguardo, assumesse alcun rilievo la partecipazione di quest'ultimo al clan Strisciuglio, rivale del clan Capriati; c) che, quanto alla detenzione dell'arma adoperata dal Cassano, era stato proprio quest'ultimo a ricondurne la disponibilità alla sua precedente attività di contrabbandiere; d) che la sentenza - si ripete, non definitiva -- resa all'esito del cd. procedimento Pandora non contiene alcun riferimento alle armi di cui alla sentenza della Corte d'appello di Bari del 05/12/2013, confermativa di quella ricordata in principio del g.u.p. del 16/04/2013, con la conseguenza che resta indimostrata la loro riconducibilità al sodalizio del quale farebbe parte il Cassano. 4. Nell'interesse del Cassano è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si lamenta violazione dell'art. 81 cod. pen. e degli artt. 671, 178 e 125 cod. proc. pen., rilevando: a) che, diversamente da quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, i fatti per i quali si invocava il vincolo della continuazione non erano particolarmente distanti nel tempo, dal momento che l'arma sequestrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (alla quale si riferisce la sentenza della Corte d'appello di Bari del 05/12/2013, confermativa di quella, ricordata in principio, del g.u.p. del 16/04/2013) era stata sottratta ed era nella disponibilità del Cassano da moltissimo tempo, con la conseguenza che essa era antecedente e comunque coeva ai fatti omicidiari del 21/07/2008, da collocarsi nel contesto della storica contesa tra il clan Capriati e il clan Strisciuglio; b) che, pertanto, sia l'arma utilizzata per l'omicidio sia quella successivamente sequestrata facevano parte dell'arsenale del clan Capriati, al quale il Cassano aveva partecipato sin dal 2005, come accertato dalla sentenza del 28/01/2020; c) che tra le numerose sentenze menzionate nel capo di imputazione del cd. procedimento Pandora era da includersi anche quella resa dalla Corte d'assise d'appello di Bari del 13/12/2005, con la quale il Cassano era stato giudicato responsabile di porto e detenzione di armi da sparo; d) che l'ordinanza di custodia cautelare relativa al procedimento cd. Pandora indicava proprio i fatti oggetto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione per sostenere l'esistenza di esigenze cautelari di carattere eccezionale; e) che l'ordinanza impugnata, nel ricondurre l'omicidio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ad una questione personale, non aveva considerato che gli omicidi di mafia, di solito, sono assistiti da più moventi e che il delitto era maturato nel contesto di una dimostrazione di forza del clan Strisciuglio. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è inammissibile per assenza di specificità, dal momento che alle puntuali considerazioni svolte dal giudice dell'esecuzione il ricorrente contrappone deduzioni assertive inidonee a scardinate la tenuta del percorso argomentativo del provvedimento impugnato. Seguendo l'ordine dei rilievi nei quali è articolato il motivo (e che comunque investono profili di dettaglio, senza affrontare la ratio decidendi ravvisata nell'assenza di un'unitarietà ideativa dei delitti dei quali si tratta), si osserva, in via assorbente: a) che sono assertive e sganciate da qualunque oggettivo riferimento probatorio sia l'affermazione per la quale l'arma sequestrata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] era nella disponibilità del Cassano da moltissimo tempo, con la conseguenza che essa era antecedente e comunque coeva ai fatti omicidiari del 21/07/2008 sia la deduzione per la quale entrambe le armi facevano parte dell'arsenale del clan Capriati: ciò soprattutto alla luce delle stesse dichiarazioni del Cassano, quanto alla correlazione tra l'arma usata per l'omicidio e la sua attività di contrabbandiere; b) che non è dato intendere la rilevanza, ai fini del presente procedimento, del mero fatto dell'inclusione, tra le sentenze menzionate nel capo di imputazione del cd. procedimento Pandora, di quella resa dalla Corte d'assise d'appello di Bari del 13/12/2005, con la quale il Cassano era stato giudicato responsabile di porto e detenzione di armi da sparo; c) che la valorizzazione, ai fini della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, nell'ordinanza relativa al procedimento cd. Pandora, dei fatti oggetto della richiesta di applicazione del vincolo della continuazione non dimostra affatto l'identità del disegno criminoso, ma solo la pericolosità del Cassano, quale desunta dai suoi precedenti; d) che la vicinanza dei soggetti coinvolti lato sensu nell'omicidio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a sodalizi criminali non rappresenta un dato univocamente indicativo della possibilità di affiancare al movente personale, del quale neppure il ricorrente dubita, una ideazione sorretta dall'obiettivo di realizzare le finalità delinquenziali dell'associazione. 2. Alla pronuncia di inammissibilità, consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28/01/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]